Ordinanza sugli emolumenti per i trasporti pubblici

742.102OEm-TPFederal Council Ordinance1 gen 1999

(OEm-TP)1

del 25 novembre 1998 (Stato 1° gennaio 2025)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 40a septiescapoverso 3 della legge federale del 20 dicembre 19572sulle ferrovie (Lferr);
visto l’articolo 63 capoverso 2 della legge del 20 marzo 20093sul trasporto di viaggiatori (LTV);
visto l’articolo 46a della legge del 21 marzo 19974sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione,5

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina:

  1. 6 gli emolumenti per le prestazioni di servizi e le decisioni dell’autorità di concessione, di vigilanza e amministrativa nell’ambito della legislazione federale sulle ferrovie, automobili, filobus, navigazione, impianti di trasporto a fune e mezzi di trasporto simili;
  2. gli emolumenti per le prestazioni di servizi fornite e le decisioni prese nell’esecuzione dei trattati internazionali concernenti i trasporti su strada di persone e merci;
  3. 7 le tasse annue di privativa negli ambiti elencati alla lettera a;
  4. 8 gli emolumenti per le procedure davanti alla Commissione del trasporto ferroviario (ComFerr), esclusi i procedimenti su azione e le procedure di ricorso.
Art. 1a Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti

Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20049sugli emolumenti.

Art. 2 Obbligo di pagare gli emolumenti

L’emolumento è dovuto da chi chiede una prestazione o una decisione secondo l’articolo 1.

Art. 3 Esenzione dagli emolumenti e dalle tasse
  1. Le autorità e le istituzioni della Confederazione sono esentate dagli emolumenti se chiedono prestazioni a proprio favore.
  2. Le autorità cantonali e comunali non devono pagare emolumenti se chiedono prestazioni a proprio favore. Gli emolumenti sono invece dovuti quando le stesse chiedono una concessione o un’autorizzazione federale oppure rendono necessaria una prestazione in qualità di titolari di una tale concessione o autorizzazione.
  3. .10
  4. .11
Art. 4 Tipi di emolumenti e di tasse

Nella presente ordinanza s’intendono per:

  1. 12 Emolumenti per concessioni o autorizzazioni: l’emolumento per l’esame delle domande di rilascio, rinnovo, modifica o trasferimento di una concessione o di un’autorizzazione, come pure di proroga dei termini fissati in una concessione o in un’autorizzazione.
  2. Emolumenti di vigilanza:

1. l’emolumento per approvazione di piani: l’emolumento per l’esame e l’approvazione di piani e modifiche di piani relativi a costruzioni e impianti delle imprese di trasporto concessionarie, compresi le installazioni e gli impianti elettrici, come pure per l’omologazione di elementi edilizi, impianti, veicoli o parti di essi;

2. l’emolumento per autorizzazione d’esercizio: l’emolumento per la prova e il collaudo nonché il rilascio e la modifica dell’autorizzazione d’esercizio per costruzioni, impianti e veicoli, ivi compresi le installazioni e gli impianti elettrici delle imprese di trasporto in concessione, come pure per l’autorizzazione di messa in servizio di veicoli trasformati o ripresi da altre imprese;

3.13 .

4.14 l’emolumento per controlli di veicoli: l’emolumento per i controlli periodici tecnici e d’esercizio, per i controlli supplementari nonché per le ispezioni dei veicoli delle imprese in concessione di automobili e di filobus.

c.15 Emolumenti amministrativi particolari: gli altri emolumenti per le procedure amministrative come pure per le altre prestazioni di servizi e decisioni in materia di concessioni, autorizzazioni, approvazioni, vigilanza o per altri compiti amministrativi, in particolare per obiezioni scritte nelle indagini conoscitive, per inchieste, pareri, accertamenti relativi a incidenti, consulenze di ampia portata e visione degli atti.

d.16 .

e.17 Tassa di privativa: la tassa per il diritto di effettuare trasporti regolari di viaggiatori a titolo professionale accordato con il rilascio o il rinnovo della concessione o dell’autorizzazione.

