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742.143.6•Ordinanza concernente il controllo delle caldaie per locomotive a vapore delle imprese ferroviarie in concessione
742.143.6Federal Council Ordinance15 set 1974
del 7 agosto 1974 (Stato 15 settembre 1974)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 97 della legge federale del 20 dicembre 19571sulle ferrovie,
ordina:
I
1L’Associazione svizzera dei proprietari di caldaie a vapore è incaricata di controllare le caldaie di locomotive a vapore delle imprese ferroviarie in concessione, sotto l’alta vigilanza del Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie. 2Per siffatto controllo, sono determinanti le prescrizioni dell’ordinanza del 9 aprile 19252concernente l’impianto e l’esercizio dei generatori di vapore e dei recipienti di vapore. 3L’Associazione svizzera dei proprietari di caldaie a vapore riscuote, per la sua attività, le tasse approvate dal Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie. II L’ordinanza del 9 aprile 1925 concernente l’impianto e l’esercizio dei generatori di vapore e dei recipienti di vapore è modificata come segue: Art. 6 n. 1 … Art. 32 n. 2 … III 1Con l’entrata in vigore della presente ordinanza sono abrogate tutte le prescrizioni ad essa contrarie. 2La presente ordinanza entra in vigore il 15 settembre 1974.
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