744.211
Ordinanza d’esecuzione della legge federale sulle imprese filoviarie
(Ordinanza sulle filovie)
del 6 luglio 1951 (Stato 23 gennaio 2023)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 20 della legge federale del 29 marzo 1950sulle imprese filoviarie,
decreta:
A. …
Art. 1 e 2
B. Vigilanza
Art. 3
L’Ufficio federale dei trasporti (Ufficio federale) esercita la vigilanza sulle imprese filoviarie. Le competenze di tale Ufficio sono determinate dalla legge federale del 29 marzo 1950 sulle imprese filoviarie, dalla legislazione sulle ferrovie e da quella sugli impianti elettrici.
C. Costruzione ed esercizio
a. Costruzioni e impianti fissi
Disposizioni applicabili
Art. 4
Le disposizioni della legislazione sulle ferrovie e quelle della legislazione sugli impianti elettrici, in particolare l’ordinanza del 23 novembre 1983sulle ferrovie, si applicano per analogia all’edificazione e alla manutenzione degli impianti fissi delle imprese filoviarie.
Approvazione dei piani
Art. 5
Le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1957sulle ferrovie e dell’ordinanza del 2 febbraio 2000sulla procedura d’approvazione dei piani di impianti ferroviari si applicano per analogia alla procedura di approvazione dei piani per le costruzioni e gli impianti destinati esclusivamente o prevalentemente all’esercizio di una linea filoviaria (impianto filoviario) come pure alla procedura applicabile alle costruzioni e agli impianti di terzi (impianti secondari).
Art. 6 e 7
b. Filobus e loro rimorchi
Veicolo stradale
Art. 8
- La costruzione dei veicoli deve rispondere alle esigenze della circolazione stradale e a quelle dell’esercizio della linea al cui servizio i veicoli stessi sono adibiti.
- L’equipaggiamento tecnico dei veicoli deve essere conforme alle disposizioni della legislazione sulla circolazione degli autoveicoli, applicata per analogia.
- I veicoli devono essere provvisti almeno di impianto per il riscaldamento, illuminazione elettrica e ventilazione.
Installazioni a corrente forte
Art. 9
L’ordinanza del 23 novembre 1983sulle ferrovie si applica all’edificazione, all’esercizio e alla manutenzione degli impianti elettrici dei veicoli, segnatamente delle parti collegate galvanicamente alla linea di contatto.
Approvazione dei piani
1. Deposito dei piani
Art. 10
- I piani, disegni e calcoli concernenti i nuovi veicoli devono essere sottoposti all’Ufficio federale, come pure tutte le modificazioni o trasformazioni importanti apportate successivamente ai veicoli. I progetti devono essere sottoposti in tempo utile perché si possa tener conto delle osservazioni dell’autorità di vigilanza. L’Ufficio federale esamina se le prescrizioni della legislazione determinante sono ottemperate.
- Devono essere consegnati i seguenti documenti relativi al veicolo stradale:
- disegni tipo (planimetria con disposizione interna del veicolo e prospetto laterale, anteriore e posteriore) e indicazioni particolareggiate per quanto concerne: le dimensioni principali; i pesi a vuoto e a pieno carico; il numero dei posti a sedere e in piedi; il rivestimento delle ruote; l’altezza del pavimento; l’altezza dei predellini; la larghezza delle porte; lo spazio minimo libero tra il suolo e il punto più basso del veicolo carico;
- un piano del telaio;
- uno schema dei freni col calcolo relativo;
- uno schema della ripartizione dei carichi con garanzia del fabbricante;
- uno schema delle possibilità di sterzo;
- un disegno della disposizione del motore e degli organi di trasmissione;
- un disegno dei dispositivi di presa di corrente di nuovo modello;
- disegni e calcoli delle molle di sospensione;
- uno schema delle condotte d’aria con indicazione delle pressioni e del volume dei serbatoi, come pure del tipo e della potenza dei compressori;
- le curve caratteristiche dei motori e dei veicoli (trazione e frenatura);
- …
- schemi dei circuiti ausiliari, di guida, di riscaldamento, di illuminazione, di ventilazione e di segnalazione, con indicazione delle tensioni e delle potenze.
- Devono essere consegnati i seguenti documenti relativi all’installazione a corrente forte:
- schema del circuito principale con indicazioni relative alla prevenzione delle perturbazioni e al comando;
- schemi dei circuiti elettrici secondari alimentati dalla linea di contatto (per es. motore del compressore) e schemi dei circuiti di riscaldamento con indicazione delle tensioni e delle potenze;
- indicazioni sull’isolazione elettrica dei circuiti elettrici alimentati dalla linea di contatto e loro controllo.
- Per i rimorchi devono essere presentati i documenti previsti nel capoverso 2 lettere a, b, c, d, e, h, i e m nonché nel capoverso 3 lettere b e c, come pure i piani del dispositivo d’agganciamento.
2. Procedura
Art. 11
- Per ogni nuovo tipo di veicolo (filobus e rimorchio), l’Ufficio federalesottopone per preavviso all’autorità cantonale preposta alla circolazione degli autoveicoli un esemplare dei documenti indicati nell’articolo 10 capoverso 2 lettere a a e.