Art. 5
Art. 6 Calcolo degli emolumenti e delle tasse
  1. Gli emolumenti sono calcolati secondo le pertinenti aliquote. Se non è stabilita alcuna aliquota oppure se sono stabiliti importi limite al posto di un importo forfettario, l’emolumento è calcolato in funzione del tempo impiegato, senza superare se del caso gli importi limite stabiliti.18
  2. La tassa di privativa è calcolata per tutta la durata di validità della concessione o dell’autorizzazione in base alle aliquote annue fissate. Se la durata di validità non supera i sei mesi si applica la metà dell’aliquota annua, se è superiore ai sei mesi si applica l’aliquota intera.19
Art. 7 Emolumenti in funzione del tempo impiegato
  1. L’emolumento in funzione del tempo impiegato è compreso tra 100 e 200 franchi per ogni ora di lavoro.20
  2. La tariffa oraria è stabilita entro i limiti di cui al capoverso 1, a seconda delle conoscenze specialistiche richieste e della funzione del personale che esegue il lavoro, dell’interesse pubblico nonché dell’interesse o del tornaconto della persona tenuta a pagare l’emolumento.21
Art. 8 Supplemento di emolumento

Per prestazioni che richiedono un onere amministrativo straordinario o che devono essere fornite, su domanda o per colpa dell’assoggettato, con urgenza o fuori del normale orario di lavoro, possono essere riscossi supplementi fino al 50 per cento dell’emolumento.

Art. 9 Riduzione o condono di emolumenti e tasse
  1. L’Ufficio federale dei trasporti (UFT) può ridurre o condonare gli emolumenti e le tasse se vi sono importanti motivi o se l’onere di lavoro è esiguo.22
  2. La Confederazione può condonare gli emolumenti e le tasse integralmente o parzialmente, se essa stessa richiede il rilascio, la modifica o il trasferimento di una concessione e in ragione di un suo interesse fondamentale.23
  3. Di regola, non sono riscossi emolumenti per l’approvazione di atti normativi cantonali, per la concessione di contributi finanziari come pure per la trattazione di questioni riguardanti il personale della Confederazione.
Art. 10 Preventivo
  1. Su richiesta, l’assoggettato è informato sugli emolumenti, sulle tasse e sulle spese presumibili oppure riceve un preventivo scritto.24
  2. Gli assoggettati che chiedono per la prima volta una prestazione onerosa o legata a spese particolarmente elevate, oppure presentano richieste palesemente prive di qualsiasi possibilità di successo, possono essere informati per scritto circa gli emolumenti, le tasse e le spese presumibili.25
  3. Queste informazioni sono fornite gratuitamente.
Art. 11 Riscossione degli emolumenti e delle tasse
  1. La prestazione non è fornita se l’anticipo richiesto non è pagato. Fintanto che gli emolumenti per concessioni e autorizzazioni precedenti non sono versati, le nuove domande non vengono trattate.
  2. Gli emolumenti e le tasse posso essere riscossi in anticipo o contro rimborso.
Art. 12 Rimborso degli emolumenti e delle tasse
  1. Gli anticipi versati sugli emolumenti e sulle tasse sono rimborsati:
    1. per l’importo che supera le spese dell’UFT26, quando l’assoggettato ritira la sua domanda prima della decisione; la tassa di privativa è, in tal caso, rimborsata integralmente;
    2. per l’ammontare che supera l’emolumento e la tassa fissati;
    3. per intero, quando alla domanda non viene dato seguito poiché la Confederazione assume la costruzione e l’esercizio.
  2. In caso di rinuncia alla concessione o all’autorizzazione almeno un anno prima della sua scadenza, la tassa di privativa è, su domanda, rimborsata proporzionalmente.
  3. Gli emolumenti o le tasse non sono rimborsati se la concessione o l’autorizzazione è revocata o ritirata a causa di un’infrazione alle disposizioni della stessa oppure agli obblighi legali.
Art. 13 Decisione sugli emolumenti e sulle tasse
  1. Gli emolumenti e le tasse sono fissati mediante una decisione.
  2. Questa stabilisce le modalità di pagamento.
Art. 14
Art. 15 Scadenza
  1. La tassa scade:27
    1. 30 giorni dopo la notifica della decisione;
    2. se la decisione è stata impugnata, quando la decisione sul ricorso è passata in giudicato.
  2. Il termine di pagamento è di 30 giorni dalla scadenza.
Art. 16 Prescrizione
  1. Il credito per tasse si prescrive in cinque anni dalla scadenza.
  2. La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto amministrativo con il quale il credito è fatto valere presso l’assoggettato.

