Ordinanza che disciplina il contingentamento del traffico triangolare impropriamente detto (trasporto di merci) con autoveicoli pesanti immatricolati in Italia

741.694.541Federal Council Ordinance1 lug 1993

del 30 giugno 1993 (Stato 1° gennaio 2007)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 103 e 106 capoverso 8 della legge federale del 19 dicembre 19581sulla circolazione stradale,

ordina:

Art. 1 Traffico triangolare impropriamente detto

Il traffico triangolare impropriamente detto comprende qualsiasi trasporto di merci tra la Svizzera e un Paese terzo con autoveicoli immatricolati in Italia, sempre che questi ultimi non transitino sul territorio italiano.

Art. 2 Contingente
  1. Il traffico triangolare impropriamente detto con la Svizzera (trasporto di merci), effettuato con autoveicoli immatricolati in Italia, soggiace a contingentamento.
  2. Ne sono esentati gli autoveicoli con un peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate.
  3. Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC)2fissa il contingente annuo.
Art. 3 Assegnazione del contingente
  1. Il DATEC assegna il contingente alle autorità italiane.
  2. L’Ufficio federale dei trasporti comunica al Ministero dei trasporti italiano, all’inizio di ogni anno civile, il contingente annuo.
Art. 4 Autorità svizzere
  1. Il foglio di legittimazione deve essere presentato ogniqualvolta richiesto dalle autorità svizzere.
  2. Al passaggio del confine, il foglio di legittimazione deve essere presentato agli agenti doganali svizzeri per la timbratura.
Art. 5 Disposizione penale

Chiunque non ottempera all’obbligo di presentare il foglio di legittimazione e di farlo timbrare è punito con la multa.3

Art. 6 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1993.

Footnotes

  1. RS 741.01

  2. La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1 ). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

  3. Nuovo testo giusta l’art. 333 del Codice penale (RS 311.0 ), nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459).

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