Legge federale concernente un contributo alla prevenzione degli infortuni nella circolazione stradale

741.81Federal Act1 gen 1977

(Legge sul contributo alla prevenzione degli infortuni)

del 25 giugno 1976 (Stato 1° gennaio 2009)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 37bisdella Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 18 febbraio 19762,

decreta:

Capo primo: Contributo alla prevenzione degli infortuni

Art. 1 Riscossione
  1. Il detentore di un veicolo a motore deve pagare annualmente un contributo alla prevenzione degli infortuni nella circolazione stradale.
  2. Il contributo ammonta all’1 per cento al massimo del premio netto dell’assicurazione per la responsabilità civile dei veicoli a motore. È stabilito dal Consiglio federale.
  3. Gli assicuratori della responsabilità civile riscuotono il contributo unitamente al premio e lo versano al «Fondo nazionale per la prevenzione degli infortuni stradali».
  4. La Confederazione, le sue aziende e i suoi stabilimenti sono esonerati dall’obbligo di contributo. Essi prendono, nel loro ambito, provvedimenti di prevenzione degli infortuni.
Art. 2 Impiego
  1. I contributi sono impiegati per la prevenzione degli infortuni nella circolazione stradale.
  2. È esclusa la partecipazione alle spese delle misure concernenti l’edilizia stradale e la polizia della circolazione.

Capo secondo: Fondo per la prevenzione degli infortuni stradali

Art. 3 Istituzione

La Confederazione istituisce, sotto la designazione di «Fondo nazionale per la prevenzione degli infortuni stradali» (detto qui di seguito «Fondo») un ente pubblico con personalità giuridica e con sede in Berna.

Art. 4 Compiti
  1. Il Fondo promuove e coordina i provvedimenti per la prevenzione degli infortuni nella circolazione stradale. Può prenderne di moto proprio.
  2. Esso amministra i mezzi di cui dispone, grazie alla riscossione dei contributi, e ne decide l’impiego.
Art. 5 Organi

Gli organi del Fondo sono la commissione amministrativa e la segreteria.

Art. 6 Commissione amministrativa
  1. La commissione amministrativa è composta di 15 membri al massimo. Il Consiglio federale nomina il presidente e gli altri membri. La Confederazione, i Cantoni, le associazioni e le organizzazioni della circolazione stradale come pure gli assicuratori vi sono equamente rappresentati.
  2. La commissione amministrativa ha segnatamente le seguenti competenze:
    1. emana un regolamento d’organizzazione e un regolamento sull’impiego dei contributi alla prevenzione degli infortuni;
    2. stabilisce il preventivo annuo delle spese amministrative;
    3. esamina e approva i conti e il rapporto annuali;
    4. decide sull’impiego dei mezzi nel singolo caso;
    5. presenta al Consiglio federale una proposta per la determinazione del contributo alla prevenzione degli infortuni.
Art. 7 Segreteria
  1. La segreteria è l’organo esecutivo.
  2. È tenuta dall’Ufficio federale delle strade3. Il Fondo ne assume le spese.4
Art. 8 Vigilanza
  1. Il Fondo sottostà alla vigilanza del Consiglio federale.
  2. Il regolamento d’organizzazione e quello sull’impiego dei contributi alla prevenzione degli infortuni come pure il rapporto e i conti annuali devono essere approvati dal Consiglio federale.

Capo terzo: Protezione giuridica, sanzioni

Art. 9 Protezione giuridica
  1. Contro le decisioni del Fondo è ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale.5
  2. Per il resto sono applicabili le disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.
Art. 10 Sorveglianza e sanzioni
  1. L’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) sorveglia la riscossione e il versamento del contributo alla prevenzione degli infortuni secondo la legislazione sulla sorveglianza degli assicuratori.6
  2. È applicabile l’articolo 86 della legge del 17 dicembre 20047sulla sorveglianza degli assicuratori.
  3. Nel caso di infrazione grave, la FINMA può intimare all’assicuratore di responsabilità civile di rispettare i suoi obblighi, comminandogli la revoca dell’autorizzazione. Se il termine della comminatoria decorre infruttuoso, la FINMA gli revoca l’autorizzazione a esercitare l’assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore.8

Capo quarto: Disposizioni finali

Art. 11 Esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.

Art. 12 Disposizione transitoria

Il Consiglio federale può, fino alla designazione degli organi del Fondo, delegarne i compiti alla fondazione attuale «Fondo per la prevenzione degli infortuni nella circolazione stradale».

Art. 13 Referendum ed entrata in vigore
  1. La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
  2. Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 19779

Footnotes

  1. [CS 1 3]

  2. FF 1976 I 1085

  3. La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1 ).

  4. Nuovo testo giusta il n. I 22 della LF del 9 ott. 1992 concernente la riduzione di aiuti finanziari e di indennità, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 1993 325).

  5. Nuovo testo giusta il n. 74 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.32 ).

  6. Nuovo testo giusta il n. 11 dell’all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 956.1 ).

  7. RS 961.01

  8. Nuovo testo giusta il n. 11 dell’all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 956.1 ).

  9. DCF del 13 dic. 1976 (RU 1976 2734).

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