Sezione 2: Concessioni, autorizzazioni e tasse di privativa

Art. 17 Emolumenti di base per concessione d’infrastruttura ferroviaria, concessione unitaria, concessione per il trasporto a fune e concessione per il trasporto di viaggiatori con filobus
  1. Sono riscossi i seguenti emolumenti di base:
franchi
a. rilascio o estensione della concessione5000
b. rinnovo o modifica della concessione2000
c. trasferimento della concessione500
d. proroga dei termini fissati nella concessione500.28
  1. In caso di oneri amministrativi eccezionali, l’emolumento può essere calcolato in funzione del tempo impiegato.
Art. 18 Emolumenti di base per la concessione e l’autorizzazione per il trasporto di viaggiatori
  1. Sono riscossi i seguenti emolumenti di base:
franchi
a. rilascio della concessione o dell’autorizzazione2300
b. rinnovo o modifica della concessione o dell’autorizzazione1200
c. rinnovo o modifica della concessione o dell’autorizzazione in caso di onere di lavoro esiguo500
d. trasferimento della concessione o dell’autorizzazione500
e. ritiro della concessione o dell’autorizzazione500
f. revoca della concessione o dell’autorizzazione500
g. annullamento della concessione500
h. rinuncia a un’autorizzazione500.29
  1. In caso di oneri amministrativi eccezionali, l’emolumento può essere calcolato in funzione del tempo impiegato.
Art. 19 Tassa di privativa
  1. La tassa di privativa è riscossa per il rilascio e il rinnovo della concessione o dell’autorizzazione. Per ogni anno di validità della concessione o dell’autorizzazione sono riscossi i seguenti importi:
    1. per i trasporti a fune, 20 franchi per una capacità di trasporto oraria di 100 persone per direzione;
    2. per i trasporti transfrontalieri di viaggiatori su strada lunga distanza, 500 franchi forfettari;
    3. per i trasporti ferroviari, 4 franchi ogni 10 posti a sedere;
    4. per il trasferimento dagli aeroporti di cui all’articolo 6 lettera e dell’ordinanza del 4 novembre 200930sul trasporto di viaggiatori, 100 franchi forfettari.31
  2. La tassa di privativa non è riscossa per il rilascio e il rinnovo della concessione o dell’autorizzazione per:
    1. la navigazione;
    2. i trasporti di viaggiatori su strada che non rientrano nel capoverso 1 lettera b o d;
    3. 32 i trasporti ferroviari e i trasporti a fune che forniscono servizi commissionati da enti pubblici o che circolano su infrastrutture indennizzate da enti pubblici;
    4. i trasporti ferroviari non aventi scopo di lucro, soprattutto le corse con veicoli d’epoca.

Sezione 3: Ferrovie

Art. 20 Emolumenti per l’accesso alla rete
  1. L’emolumento di base per il rilascio o il rinnovo di un’autorizzazione di accesso alla rete di cui all’ordinanza del 25 novembre 199833concernente l’accesso alla rete ammonta a 1000 franchi.
  2. L’emolumento di base copre un onere di lavoro di cinque ore al massimo. Per l’onere di lavoro eccedente tale durata, l’emolumento è calcolato in funzione del tempo impiegato.
  3. L’emolumento per la revoca è calcolato in funzione del tempo impiegato.
Art. 21 Emolumenti per l’autorizzazione di sicurezza e il certificato di sicurezza
  1. L’emolumento di base per il rilascio dell’autorizzazione di sicurezza di cui all’ordinanza del 25 novembre 198334sulle ferrovie (Oferr) ammonta a 1000 franchi.
  2. L’emolumento di base copre un onere di lavoro di cinque ore al massimo. Per l’onere di lavoro eccedente tale durata, l’emolumento è calcolato in funzione del tempo impiegato.
  3. Per il certificato di sicurezza di cui all’Oferr, sono riscossi i seguenti emolumenti di base:
franchi
a. rilascio o rinnovo del certificato di sicurezza, parte A1000
b. rilascio o rinnovo del certificato di sicurezza, parte B1000
c. rilascio o rinnovo contestuale dei certificati di sicurezza, parti A e B1000
d. estensione del certificato di sicurezza, parte B500
e. estensione urgente del certificato di sicurezza, parte B, entro 5 giorni lavorativi (con il consenso del gestore dell’infrastruttura)2000
f. estensione urgente del certificato di sicurezza, parte B, entro 6 a 10 giorni lavorativi (con il consenso del gestore dell’infrastruttura)1500
  1. L’emolumento per la revoca di un certificato o un’autorizzazione di sicurezza è calcolato in funzione del tempo impiegato.
Art. 22 Emolumenti per l’abilitazione dei conducenti di veicoli motore e per la formazione dei periti esaminatori
  1. I conducenti di veicoli motore sono tenuti a versare i seguenti emolumenti:35
franchi
a.36 .
b.37 primo rilascio della licenza150
c.38 modifica o rinnovo della licenza100