- Se le dimensioni e il peso dei veicoli sono superiori a quelli indicati nelle norme applicabili agli automobili, i progetti dovranno in ogni caso essere sottoposti all’autorità cantonale preposta alla circolazione degli autoveicoli e l’Ufficio federale li approverà soltanto con il consenso di tale autorità cantonale.
- I progetti sono approvati per una determinata rete o per linee filoviarie nominativamente designate. L’approvazione è comunicata all’impresa e all’autorità cantonale competente, insieme con i piani che entrano in considerazione.
- Nella procedura d’approvazione non è tenuto conto alcuno dei contratti di costruzione o di consegna conchiusi anteriormente.
Segno distintivo dell’impresa. Numerazione dei veicoli e designazione delle linee
Art. 12
- I veicoli devono portare sulle due pareti laterali la designazione dell’impresa esercente in forma d’iscrizione completa, abbreviata o simbolica.
- Tutti i veicoli ammessi alla circolazione devono portare all’esterno un numero d’ordine ben visibile, alto almeno 10 cm. Per i filobus, tale numero deve essere apposto sulla parte anteriore e su quella posteriore; per i rimorchi, soltanto sulla parte posteriore.
- Tutti i filobus per il trasporto dei viaggiatori devono portare un’indicazione che informi gli utenti sulle corse a cui sono adibiti.
Materiale d’esercizio, manutenzione
Art. 13
L’impresa deve disporre di veicoli di riserva o delle parti di ricambio necessari per garantire il regolare svolgimento dell’esercizio. Essi devono essere ispezionati periodicamente a fondo e sottoposti a manutenzione. Per quanto concerne la parte elettrica, lo stato dell’isolazione deve essere costantemente verificato.
Controllo dei veicoli
Art. 14
Per ogni filobus o rimorchio, l’impresa deve tenere un controllo in cui sono indicati:
- il numero e la serie del veicolo;
- il nome dei costruttori e la data della messa in servizio del veicolo e delle sue parti principali, come telaio, carrozzeria, equipaggiamento elettrico;
- l’uso del veicolo e il numero di chilometri percorsi;
- la data e l’entità delle revisioni eseguite, come pure gli accertamenti fatti durante le revisioni;
- la data e i risultati delle prove dei freni, come pure delle prove dei recipienti ad aria;
- le riparazioni e le modificazioni importanti subite dal veicolo; i dati concernenti la sostituzione o il cambio di elementi meccanici o elettrici o della parte elettrica del veicolo, come dispositivo di guida, freni, motore, indotti; la data delle riparazioni;
- gl’incidenti importanti.
Messa in circolazione e verificazione dei veicoli
Art. 15
- I veicoli nuovi, trasformati o rilevati da altre imprese possono essere messi in circolazione soltanto dopo autorizzazione dell’Ufficio federale.
- I veicoli devono essere annunciati in tempo all’Ufficio federale. Questo fissa la data dell’esame ufficiale al quale è convocata l’autorità cantonale preposta alla circolazione degli autoveicoli.
- Se l’autorizzazione è limitata a corse di prova, il veicolo deve essere annunciato come vettura di prova e non può essere adibito al trasporto di viaggiatori.
- I veicoli sono verificati periodicamente dall’Ufficio federale il quale può, in ogni tempo, procedere a nuovi controlli. La verificazione dei veicoli in seguito ad infortuni è eseguita in comune dal perito dell’Ufficio federale e da quello dell’autorità cantonale competente.
- Per le filovie, l’Ufficio federale può affidare le verifiche prescritte a istituzioni, aziende e organizzazioni che garantiscono un’esecuzione conforme alle prescrizioni. Dette istituzioni, aziende e organizzazioni rendono conto delle verifiche all’Ufficio federale.
Norme sulla circolazione
Art. 16
- La circolazione filoviaria sulla strada pubblica è disciplinata dalle disposizioni della legislazione sulla circolazione degli autoveicoli.
- L’Ufficio federale può fissare, nei limiti prescritti dalla legislazione sulla circolazione degli autoveicoli, velocità massime in rapporto col tipo di costruzione dei veicoli o giustificate da altre condizioni speciali.
c. Conducenti di filobus
Licenza di condurre
Art. 17
- Con riserva delle disposizioni della presente ordinanza, sono applicabili le disposizioni della legislazione sulla circolazione degli autoveicoli concernenti la licenza di condurre.
- La licenza d’allievo conducente di filobus è rilasciata per le corse di tirocinio previste nell’articolo 18.
- La licenza di condurre per filobus costituisce una categoria particolare di licenza di condurre. Può essere rilasciata soltanto a conducenti che hanno compiuto l’età di 21 anni, che adempiono le condizioni mediche minime richieste per la guida degli autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di persone. Il richiedente deve presentare l’attestato di un medico riconosciuto dalle autorità cantonali, come pure un certificato di buona condotta e un estratto per privati del casellario giudiziale informatizzato VOSTRA.
