Legge federale concernente lo sviluppo della rete delle Strade ferrate federali sul territorio ginevrino
742.32Federal Act24 dic 1912Apri la fonte →
742.32
del 10 luglio 1912 (Stato 24 dicembre 1912)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 3 giugno 1912,
decreta:
Il Consiglio federale è autorizzato a ratificare la convenzione stipulata il 7 maggio 1912 fra la Confederazione Svizzera e il Cantone di Ginevra e concernente:
Data dell’entrata in vigore: 24 dicembre 1912
concernente
Il Consiglio federale svizzero,
rappresentato dal signor Forrer, Presidente della Confederazione, e dai signori Perrier e Motta, Consiglieri federali,
a nome della Confederazione Svizzera, da una parte,
e
il Consiglio di Stato del Cantone di Ginevra,
rappresentato dal signor Fazy, Presidente del Consiglio di Stato, e dai signori Maunoir e Charbonnet, Consiglieri di Stato,
in nome del Cantone di Ginevra, dall’altra parte, hanno convenuto quanto segue:
Il Cantone di Ginevra riscatta, per il 31 dicembre 1912, dalla Società delle strade ferrate da Parigi a Lione e al Mediterraneo, con sede a Parigi, la stazione di Ginevra-Cornavin e la linea da Ginevra alla frontiera nazionale presso La Plaine, alle condizioni stipulate nella convenzione fra il Cantone di Ginevra e la Società predetta.
Le Strade ferrate federaliassumeranno tutti gli obblighi e tutti i diritti derivanti al Cantone di Ginevra, di fronte alla Società delle strade ferrate da Parigi a Lione e al Mediterraneo, dalla convenzione di cui all’articolo 1. In virtù della presente convenzione, le Strade ferrate federalidiventeranno, col 1° gennaio 1913, proprietarie della stazione di Ginevra-Cornavin e della linea da Ginevra alla frontiera nazionale presso La Plaine con tutti i loro accessori, e ne assumeranno, da quel giorno stesso, l’esercizio.
La costruzione della linea di congiunzione comincerà il 1° gennaio 1918 al più tardi. Se gli studi definitivi, la procedura d’approvazione dei piani prevista dalla legislazione federale e l’acquisto dei terreni potessero esser condotti a termine prima di questa data, la costruzione della linea potrà essere anticipata di un tempo corrispondente.
Il Cantone di Ginevra procederà, in nome e colla cooperazione delle Strade ferrate federali, all’acquisto, in via di compra o d’espropriazione, dei terreni necessari all’impianto della linea di congiunzione, e pagherà agli aventi diritto le somme fissate. Questi vari pagamenti, nonchè gl’interessi semplici, da calcolarsi in conformità dell’articolo 5, saranno computati ogni anno nel terzo dovuto dal Cantone di Ginevra secondo il detto articolo.
Il Cantone di Ginevra cederà alla Confederazione, in tutta proprietà e senza altro compenso, la linea da Eaux‑Vives alla frontiera nazionale presso Annemasse, con le sue dipendenze, il tutto in buono stato di conservazione e franco da qualsiasi onere. Le Strade ferrate federalidiventeranno proprietarie di questa linea in virtù della presente convenzione e ne entreranno in possesso il giorno dell’apertura all’esercizio della linea di congiunzione.
Dal giorno sopra detto, la linea di congiunzione prolungata sino alla frontiera nazionale presso Annemasse, farà parte integrante della rete delle Strade ferrate federaliche ne assumeranno l’esercizio e il mantenimento.
Le contestazioni che potessero sorgere a proposito della presente convenzione saranno decise dal Tribunale federale, eccettochè non siano di competenza del Consiglio federale o delle Camere federali in virtù della legislazione federale sulle strade ferrate, presente o futura.
La presente convenzione non avrà effetto se non dopo l’entrata in vigore delle due convenzioni seguenti: 1. Convenzione fra il Cantone di Ginevra e la Società delle strade ferrate da Parigi a Lione e al Mediterraneo, di cui al precedente articolo 1; 2. Convenzione fra l’Amministrazione delle Strade ferrate federalie la Società delle strade ferrate da Parigi a Lione e al Mediterraneo, per la circolazione dei treni sulla linea da Ginevra a La Plaine, e per la loro ammissione nella stazione di Ginevra-Cornavin.
Restano salve le ratificazioni legali della Confederazione e del Cantone di Ginevra. Se queste ratificazioni non intervenissero, sì dall’una parte che dall’altra, entro il 25 dicembre dell’anno corrente, la presente convenzione sarebbe considerata come nulla e non avvenuta.
Così fatto a Berna, in due esemplari, il 7 maggio 1912.
Entrata in vigore in virtù dell’approvazione del Consiglio federale
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