1bis. Per l’ammissione di categorie speciali è riscosso un emolumento in funzione del tempo impiegato.39 2. .40 3. È riscossa una parte adeguata delle spese per la formazione di periti esaminatori organizzata dall’UFT o su suo mandato.

Art. 23 Emolumento per l’approvazione di piani
  1. L’emolumento per l’approvazione dei piani di cui all’articolo 18 capoverso 1 Lferr è calcolato in funzione del tempo impiegato, del genere e dell’urgenza della procedura, nonché del numero e della complessità delle opposizioni.41Esso è compreso tra 500 e 50 000 franchi. In caso di procedure particolarmente onerose il limite massimo dell’emolumento può essere portato a 200 000 franchi.42
  2. L’emolumento per la determinazione di zone riservate e di allineamenti è calcolato in funzione del tempo impiegato, del genere e dell’urgenza della procedura, nonché del numero e della complessità delle opposizioni. Esso è compreso tra 1000 e 50 000 franchi.43
  3. L’emolumento per l’approvazione di piani può essere riscosso unitamente a quello per l’autorizzazione d’esercizio.
  4. Nell’ambito della procedura ordinaria e semplificata d’approvazione dei piani non sono aggiudicate spese ripetibili. Sono eccettuate le procedure ordinarie per domande che richiedono espropriazioni. In questo caso le spese ripetibili sono disciplinate dall’articolo 115 della legge federale del 20 giugno 193044sull’espropriazione.45
Art. 24 Emolumento per l’autorizzazione d’esercizio

L’emolumento per l’autorizzazione d’esercizio è calcolato in funzione del tempo impiegato, del genere e dell’urgenza della procedura. Esso è compreso tra 500 e 50 000 franchi. In caso di procedure particolarmente onerose il limite massimo dell’emolumento può essere portato a 200 000 franchi.

Art. 25 Emolumenti per le approvazioni di veicoli, impianti e prescrizioni di esercizio deroganti
  1. L’emolumento per l’esame e l’approvazione di elenchi degli oneri e schizzi-tipo nel caso di veicoli e impianti di sicurezza conformemente all’articolo 18w capoverso 2 Lferr è calcolato in funzione del tempo impiegato, ma ammonta almeno a 400 franchi.46
  2. .47
  3. L’emolumento per l’omologazione di tipo di cui all’articolo 7 Oferr48è calcolato in funzione del tempo impiegato.49
  4. L’emolumento per l’approvazione di una prescrizione d’esercizio derogante alle prescrizioni di livello superiore è calcolato in funzione del tempo impiegato.50
Art. 25a Emolumento per la registrazione di veicoli
  1. L’emolumento riscosso annualmente per la registrazione ammonta a 2,50 franchi per veicolo.
  2. Esso ammonta almeno a 30 franchi per impresa.
Art. 25b Emolumento per il riconoscimento di organismi di valutazione del rischio e di organismi designati nel settore ferroviario

L’emolumento per il riconoscimento secondo l’articolo 15v Oferr51di organismi di valutazione del rischio e di organismi designati è calcolato in funzione del tempo impiegato.

Art. 26 Emolumenti della ComFerr

L’emolumento in funzione del tempo impiegato alla ComFerr è compreso tra 100 e 250 franchi per ogni ora di lavoro.

