Legge federale sulle Ferrovie federali svizzere

742.31LFFSFederal Act1 gen 1999

(LFFS)

del 20 marzo 1998 (Stato 1° marzo 2025)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 87 della Costituzione federale1;2
visto il messaggio del Consiglio federale del 13 novembre 19963,

decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente legge disciplina la costituzione, lo scopo e l’organizzazione delle Ferrovie federali svizzere (FFS).

Art. 2 Ditta, natura giuridica e sedeApri la dottrina
  1. Sotto la ditta ”Schweizerische Bundesbahnen SBB, Chemins de fer fédéraux CFF, Ferrovie federali svizzere FFS” è istituita una società anonima di diritto speciale con sede a Berna.
  2. La società anonima è iscritta nel registro di commercio.
  3. Le FFS sono un’impresa ferroviaria ai sensi dell’articolo 2 della legge federale del 20 dicembre 19574sulle ferrovie.5
Art. 3 Scopo e principi imprenditoriali
  1. Il compito principale delle FFS consiste nel fornire prestazioni nell’ambito del trasporto pubblico, segnatamente nella messa a disposizione dell’infrastruttura, nel trasporto di viaggiatori su lunghe distanze, nel trasporto regionale di viaggiatori e nel trasporto di merci nonché nei settori connessi.
  2. Le FFS possono effettuare qualsiasi negozio giuridico direttamente o indirettamente in relazione allo scopo dell’impresa o atto a favorirne il raggiungimento. In particolare possono costituire società, assumere partecipazioni o collaborare sotto altra forma con terzi. Possono acquistare, amministrare e alienare fondi e impianti.
  3. Le FFS devono essere gestite secondo i criteri dell’economia aziendale. Mantengono l’infrastruttura ferroviaria in buono stato e l’adeguano alle esigenze dei trasporti e al livello raggiunto dalla tecnica.
  4. .6
Art. 4 e 5 {#sec_1/art_4_5 omnilex-key=ch-fedlex--742.31--4 und 5}

Sezione 2: Capitale azionario e azionisti

Art. 6 Capitale azionario

Il Consiglio federale stabilisce l’ammontare del capitale azionario come pure il genere, il valore nominale e il numero dei titoli di partecipazione.

Art. 7 Azionisti
  1. La Confederazione è azionista delle FFS.
  2. Il Consiglio federale può decidere di alienare azioni a terzi o di sottoscrivere da terzi.
  3. La Confederazione deve sempre detenere la maggioranza del capitale e dei voti.

Sezione 3: Obiettivi strategici

Art. 7a
Art. 8
  1. Il Consiglio federale fissa ogni quattro anni gli obiettivi strategici che la Confederazione si prefigge di raggiungere in veste di proprietaria delle FFS.
  2. Il consiglio d’amministrazione provvede all’attuazione degli obiettivi strategici. Riferisce annualmente al Consiglio federale in merito al loro raggiungimento e mette a disposizione le informazioni necessarie per la verifica.

Sezione 4: Organi e responsabilità

Art. 9 OrganiApri la dottrina

Gli organi delle FFS sono l’assemblea generale, il consiglio d’amministrazione, la direzione generale e l’ufficio di revisione.

Art. 10 Assemblea generale
  1. I poteri dell’assemblea generale sono regolati dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni7sulla società anonima.
  2. Finché la Confederazione rimane azionista unico, il Consiglio federale esercita i poteri dell’assemblea generale.
  3. L’assemblea generale è autorizzata a modificare, nel quadro della presente legge, i primi statuti delle FFS decisi dal Consiglio federale.
Art. 11 Consiglio d’amministrazione
  1. Il consiglio d’amministrazione ha le attribuzioni inalienabili e irrevocabili indicate nell’articolo 716a capoverso 1 del Codice delle obbligazioni8, sempreché la presente legge non disponga altrimenti.
  2. I membri non devono essere necessariamente azionisti.
  3. Il personale dell’azienda deve essere adeguatamente rappresentato nel consiglio d’amministrazione.
Art. 12 Gestione aziendale
  1. In un regolamento organizzativo il consiglio d’amministrazione affida la gestione aziendale alla direzione generale. Il regolamento organizzativo regola la gestione aziendale, determina i posti necessari a questo fine, ne definisce i compiti e disciplina l’obbligo di riferire come anche la rappresentanza delle FFS.
  2. La direzione generale può nominare altre persone con facoltà di rappresentanza.
Art. 13 Ufficio di revisione
  1. L’Assemblea federale designa un ufficio di revisione.
  2. I compiti di tale organo sono determinati dagli articoli 728 e seguenti del Codice delle obbligazioni9.
Art. 14 Responsabilità

Per la responsabilità dei membri del consiglio di amministrazione e della direzione generale delle FFS nonché dell’ufficio di revisione sono applicabili gli articoli 752 e seguenti del Codice delle obbligazioni10sulla responsabilità.

