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741.694.541•Ordinanza che disciplina il contingentamento del traffico triangolare impropriamente detto (trasporto di merci) con autoveicoli pesanti immatricolati in Italia
741.694.541Federal Council Ordinance1 lug 1993
del 30 giugno 1993 (Stato 1° gennaio 2007)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 103 e 106 capoverso 8 della legge federale del 19 dicembre 19581sulla circolazione stradale,
ordina:
Il traffico triangolare impropriamente detto comprende qualsiasi trasporto di merci tra la Svizzera e un Paese terzo con autoveicoli immatricolati in Italia, sempre che questi ultimi non transitino sul territorio italiano.
Chiunque non ottempera all’obbligo di presentare il foglio di legittimazione e di farlo timbrare è punito con la multa.3
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1993.
RS 741.01 ↩
La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1 ). Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
Nuovo testo giusta l’art. 333 del Codice penale (RS 311.0 ), nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459). ↩
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