Sezione 4: Automobili

Art. 27

Per i controlli di veicoli che un’impresa concessionaria impiega nei trasporti pubblici sono riscossi i seguenti emolumenti:

franchi
a. autoveicolo leggero, minibus100
b. autobus140
c. autobus articolato160
d. rimorchio per il trasporto di persone140
e. rimorchio per il trasporto di merci70
Art. 27a Emolumenti per l’accesso alle professioni di trasportatore su strada

Per l’accesso alle professioni di trasportatore su strada sono riscossi i seguenti emolumenti:

franchi
a. rilascio, ritiro o revoca dell’autorizzazione di accesso alla professione500
b. modifica o rinnovo dell’autorizzazione di accesso alla professione300
c. rilascio o modifica del certificato di capacità50
d. iscrizione nel registro dei titolari di certificati di capacità25
e. copia autenticata20

Sezione 5: Filobus

Art. 28 Emolumento per l’approvazione di piani
  1. L’emolumento per l’approvazione di piani è compreso tra 500 e 30 000 franchi.52
  2. Per i veicoli, l’emolumento è disciplinato dall’articolo 25 capoverso 1.
Art. 29 Emolumento per autorizzazione d’esercizio

L’emolumento è calcolato in funzione del tempo impiegato.

Art. 30 Emolumenti per controlli
  1. Per il controllo di un veicolo, ad esclusione dei dispositivi elettrici, sono riscossi i seguenti emolumenti:
franchi
a. filobus140
b. filobus articolato160
c. rimorchio per il trasporto di persone140
  1. Per il controllo dei dispositivi elettrici di un veicolo sono riscossi i seguenti emolumenti:
franchi
a. filobus100
b. filobus articolato130
c. rimorchio per il trasporto di persone100

Sezione 6: Navigazione

Art. 31 Emolumento per l’approvazione di piani per la navigazione
  1. L’emolumento per l’approvazione di piani è compreso tra 500 e 50 000 franchi.53
  2. L’emolumento per l’approvazione di piani e il rilascio di autorizzazioni d’esercizio per battelli di nuova costruzione o il collaudo di battelli nuovi è calcolato come segue:54
franchi
a.55 emolumento di base per battelli di nuova costruzione8000
b.56 supplemento per passeggero ammesso14
c. supplemento per traghetti per tonnellata di capacità di carico30
d. supplemento per battelli per il trasporto di merci per tonnellata di capacità di carico10
e. rilascio dell’autorizzazione d’esercizio250

2bis. Per i natanti di costruzione particolare o che richiedono un onere elevato per l’esame, l’emolumento di cui al capoverso 2 può essere aumentato in funzione del tempo impiegato. In caso di riduzione dell’onere di lavoro, l’emolumento può essere diminuito.57 3. L’emolumento per il collaudo e l’approvazione dei piani di trasformazione come pure per le revisioni è calcolato in funzione del tempo impiegato. 4. L’emolumento per la revoca, la sospensione o l’annullamento di un’autorizzazione di esercizio è calcolato in funzione del tempo impiegato.58

Art. 32 Emolumento per l’autorizzazione d’esercizio

L’emolumento per l’autorizzazione d’esercizio di cantieri navali e pontili è calcolato secondo il tempo impiegato.

Art. 33
Art. 34 Oneri amministrativi particolari
  1. Gli emolumenti per il rilascio e la modifica di licenze di navigazione sono calcolati in funzione del tempo impiegato.59
  2. Per i controlli della produzione di motori di battelli omologati, l’emolumento è calcolato in funzione del tempo impiegato.
  3. L’emolumento per la procedura di accertamento della non conformità alle prescrizioni di motori, imbarcazioni sportive, imbarcazioni incomplete o di loro elementi è calcolato in funzione del tempo impiegato.60
Art. 34a Emolumenti per gli esami dei conduttori di battello
  1. Per gli esami dei conduttori di battello sono calcolati i seguenti emolumenti per:
franchi
a. l’iscrizione al primo esame teorico, lo svolgimento dell’esame, la valutazione e la comunicazione dei risultati250
b. l’iscrizione alla ripetizione dell’esame teorico, lo svolgimento dell’esame, la valutazione e la comunicazione dei risultati250
c. l’iscrizione al primo esame pratico, lo svolgimento dell’esame, la valutazione e la comunicazione dei risultati250
d. l’iscrizione alla ripetizione dell’esame pratico, lo svolgimento dell’esame, la valutazione e la comunicazione dei risultati250
  1. Per gli esami teorici che si svolgono al di fuori delle date d’esame annuali fissate dall’UFT, gli emolumenti sono calcolati in funzione del tempo impiegato.
  2. Per gli esami teorici e pratici dei conduttori di battello non impiegati presso le imprese di navigazione titolari di concessioni federali, sugli emolumenti di cui al capoverso 1 o 2 viene riscosso un supplemento di 100 franchi.
Art. 34b Emolumenti per le licenze dei conduttori di battello

I conduttori di battello pagano i seguenti emolumenti per:

franchi
a. il rilascio, la duplicazione, la modifica, la sospensione e il nuovo rilascio di una licenza60
b. l’iscrizione di un brevetto radar o di un’autorizzazione per la navigazione a mezzo radar in una licenza esistente60
c. il rilascio di un certificato internazionale per conduttori di imbarcazioni sportive e da diporto60
Art. 34c Emolumento per il riconoscimento di periti nel settore della navigazione

L’emolumento per il riconoscimento di periti nel settore della navigazione è calcolato in funzione del tempo impiegato.