Formazione dei conducenti
Art. 18
- La formazione dei conducenti spetta alle imprese filoviarie in possesso della concessione.
- Gli allievi conducenti devono innanzitutto essere istruiti su le norme della circolazione, il meccanismo dei veicoli, la disposizione e il funzionamento degli impianti elettrici, come pure sulle caratteristiche tecniche dell’esercizio.
- La formazione pratica dei candidati che non sono in possesso di una licenza di condurre automobili pesanti s’inizia con la guida di un autocarro pesante. In seguito, sotto il controllo del perito cantonale delle automobili, il candidato sosterrà la prima parte del suo esame di guida (art. 19 cpv. 4). I candidati riconosciuti idonei proseguono il tirocinio di guida su fiIobus.
- I titolari di licenze di condurre automobili pesanti possono iniziare direttamente su un filobus il tirocinio di guida.
- Se l’impresa concessionaria possiede impianti bastevoli per la formazione completa dei conducenti quanto alla guida e alla manovra dei veicoli, l’Ufficio federale può, dopo aver sentito l’autorità cantonale competente, autorizzare la formazione di conducenti esclusivamente su filobus.
- Il programma di tirocinio è stabilito per ciascuna impresa filoviaria dall’Ufficio federale, d’intesa con l’autorità cantonale competente in materia di circolazione stradale. I candidati alla licenza di condurre sono ammessi all’esame finale soltanto se, tenuto conto del tirocinio, abbiano condotto un filobus o una automobile pesante e un filobus durante almeno 60 ore.
- Le corse di tirocinio su filobus sono permesse soltanto se l’allievo è accompagnato da una persona in possesso di licenza di condurre siffatti veicoli.
Esame dei conducenti
Art. 19
- Per l’ammissione all’esame di guida dopo il tirocinio menzionato nell’articolo 18 capoversi 4 e 5, o per la seconda parte dell’esame menzionato nell’articolo 18 capoverso 3, l’impresa deve presentare:
- un attestato comprovante che il candidato ha compiuto il tirocinio prescritto dall’articolo 18;
- un rapporto d’esame comprovante che il candidato possiede profonde conoscenze sul meccanismo dei veicoli e che è sufficientemente familiarizzato con i particolari degli impianti elettrici.
- L’esame dei conducenti è eseguito dai periti cantonali degli autoveicoli conformemente alle prescrizioni della presente ordinanza.
- Il candidato deve dimostrare di conoscere le norme sulla circolazione, come pure il funzionamento dei dispositivi di guida e di frenatura dei filobus. Esso deve fornire la prova di possedere la padronanza del veicolo in qualsiasi situazione e di saper condurre senza intralciare o mettere in pericolo la sicurezza della circolazione.
- Se l’esame di guida è eseguito in due riprese, la prima parte concerne la conoscenza delle norme sulla circolazione e l’idoneità a condurre un autocarro pesante; la seconda parte concerne la guida di un filobus nelle condizioni previste nel capoverso 3.
Art. 20
d. Esercizio
Disposizioni applicabili
Art. 21
Le imprese filoviarie devono essere esercitate conformemente alle disposizioni della concessione e alle prescrizioni della legislazione
ferroviaria e della legislazione sugli impianti elettrici.
Regolamenti d’esercizio
Art. 22
I regolamenti d’esercizio e le disposizioni d’applicazione corrispondenti delle imprese filoviarie, come pure le loro modificazioni o gli ulteriori complementi devono essere sottoposti allo stato di progetto all’Ufficio federale per approvazione. Lo stesso dicasi delle istruzioni concernenti il servizio e la manutenzione degli impianti elettrici.
Apertura dell’esercizio
Art. 23
- L’apertura dell’esercizio può aver luogo solo con l’autorizzazione dell’Ufficio federale. Essa sarà sempre subordinata alla prova dell’esistenza dell’assicurazione di responsabilità civile prescritta dall’articolo 16 della legge federale del 29 marzo 1950 sulle imprese filoviarie.
- Prima di autorizzare l’apertura dell’esercizio, l’Ufficio federale procede a un’ispezione delle costruzioni, degli impianti e dei veicoli, alla quale sono convocate le autorità federali e cantonali interessate.
D. …
Art. 24 e 25
Dbis. Emolumenti
Art. 25a
Gli emolumenti sono disciplinati dall’ordinanza del 25 novembre 1998sugli emolumenti dell’UFT.
E. Disposizioni transitorie e finali
Disposizioni transitorie
Art. 26
- La presente ordinanza è applicabile anche alle imprese filoviarie la cui concessione è anteriore alla data della sua entrata in vigore.
- Entro un anno dall’entrata in vigore della presente ordinanza, le imprese in possesso della concessione devono comunicare i numeri dei loro veicoli all’Ufficio federale.
- Le autorizzazioni di messa in circolazione dei veicoli e le licenze di condurre per vetture filoviarie anteriori all’entrata in vigore della presente ordinanza continuano a essere valide. Le licenze di condurre devono essere uniformate alle nuove prescrizioni il più presto possibile.
Entrata in vigore
Art. 27
La presente ordinanza entra in vigore il 20 luglio 1951.