progetti
741.811•Ordinanza sul contributo alla prevenzione degli infortuni nella circolazione stradale
741.811Federal Council Ordinance1 gen 1977
del 13 dicembre 1976 (Stato 1° gennaio 1996)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 1 capoverso 2, 11 e 12 della legge federale del 25 giugno 19761concernente un contributo alla prevenzione degli infortuni nella circolazione stradale,
ordina:
Il contributo per la prevenzione degli infortuni nella circolazione stradale ammonta allo 0,75 per cento del premio netto dell’assicurazione per la responsabilità civile dei veicoli a motore. Gli assicuratori di responsabilità civile comunicano ai loro contraenti l’ammontare del contributo con il conteggio del premio.
I Cantoni, come detentori dei veicoli a motore per i quali non sussiste l’assicurazione di responsabilità civile (art. 73 cpv. 1 della LF sulla circolazione stradale2), sono tenuti al contributo nella misura in cui i loro veicoli sono assicurati.
Il presidente e i membri della commissione amministrativa del Fondo nazionale per la prevenzione degli infortuni stradali sono eletti per un quadriennio.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1977.
RS 741.81 ↩
RS 741.01 ↩
La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1 ). Di detta modifica è tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
[RU 1978 1837, 1988 414, 1992 288all. n. 66733disp. fin. art. 7 n. 3 2363 all. n. 2, 1993 3204, 1995 1328 all. n. 2 3517 I 12 5679, 2000 2355 all. n. 28, 2003 232, 2004 1677 all. n. 4 2617 all. n. 12.RU 2005 5269all. n. I 3]. Vedi ora la LF del 17 dic. 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori (RS 961.01 ). ↩
Nuovo testo giusta il n. II 2 dell’O del 22 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5465). ↩
Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.