(ASOR)
del 6 ottobre 1986 (Stato 1° gennaio 2008)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 13 e 14 dell’Accordo del 26 maggio 19821relativo ai servizi occasionali internazionali di trasporti di viaggiatori su strada effettuati con autobus (ASOR);
visto l’articolo 106 capoversi 1 e 7 della legge federale del 19 dicembre 19582sulla circolazione stradale,
ordina:
Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina, in relazione con l’applicazione dell’ASOR, l’elaborazione, la consegna e l’uso dei mezzi di controllo, le corrispondenti procedure di verifica, la designazione dell’autorità competente e dell’organo che consegna i mezzi di controllo, nonché le sanzioni applicabili in caso di infrazioni alle disposizioni del detto accordo.
Art. 2 Elaborazione e consegna dei mezzi di controllo
- I libretti di fogli di viaggio sono rilasciati dall’Ufficio federale dei trasporti. La consegna ai vettori che effettuano servizi occasionali conformemente all’ASOR, può essere delegata dall’Ufficio federale di trasporti a organizzazioni di trasporti stradali aventi sede in Svizzera. Essi recano il nome del vettore e non sono cedibili. Il modello cartonato (art. 11 ASOR), reca anche il nome del vettore al momento della consegna.
- Le organizzazioni abilitate forniscono all’Ufficio federale dei trasporti una lista dei numeri di libretti rilasciati e dei titolari corrispondenti, nonché l’indicazione della data di consegna di ogni libretto.
- La consegna dei mezzi di controllo e del modello cartonato possono sottostare al pagamento di emolumenti, il cui importo è fissato dall’Ufficio federale dei trasporti. Tale importo deve coprire unicamente le spese di elaborazione e consegna dei mezzi di controllo.
Art. 3 Uso dei mezzi di controllo
Il controllo avviene sulla scorta di un documento di controllo che si presenta sotto forma di fogli di viaggio (art. 7 cpv. 1 ASOR). Il foglio di viaggio è richiesto per tutti i servizi occasionali internazionali di trasporto di viaggiatori su strada effettuati con autobus e deve essere presentato agli organi di controllo.
Art. 4 Validità dei mezzi di controllo
- Il libretto di fogli di viaggio è valido due anni a contare dalla data di emissione.
- Il foglio di viaggio è valido durante tutto il viaggio per cui è stato allestito.
- In ogni caso, il libretto e i fogli di viaggio perdono validità se il vettore è costretto, per un motivo qualsiasi, a rinunciare all’esercizio della professione.
- I libretti che hanno perso validità devono essere restituiti, senz’indugio alla organizzazione che li ha rilasciati. Essi contengono l’insieme delle copie dei fogli di viaggio usati o non usati, nonché gli originali dei fogli di viaggio non usati. L’organizzazione abilitata conserva per due anni questi libretti e fogli di viaggio a disposizione dell’Ufficio federale dei trasporti.
Art. 5 Autorità competente
L’autorità competente, a’ sensi dell’ASOR, è l’Ufficio federale dei trasporti.
Art. 6 Autorizzazione di trasporto
L’autorizzazione di trasporto cui possono essere sottoposti taluni servizi occasionali (art. 2 cpv. 1 lett. c e art. 5 cpv. 3 ASOR) è rilasciata dall’Ufficio federale dei trasporti.
Art. 7 Controllo del traffico
- Gli organi di controllo provvedono affinché i vettori interessati rispettino le disposizioni dell’ASOR e della presente ordinanza.
- Gli uffici doganali ove accertino infrazioni stilano un processo verbale che trasmettono all’Ufficio federale dei trasporti, per il tramite della Direzione generale delle dogane, allegandovi anche i mezzi di prova in loro possesso, come il foglio di viaggio o l’ordine di trasporto. Essi possono proibire l’entrata di veicoli stranieri. Se si constatano infrazioni all’uscita e gli autori sono domiciliati all’estero, gli uffici doganali possono esigere un deposito pecuniario sufficiente a coprire la probabile multa e le spese procedurali.
- L’Ufficio federale dei trasporti emana, d’intesa con la Direzione generale delle dogane, le direttive sull’esecuzione dei controlli.
Art. 8 Disposizioni penali
- Chi, per negligenza o intenzionalmente, commette un’infrazione alle prescrizioni dell’ASOR:
- tralasciando di munirsi di un foglio di viaggio o rifiutando di esibirlo su richiesta;
- falsificando un foglio di viaggio o un libretto;
- presentando un documento di controllo scaduto o
- cedendo un libretto intestato a proprio nome a terzi
è punito con una multa disciplinare sino a 500 franchi.
- Le infrazioni di esigua entità possono essere punite con l’ammonimento e l’addossamento delle spese.
- L’Ufficio federale dei trasporti è l’autorità che giudica e persegue, conformemente alla legge del 22 marzo 19743sul diritto penale amministrativo.
- In caso di infrazioni ripetute o gravi, al vettore può essere revocato, temporaneamente o definitivamente, su decisione dell’Ufficio federale dei trasporti, il diritto di effettuare trasporti secondo l’ASOR.
- Sono salve le sanzioni applicabili in virtù di altre disposizioni della legislazione federale.
Art. 9
Art. 10 Obbligo d’informare
L’Ufficio federale dei trasporti informa l’autorità competente del Paese di immatricolazione del veicolo con cui è stata commessa l’infrazione (art. 14 cpv. 2 ASOR) circa le misure prese in virtù degli articoli 7 e 8.
Art. 11 Esecuzione
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni4nonché il Dipartimento federale delle finanze sono incaricati dell’esecuzione.
Art. 12 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1987.