Sezione 7: Impianti a fune

Art. 35
  1. L’UFT riscuote emolumenti calcolati in funzione del tempo impiegato nel settore degli impianti di trasporto a fune per:
    1. le decisioni;
    2. le prestazioni di servizi.
  2. Nell’ambito delle procedure d’approvazione dei piani di tipo ordinario o semplificato non è assegnata alcuna indennità per ripetibili. Fanno eccezione le procedure ordinarie avviate in base a richieste che comportano espropriazioni. In tal caso le indennità per ripetibili sono determinate in base all’articolo 115 della legge federale del 20 giugno 193061sull’espropriazione.62

Sezione 8: Altri mezzi di trasporto

Art. 36
  1. Gli emolumenti sono riscossi anche per prestazioni riguardanti mezzi di trasporto assoggettati a una concessione o a un’autorizzazione federale senza essere espressamente menzionati nella presente ordinanza. Si tratta in particolare di girobus, veicoli cingolati o impianti di trasporto con trazione o sospensione a fune, simili a funicolari, funivie, teleferiche, ascensori o slittovie.63
  2. Per gli emolumenti si applicano per analogia, a seconda del tipo di concessione o di autorizzazione, le disposizioni corrispondenti della presente ordinanza.
  3. A seconda del caso, l’emolumento può essere ridotto proporzionalmente.

Sezione 9: Emolumenti amministrativi particolari

Art. 37 Autorizzazioni di trasporto o altri diritti di trasporto secondo i trattati internazionali
  1. Nell’esecuzione dei trattati internazionali che regolano i trasporti transfrontalieri su strada di persone e di merci, sono riscossi emolumenti per il rilascio, la modifica, il rinnovo, la revoca, l’annullamento e il controllo delle autorizzazioni di trasporto o di altri diritti di trasporto.
  2. Gli emolumenti si calcolano secondo la durata di validità e l’estensione territoriale dell’autorizzazione o degli altri diritti di trasporto, come anche secondo il numero di corse che possono essere effettuate con tale autorizzazione o con tale diritto di trasporto. L’emolumento per un’autorizzazione di trasporto o un altro diritto di trasporto per una corsa di andata e ritorno non può superare 100 franchi. L’emolumento per un numero illimitato di corse durante l’anno civile non supera 1000 franchi.
Art. 38 Libretto di fogli di viaggio

L’emolumento per ogni libretto di fogli di viaggio per corse pendolari transfrontaliere è fissato a 60 franchi.

Art. 39
Art. 40 Protezione dell’ambiente
  1. L’emolumento per le autorizzazioni, i controlli e le prestazioni speciali in virtù della legislazione federale sulla protezione dell’ambiente e delle relative ordinanze d’esecuzione è compreso tra 500 e 10 000 franchi.64
  2. Se una prestazione speciale in relazione con l’inquinamento prodotto dalla costruzione o dall’esercizio di un’impresa di trasporto è eseguita su richiesta di una terza persona, l’emolumento è riscosso come segue:
    1. in caso di effetti inammissibili, l’emolumento è a carico dell’impresa responsabile;
    2. in caso di effetti ammissibili, l’emolumento è a carico del richiedente.
Art. 41 Audizione dell’UFT prima dell’autorizzazione di un impianto accessorio

L’emolumento per l’audizione dell’UFT prima dell’autorizzazione di un impianto accessorio di cui all’articolo 18m capoverso 2 Lferr65è calcolato in funzione del tempo impiegato. Esso ammonta almeno a 500 e al massimo a 10 000 franchi.

Art. 42
Art. 43 Controversie secondo l’articolo 40 LFerr

Per quanto concerne le controversie di cui all’articolo 40 LFerr, i costi e l’obbligo d’indennizzo sono disciplinati dall’ordinanza del 10 settembre 196966sulle tasse e spese nella procedura amministrativa.

Art. 44 Binari di raccordo
  1. L’emolumento dovuto dal richiedente per la valutazione tecnica ferroviaria prevista nell’ambito della licenza di costruzione per i binari di raccordo è calcolato in funzione del tempo impiegato. Esso è compreso tra 500 e 10 000 franchi.
  2. Gli emolumenti per il rilascio dell’autorizzazione d’esercizio e per l’approvazione delle prescrizioni d’esercizio sono compresi ognuno tra 300 e 5000 franchi.
Art. 45 Assunzione di costi amministrativi da parte dei beneficiari di garanzie federali, premio di rischio
  1. I costi per l’analisi dei rischi, la sorveglianza della solvibilità dei beneficiari di garanzie federali secondo l’articolo 31 capoverso 1 LTV e il rischio di perdite da parte della Confederazione sono coperti da un emolumento.67
  2. L’emolumento è riscosso alla stipula della garanzia federale per l’intera durata dell’impegno debitorio.
  3. Esso ammonta all’1 per mille del debito principale, tuttavia almeno a 5000 e al massimo a 100 000 franchi.
Art. 46 Costituzione di pegni sulle imprese ferroviarie, filoviarie e di navigazione in concessione, e liquidazione forzata delle stesse
  1. Per l’autorizzazione sulla costituzione e l’iscrizione del diritto di pegno nel registro dei pegni è riscosso un emolumento compreso tra 200 e 5000 franchi. Nel caso di estensione di una linea già gravata da pegno, l’emolumento è proporzionalmente fissato in funzione del rapporto tra la nuova tratta e la lunghezza totale della linea pignorata.
  2. Per la bollatura dei titoli è riscosso un emolumento compreso tra 200 e 1500 franchi.
  3. Per ogni nuova iscrizione nel registro dei pegni, in particolare per la modifica del grado, dei creditori, della natura della pretesa, nonché nel caso di conversione di titoli o di estinzione del diritto di pegno, è riscosso un emolumento compreso tra 200 e 5000 franchi.
  4. Per gli estratti dal registro dei pegni, per le legalizzazioni e prestazioni analoghe, è riscosso un emolumento compreso tra 100 e 300 franchi.
Art. 47 Contestazioni, perizie e consulenze di ampia portata
  1. Per le contestazioni scritte relative a audit, ispezioni e controlli d’esercizio come pure per le perizie, gli accertamenti, le inchieste e le consulenze di ampia portata sono riscossi emolumenti in funzione del tempo impiegato. Si tiene conto a tal fine dell’entità e dell’importanza della prestazione di servizi, delle conoscenze professionali necessarie nonché dell’interesse e dell’utilità per l’assoggettato.
  2. Per spese particolari relative alla richiesta di documenti comprovanti l’eliminazione di difetti constatati o riguardanti controlli regolari, sono riscossi emolumenti in funzione del tempo impiegato.
Art. 48 Fissazione di termini in caso di inosservanza di prescrizioni e decisioni

L’emolumento per fissare un termine per adempiere gli obblighi imposti alle imprese di trasporto o ai terzi dalla legge, dalla concessione, dall’autorizzazione o dalle decisioni dell’autorità di vigilanza è compreso tra 200 e 700 franchi.

Art. 49 Domande respinte

L’emolumento per la decisione di diniego di domande riguardanti prestazioni soggette a emolumento si calcola come segue:

  1. in materia di concessioni e autorizzazioni, in funzione del corrispondente emolumento di base;
  2. in materia di vigilanza e di altre prestazioni amministrative, in funzione del tempo impiegato.

Sezione 10: Disposizioni finali

Art. 50 Disposizione transitoria

Alle prestazioni fornite prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza si applica il diritto previgente.

Art. 51 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.

Abrogazione e modifica del diritto vigente:

1. L’ordinanza del 1° luglio 1987 sugli emolumenti è abrogata.

2. a 7. .

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I 2 dell’O del 13 mag. 2020 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1915).

  2. RS 742.101

  3. RS 745.1

  4. RS 172.010

  5. Nuovo testo giusta il n. I 2 dell’O del 13 mag. 2020, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1915).

  6. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 feb. 2007, in vigore dal 15 mar. 2007 (RU 2007 617).

  7. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 set. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5197).

