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741.631 ΓÇó Ordinanza sul traffico S
(OTS)
del 20 settembre 2002 (Stato 1° gennaio 2007)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 8, 57, 103 e 106 della legge federale del 19 dicembre 19581sulla circolazione stradale,
ordina:
Chiunque utilizza illecitamente il segnale di cui all’allegato 4 OETV3allo scopo di conseguire un indebito vantaggio, è punito con la multa non inferiore a 500 franchi.4
La presente ordinanza entra in vigore il 23 settembre 2002.
(art. 1 cpv. 3) I seguenti Cantoni sono considerati particolarmente importanti per l’economia della Svizzera meridionale:A. Area economica situata lungo l’asse della strada nazionale N2: