Ordinanza concernente il controllo delle caldaie per locomotive a vapore delle imprese ferroviarie in concessione

742.143.6Federal Council Ordinance15 set 1974

del 7 agosto 1974 (Stato 15 settembre 1974)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 97 della legge federale del 20 dicembre 19571sulle ferrovie,

ordina:

I

Articolo unico

1L’Associazione svizzera dei proprietari di caldaie a vapore è incaricata di controllare le caldaie di locomotive a vapore delle imprese ferroviarie in concessione, sotto l’alta vigilanza del Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie. 2Per siffatto controllo, sono determinanti le prescrizioni dell’ordinanza del 9 aprile 19252concernente l’impianto e l’esercizio dei generatori di vapore e dei recipienti di vapore. 3L’Associazione svizzera dei proprietari di caldaie a vapore riscuote, per la sua attività, le tasse approvate dal Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie. II L’ordinanza del 9 aprile 1925 concernente l’impianto e l’esercizio dei generatori di vapore e dei recipienti di vapore è modificata come segue: Art. 6 n. 1 … Art. 32 n. 2 … III 1Con l’entrata in vigore della presente ordinanza sono abrogate tutte le prescrizioni ad essa contrarie. 2La presente ordinanza entra in vigore il 15 settembre 1974.

Footnotes

  1. RS 742.101

  2. [CS 8 370;RU 1974 1381, 1999 704n. II 30, 2006 2437art. 8 n. 1.RU 2007 2943art. 17 cpv. 1 n. 1]. Vedi ora: l’O del 15 giu. 2007 sull’utilizzo di attrezzature a pressione(RS 832.312.12 ).

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.