Sezione 5: Personale

Art. 15 Rapporti d’impiegoApri la dottrina
  1. Le disposizioni relative al rapporto d’impiego del personale federale sono applicabili anche al personale delle FFS.
  2. Il Consiglio federale può autorizzare le FFS a disciplinare altrimenti il rapporto d’impiego, introducendo deroghe o complementi nel quadro dei contratti collettivi di lavoro.
  3. In singoli casi motivati è possibile stipulare contratti secondo il Codice delle obbligazioni11.
Art. 16 Previdenza professionale
  1. Le FFS gestiscono una propria cassa pensioni.
  2. La cassa pensioni può essere gestita nella forma di un’unità organica delle FFS, rivestire la forma giuridica di una fondazione o di una cooperativa o essere amministrata come un istituto di diritto pubblico. Con l’approvazione del Consiglio federale può affiliarsi a un’altra cassa pensioni.
  3. La Cassa pensioni delle FFS è gestita secondo il principio del bilancio in cassa chiusa.12
  4. .13

Sezione 6: Contabilità

Art. 17 a 19
Art. 20 Finanziamento
  1. Le FFS possono finanziare investimenti al di fuori del settore infrastrutturale beneficiario di indennità mediante mutui della Tesoreria federale gravati da interessi e rimborsabili, sempre che rispettino le esigenze riguardanti l’indebitamento netto definite negli obiettivi strategici del Consiglio federale.
  2. Se per questi investimenti il fabbisogno delle FFS in termini di finanziamento esterno supera le esigenze riguardanti l’indebitamento netto secondo il capoverso 1, tale fabbisogno è coperto con apporti di capitale della Confederazione. Nel quadro del preventivo, il Consiglio federale chiede all’Assemblea federale gli apporti di capitale necessari.
  3. L’Amministrazione federale delle finanze (AFF) conclude con le FFS convenzioni di diritto pubblico sulle operazioni di cui ai capoversi 1 e 2, che fissano in particolare gli oneri e le condizioni corrispondenti.
  4. Se le FFS non sono in grado di rimborsare i mutui di cui al capoverso 1 o devono risanare il loro bilancio, nel quadro del preventivo il Consiglio federale può chiedere all’Assemblea federale la conversione dei mutui in capitale proprio.
  5. D’intesa con l’AFF, le FFS possono applicare nel singolo caso altre modalità di finanziamento che si dimostrino economicamente vantaggiose per la Confederazione e le FFS.
  6. Per garantire la loro solvibilità, oltre ai mutui di cui al capoverso 1, le FFS possono ottenere dall’AFF o d’intesa con l’AFF da terzi anticipi rimborsabili per un importo massimo di un miliardo di franchi con una durata fissa non superiore a un anno.
Art. 21 Esenzione assicurativa
  1. .14
  2. Le disposizioni cantonali e comunali sull’obbligo di assicurarsi non sono applicabili alle FFS.
  3. È fatta salva l’indennità dovuta in virtù della legge federale del 22 dicembre 191615sull’utilizzazione delle forze idriche.

Sezione 7: Diritto applicabile

Art. 22
  1. Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, alle FFS si applicano per analogia le disposizioni del Codice delle obbligazioni16sulla società anonima e la legge del 3 ottobre 200317sulle fusioni, eccettuati gli articoli 99–101.
  2. Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, la legislazione in materia ferroviaria si applica anche alle FFS.

Sezione 8: Disposizioni finali

Art. 23 Esecuzione

Il Consiglio federale è incaricato dell’esecuzione.

Art. 24 Costituzione delle FFS
  1. Con la loro costituzione quale società anonima di diritto speciale, le FFS proseguono le attività svolte finora dall’azienda federale.
  2. Al momento dell’entrata in vigore della presente legge devono essere prese le misure seguenti:
    1. il Consiglio federale delibera in merito al bilancio d’apertura delle FFS;
    2. il Consiglio federale definisce i fondi e i diritti reali limitati nonché le convenzioni obbligatorie che sono trasferite alle FFS o alle società da esse designate e nelle quali esse hanno una partecipazione preponderante;
    3. il Consiglio federale nomina il consiglio d’amministrazione e ne designa il presidente, emana i primi statuti, determina l’ufficio di revisione e approva il preventivo;
    4. il consiglio d’amministrazione delle FFS nomina le persone incaricate della gestione e della rappresentanza dell’azienda, allestisce il preventivo in vista della sua approvazione da parte del Consiglio federale ed emana il regolamento organizzativo.
  3. Entro 15 anni dall’entrata in vigore della presente legge, il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) può adeguare mediante decisione le attribuzioni di cui al capoverso 2 lettera b.18
  4. Quale datore di lavoro, le FFS continuano i rapporti di servizio e i rapporti d’impiego esistenti.
  5. Per quanto concerne il capitale azionario del bilancio di fondazione, le FFS sono esonerate dalla tassa d’emissione.
Art. 25 Personalità giuridica

Con l’entrata in vigore della presente legge le FFS acquistano personalità giuridica.

