Regolamento concernente il registro dei pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione
742.211.1Federal Council Ordinance15 gen 1918Apri la fonte →
742.211.1
dell’11 gennaio 1918 (Stato 1° gennaio 2010)
Il Consiglio federale svizzero,
in esecuzione dell’articolo 5 della legge federale del 25 settembre 1917concernente la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione e la liquidazione forzata di queste imprese (detta qui di seguito «legge»);
su rapporto e proposta del suo Dipartimento delle poste e delle ferrovie,
decreta:
Il registro dei pegni sarà tenuto in lingua tedesca per le amministrazioni di strade ferrate e di navigazione che hanno la loro sede in una località della Svizzera tedesca e in lingua francese per tutte le altre. Qualora però si tratti di compagnie ferroviarie o di imprese di navigazione di regioni in cui si parlano due o tre lingue diverse, il registro dei pegni sarà tenuto tanto in tedesco che in francese (ossia in due esemplari).
Si userà a questo scopo un registro del formato in foglio, già rilegato e numerato. Non è lecito staccarvi o aggiungervi fogli. Sono vietate le radiazioni. Se occorrono correzioni e aggiunte, esse devono essere appositamente certificate dal conservatore del registro dei pegni.
Il registro dei pegni conterrà le rubriche seguenti:
Debitore:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero del pegno | Data dell’autorizzazione del Dipartimento federale dell’ambiente dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni | Scopo del pegno. Ammontare e data del credito. Creditore. Interessi. Rimborso. Altre clausole. Importo e numero dei titoli | Oggetto del pegno | Grado del pegno | Estinzione del pegno mediante rimborso, liquidazione, rinunzia, ecc. | Diversi |
L’intestazione indica il nome compiuto della persona fisica o morale che, all’atto dell’iscrizione, appare come debitrice o proprietaria del pegno. Qualunque mutamento avvenga in questi dati personali in seguito a cessione, fusione, ecc., e per cui il debito passi tutto o in parte ad altre persone, è iscritto nella rubrica 7. Il pegno gravante un altro che non sia il debitore primitivo deve essere iscritto sopra un nuovo foglio, con richiamo del precedente.
La numerazione deve incominciare con 1 per ciascun debitore. Ad ogni iscrizione che figura sotto un numero proprio sarà dedicato un foglio doppio speciale, con facoltà di continuare sopra un foglio susseguente quando una rubrica sia riempita.
Nella rubrica 5 trovano posto tutte le convenzioni o le disposizioni conformi al programma concernenti il grado del pegno, i pegni di grado precedente e quelli del medesimo ordine, sia ch’essi esistano già o che ne sia riservata la costituzione. I pegni anteriori devono essere designati sommariamente con invio alle iscrizioni rispettive. In questa rubrica saranno indicate anche le priorità precedenti. Parimente vi si indicherà se in seguito dovranno altresì essere indicate le modificazioni che avvenissero riguardo tutti o solo singoli titoli, sia che precedano in grado o cedano il passo a pegni susseguenti.
Nella rubrica 6 sono inserite le osservazioni circa l’estinzione del diritto di pegno mediante rimborso totale del prestito o rinunzia o liquidazione forzata. Il risultato di quest’ultima sarà mentovato in succinto. Si indicheranno pure le obbligazioni che, per non essere state motivate, non hanno potuto ricevere la loro quota della massa (art. 47 della legge).
I documenti giustificativi, e fra questi specialmente un esemplare dei titoli di pegno, le dichiarazioni date dalle imprese di strade ferrate o di navigazione e dai creditori pignoratizi su proposte d’iscrizione, e i fogli nei quali appaiono pubblicazioni con termini perentori, saranno ordinati secondo i debitori e i numeri di pegno e conservati presso il registro dei pegni.
La tenuta del registro dei pegni è affidata all’Ufficio federale dei trasporti.
Le proposte d’iscrizioni nel registro dei pegni sono, di regola, portate a notizia del debitore, e quando questi presentasse modificazioni, esse dovranno, avanti l’iscrizione definitiva nel registro, essere esaminate attentamente e per quanto sia possibile tenute in conto. Parimente sarà fissato, ove occorra mediante pubblicazione, un termine per permettere ai creditori, che già esistessero, di prenderne conoscenza e presentare i loro reclami.
Per poter esaminare e stabilire il testo dei titoli di pegno la domanda d’autorizzazione di costituire il pegno dovrà essere corredata oltre dei documenti giustificativi richiesti dall’articolo 3 della legge, di un modulo di essi titoli.
Nel caso previsto dall’articolo 8 della legge, i titoli rispetto ai quali viene fatta opposizione contro la rinunzia al diritto di pegno o al grado, devono essere allegati al reclamo e poi dal conservatore del registro, muniti di apposita annotazione da lui firmata.
Tutti i titoli riscattati dalle imprese di strade ferrate o di navigazione devono essere spediti al conservatore del registro. Questi, dopo avervi apposto il bollo d’annullazione, li rimanda all’amministrazione. I titoli rimborsati dopo l’iscrizione nel registro, sono considerati ancora valevoli fino a tanto che non si sia proceduto a quest’operazione.
Gli emolumenti sono disciplinati dall’ordinanza del 25 novembre 1998sugli emolumenti dell’UFT.
Come organo obbligatorio di pubblicazione è designato il*«Foglio federale».* In casi particolari, le inserzioni possono essere fatte anche in altri fogli.
L’Ufficio federale dei trasporti è competente per l’adozione di tutte le misure relative alla liquidazione forzata e all’esercizio del diritto di essere sentito.
Il presente regolamento entra in vigore contemporaneamente alla legge federale del 25 settembre 1917concernente la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione e la liquidazione forzata di queste imprese; esso abroga quello del 17 settembre 1874su l’impianto e la tenuta del registro delle ipoteche sulle ferrovie.
In esecuzione della legge federale del 25 settembre 1917concernente la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione e la liquidazione forzata di queste imprese, l’Ufficio federale dei trasporti è dichiarato competente per: 1. autorizzare la costituzione di pegni (art. 1 della legge); 2. pubblicare le domande e decisioni relative alla costituzione di pegni e alla liquidazione forzata (art. 2, 8 e 78 della legge).
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