  8. Introdotta dal n. I 2 dell’O del 13 mag. 2020 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1915).

  9. RS 172.041.1

  10. Abrogato dal n. I dell’O del 16 mar. 2001, con effetto dal 1° apr. 2001 (RU 2001 1081).

  11. Abrogato dal n. I dell’O del 16 set. 2011, con effetto dal 1° nov. 2011 (RU 2011 4509).

  12. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° apr. 2001 (RU 2001 1081).

  13. Abrogato dal n. I dell’O del 16 mar. 2001, con effetto dal 1° apr. 2001 (RU 2001 1081).

  14. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° apr. 2001 (RU 2001 1081).

  15. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° apr. 2001 (RU 2001 1081).

  16. Introdotta dal n. I dell’O del 16 mar. 2001 (RU 2001 1081). Abrogata dal n. I dell’O del 15 set. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5197).

  17. Introdotta dal n. I dell’O del 16 mar. 2001 (RU 2001 1081). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 set. 2011, in vigore dal 1° nov. 2011 (RU 2011 4509).

  18. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1643).

  19. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 set. 2011, in vigore dal 1° nov. 2011 (RU 2011 4509).

  20. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1643).

  21. Introdotto dal n. I dell’O del 26 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5993).

  22. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 set. 2011, in vigore dal 1° nov. 2011 (RU 2011 4509).

  23. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° apr. 2001 (RU 2001 1081).

  24. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° apr. 2001 (RU 2001 1081).

  25. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° apr. 2001 (RU 2001 1081).

  26. Nuova espr. giusta giusta il n. I dell’O del 16 set. 2011, in vigore dal 1° nov. 2011 (RU 2011 4509). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

  27. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 feb. 2007, in vigore dal 15 mar. 2007 (RU 2007 617).

  28. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1643).

  29. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1643).

  30. RS 745.11

  31. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1643).

  32. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1643).

  33. RS 742.122

  34. RS 742.141.1

  35. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1643).

  36. Abrogata dal n. I dell’O del 28 feb. 2007, con effetto dal 15 mar. 2007 (RU 2007 617).

  37. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1643).

  38. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1643).

  39. Introdotto dal n. I dell’O del 28 feb. 2007, in vigore dal 15 mar. 2007 (RU 2007 617).

  40. Abrogato dal n. I dell’O del 28 feb. 2007, con effetto dal 15 mar. 2007 (RU 2007 617).

  41. Nuovo testo giusta il n. I 2 dell’O del 13 mag. 2020 sull’organizzazione dell’infrastruttura ferroviaria, in vigore dal 1° lug. 2020 (RU 2020 1915).

  42. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1643).

  43. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1643).

  44. RS 711

  45. Nuovo testo giusta l’art. 10 n. 2 dell’O del 2 feb. 2000 sulla procedura d’approvazione dei piani di impianti ferroviari, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 741).

  46. Nuovo testo giusta l’art. 10 n. 2 dell’O del 2 feb. 2000 sulla procedura d’approvazione dei piani di impianti ferroviari, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 741).

  47. Abrogato dall’art. 10 n. 2 dell’O del 2 feb. 2000 sulla procedura d’approvazione dei piani di impianti ferroviari, con effetto dal 1° mar. 2000 (RU 2000 741).

  48. RS 742.141.1

  49. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 set. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5197).

  50. Introdotto dal n. I dell’O del 16 mar. 2001, in vigore dal 1° apr. 2001 (RU 2001 1081).

  51. RS 742.141.1

  52. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 set. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5197).

  53. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1643).

  54. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 set. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5197).

  55. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 feb. 2007, in vigore dal 15 mar. 2007 (RU 2007 617).

  56. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 feb. 2007, in vigore dal 15 mar. 2007 (RU 2007 617).

  57. Introdotto dal n. I dell’O del 28 feb. 2007 (RU 2007 617). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 set. 2011, in vigore dal 1° nov. 2011 (RU 2011 4509).

  58. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 set. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5197).

  59. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 set. 2011, in vigore dal 1° nov. 2011 (RU 2011 4509).

  60. Introdotto dal n. I dell’O del 16 mar. 2001 (RU 2001 1081). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 feb. 2007, in vigore dal 15 mar. 2007 (RU 2007 617).

  61. RS 711

  62. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1643).

  63. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1643).

  64. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1643).

  65. RS 742.101

  66. RS 172.041.0

  67. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 set. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5197).