(Legge sul contributo alla prevenzione degli infortuni)
del 25 giugno 1976 (Stato 1° gennaio 2009)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l’articolo 37bisdella Costituzione federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 18 febbraio 19762,
decreta:
Capo primo: Contributo alla prevenzione degli infortuni
Art. 1 Riscossione
- Il detentore di un veicolo a motore deve pagare annualmente un contributo alla prevenzione degli infortuni nella circolazione stradale.
- Il contributo ammonta all’1 per cento al massimo del premio netto dell’assicurazione per la responsabilità civile dei veicoli a motore. È stabilito dal Consiglio federale.
- Gli assicuratori della responsabilità civile riscuotono il contributo unitamente al premio e lo versano al «Fondo nazionale per la prevenzione degli infortuni stradali».
- La Confederazione, le sue aziende e i suoi stabilimenti sono esonerati dall’obbligo di contributo. Essi prendono, nel loro ambito, provvedimenti di prevenzione degli infortuni.
Art. 2 Impiego
- I contributi sono impiegati per la prevenzione degli infortuni nella circolazione stradale.
- È esclusa la partecipazione alle spese delle misure concernenti l’edilizia stradale e la polizia della circolazione.
Capo secondo: Fondo per la prevenzione degli infortuni stradali
Art. 3 Istituzione
La Confederazione istituisce, sotto la designazione di «Fondo nazionale per la prevenzione degli infortuni stradali» (detto qui di seguito «Fondo») un ente pubblico con personalità giuridica e con sede in Berna.
Art. 4 Compiti
- Il Fondo promuove e coordina i provvedimenti per la prevenzione degli infortuni nella circolazione stradale. Può prenderne di moto proprio.
- Esso amministra i mezzi di cui dispone, grazie alla riscossione dei contributi, e ne decide l’impiego.
Art. 5 Organi
Gli organi del Fondo sono la commissione amministrativa e la segreteria.
Art. 6 Commissione amministrativa
- La commissione amministrativa è composta di 15 membri al massimo. Il Consiglio federale nomina il presidente e gli altri membri. La Confederazione, i Cantoni, le associazioni e le organizzazioni della circolazione stradale come pure gli assicuratori vi sono equamente rappresentati.
- La commissione amministrativa ha segnatamente le seguenti competenze:
- emana un regolamento d’organizzazione e un regolamento sull’impiego dei contributi alla prevenzione degli infortuni;
- stabilisce il preventivo annuo delle spese amministrative;
- esamina e approva i conti e il rapporto annuali;
- decide sull’impiego dei mezzi nel singolo caso;
- presenta al Consiglio federale una proposta per la determinazione del contributo alla prevenzione degli infortuni.
Art. 7 Segreteria
- La segreteria è l’organo esecutivo.
- È tenuta dall’Ufficio federale delle strade3. Il Fondo ne assume le spese.4
Art. 8 Vigilanza
- Il Fondo sottostà alla vigilanza del Consiglio federale.
- Il regolamento d’organizzazione e quello sull’impiego dei contributi alla prevenzione degli infortuni come pure il rapporto e i conti annuali devono essere approvati dal Consiglio federale.
Capo terzo: Protezione giuridica, sanzioni
Art. 9 Protezione giuridica
- Contro le decisioni del Fondo è ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale.5
- Per il resto sono applicabili le disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.
Art. 10 Sorveglianza e sanzioni
- L’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) sorveglia la riscossione e il versamento del contributo alla prevenzione degli infortuni secondo la legislazione sulla sorveglianza degli assicuratori.6
- È applicabile l’articolo 86 della legge del 17 dicembre 20047sulla sorveglianza degli assicuratori.
- Nel caso di infrazione grave, la FINMA può intimare all’assicuratore di responsabilità civile di rispettare i suoi obblighi, comminandogli la revoca dell’autorizzazione. Se il termine della comminatoria decorre infruttuoso, la FINMA gli revoca l’autorizzazione a esercitare l’assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore.8
Capo quarto: Disposizioni finali
Art. 11 Esecuzione
Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.
Art. 12 Disposizione transitoria
Il Consiglio federale può, fino alla designazione degli organi del Fondo, delegarne i compiti alla fondazione attuale «Fondo per la prevenzione degli infortuni nella circolazione stradale».
Art. 13 Referendum ed entrata in vigore
- La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
- Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 19779