Art. 26 Ripresa degli attivi e dei passivi
  1. Con l’entrata in vigore della presente legge le FFS riprendono gli attivi e i passivi dell’Azienda FFS, fatto salvo il decreto federale del 20 marzo 199819sul rifinanziamento delle Ferrovie federali svizzere.
  2. La trascrizione nel registro fondiario dei fondi e dei diritti reali limitati trasferiti alle FFS o alle società da esse designate e nelle quali esse hanno una partecipazione preponderante deve essere effettuata conformemente al relativo annuncio e senza conseguenze fiscali e tributarie.
Art. 26a Disposizione transitoria

La prima convenzione sulle prestazioni conclusa dopo l’entrata in vigore della modifica del 17 dicembre 2010 della presente legge è valida due anni.

Art. 26b Disposizione transitoria della modifica del 27 settembre 2024
  1. Al fine di ridurre l’indebitamento netto gravato da interessi, la Confederazione versa alle FFS un apporto di capitale di 850 milioni di franchi pari all’ammontare dei contributi di copertura versati durante gli esercizi 2020–2022 nel traffico a lunga distanza.
  2. Il Dipartimento federale delle finanze, d’intesa con il DATEC, conclude con le FFS una convenzione di diritto pubblico, che fissa in particolare gli oneri e le condizioni inerenti all’apporto di capitale.
  3. Per quanto concerne l’apporto di capitale, le FFS sono esonerate da qualsiasi imposta federale, cantonale e comunale.
Art. 27 Referendum ed entrata in vigore
  1. La presente legge sottostà al referendum facoltativo
  2. Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Data dell’entrata in vigore:201° gennaio 1999
Art. 16: 1° dicembre 1998

Disposizione transitoria della modifica del 18 marzo 2011

Rifinanziamento di un contributo di risanamento delle FFS

1La Confederazione rifinanzia le FFS con un importo unico di 1148 milioni di franchi quale contributo per risanare la loro Cassa pensioni.

2Nel quadro di un piano di risanamento, le FFS in quanto datore di lavoro erogano alla propria Cassa pensioni un conferimento pari a 1148 milioni di franchi oltre a rilevanti contributi di risanamento ai sensi dell’articolo 65d capoverso 3 lettera a della legge federale del 25 giugno 198221sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.

3Le FFS e la Cassa pensioni delle FFS rinunciano a eventuali pretese supplementari nei confronti della Confederazione in quanto titolare e garante delle prestazioni dell’ex Cassa pensioni e di soccorso delle FFS. La Cassa pensioni delle FFS rinuncia a simili pretese anche nei confronti delle FFS.

4Il contributo di rifinanziamento della Confederazione è versato alle FFS a condizione che al Dipartimento federale delle finanze siano presentati i seguenti documenti:

  1. una conferma dell’organo di controllo della Cassa pensioni delle FFS secondo cui, sulla base di un piano di risanamento, le FFS si sono impegnate nei confronti della loro Cassa pensioni a effettuare un conferimento pari a 1148 milioni di franchi;
  2. una conferma del perito in materia di previdenza professionale della Cassa pensioni delle FFS secondo cui, sulla base del piano di risanamento, sono adottate le altre misure di risanamento necessarie, compresi i rilevanti contributi di risanamento dei datori di lavoro e dei lavoratori; e
  3. le dichiarazioni di rinuncia delle FFS e della Cassa pensioni delle FFS secondo il capoverso 3.

Diritto previgente: abrogazione e modifica

1. La legge federale del 23 giugno 1944 sulle Ferrovie federali svizzere

Abrogata

2. a 9.

.22

Footnotes

  1. RS 101

  2. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 mar. 2011, in vigore dal 1° dic. 2011 (RU 2011 5031;FF 2010 2215).

  3. FF 1997 I 809

  4. RS 742.101

  5. Introdotto dalla cifra II n. 17 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2 (RU 2009 5597;FF 2005 2183, 2007 2457). Nuovo testo giusta la cifra I n. 5 della LF del 28 set. 2018 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1889;FF 2016 7711).

  6. Abrogato dalla cifra II n. 5 della LF del 21 giu. 2013 concernente il finanziamento e l’ampliamento dell’infrastruttura ferroviaria, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 651;FF 2012 1283).

  7. RS 220

  8. RS 220

  9. RS 220

  10. RS 220

  11. RS 220

  12. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 18 mar. 2011, in vigore dal 1° dic. 2011 (RU 2011 5031;FF 2010 2215).

  13. Abrogato dalla cifra I della LF del 18 mar. 2011, con effetto dal 1° dic. 2011 (RU 2011 5031;FF 2010 2215).

  14. Abrogato dalla cifra II n. 17 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5597;FF 2005 2183, 2007 2457).

  15. RS 721.80

  16. RS 220

  17. RS 221.301

  18. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 27 set. 2024, in vigore dal 1° mar. 2025 (RU 2055 104;FF 2023 2204).

  19. [RU 1998 2845.RU 2008 3437cifra I n. 13]

  20. DCF del 25 nov. 1998.

  21. RS 831.40

  22. Le mod. possono essere consultate allaRU 1998 2847.