Ordinanza concernente le esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi

741.412OETV 1Federal Council Ordinance1 ott 1995

(OETV 1)

del 19 giugno 1995 (Stato 1° gennaio 2026)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 8, 9 capoverso 1, 25 e 106 della legge del 19 dicembre 19581sulla circolazione stradale (LCStr),

ordina:

1 Disposizioni generali

1.1 Campo d’applicazione

1.1.1 La presente ordinanza contiene le esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto, sottoposti alla LCStr, con o senza carrozzeria e aventi almeno quattro ruote e, per tipo di costruzione, una velocità massima per costruzione superiore a 25 km/h come pure per i loro rimorchi (in seguito veicoli di trasporto). 1.1.1.1 Gli autoveicoli di trasporto sono veicoli giusta gli articoli 11 e 12 dell’ordinanza del 19 giugno 19952concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV). 1.1.1.2 I rimorchi di trasporto sono veicoli giusta gli articoli 20 e 21 OETV. 1.1.2 Sono eccettuati dalle disposizioni della presente ordinanza i seguenti veicoli: 1.1.2.1 I veicoli di trasporto che non dispongono di un’approvazione generale CE o di un certificato di conformità della CE e quelli per cui non può essere provata la conformità al diritto svizzero mediante tutte le approvazioni parziali CE necessarie, le approvazioni internazionali equivalenti o le pertinenti dichiarazioni di conformità del costruttore. 1.1.2.2 I veicoli giusta l’articolo 1 capoverso 2 OETV. 1.1.2.3 I veicoli che dispongono di un’approvazione generale CE o di un certificato di conformità della CE ai quali, prima o dopo l’immatricolazione, sono state tuttavia apportate modificazioni non corrispondenti all’approvazione. Dal momento della trasformazione, il veicolo sottostà all’OETV. 1.1.2.4 I veicoli di detentori che beneficiano di privilegi e immunità diplomatici o consolari devono soddisfare soltanto le esigenze tecniche di cui nell’allegato 5 della Convenzione internazionale dell’8 novembre 19683sulla circolazione stradale. 1.1.2.54 I veicoli con un’approvazione nazionale del tipo per piccole serie e i veicoli di fine serie, i veicoli speciali e i veicoli di lavoro, i veicoli su rotaia, i veicoli agricoli e forestali, i trattori e i loro rimorchi come anche i veicoli aventi una velocità massima per costruzione di 25 km/h. 1.1.2.5.15 I veicoli con un’approvazione nazionale del tipo per piccole serie sono veicoli giusta l’articolo 23 della direttiva 2007/46/CE. 1.1.2.5.26 I veicoli di fine serie sono veicoli giusta l’articolo 27 della direttiva 2007/ 46/CE. 1.1.2.5.3 I veicoli speciali sono veicoli che, a motivo dell’uso speciale cui sono destinati, non possono soddisfare, in base alla ripartizione in classi, tutte le esigenze poste. 1.1.37 I veicoli non contemplati dalla presente ordinanza devono essere conformi alle disposizioni dell’OETV; ai trattori e ai loro rimorchi si applica l’ordinanza del 16 novembre 2016^8^concernente le esigenze tecniche per i trattori e i loro rimorchi (OETV 2).

1.2 Esigenze generali

1.2.19 I veicoli di trasporto che rientrano nel campo d’applicazione della presente ordinanza devono corrispondere completamente alle prescrizioni dell’UE menzionate ai numeri 2.4–2.14 (atti normativi UE) o della Commissione economica per l’Europa (regolamenti UNECE10). 1.2.1.111 Le esigenze tecniche giusta il numero 1.2.1 sono adempiute se è presentata un’approvazione generale CE o un certificato di conformità della CE secondo la direttiva 2007/46/CE. In subordine, la conformità alle esigenze tecniche può essere provata presentando approvazioni parziali CE, approvazioni internazionali equivalenti, dichiarazioni di conformità oppure rapporti di esame redatti secondo le prescrizioni di cui all’allegato 2 OETV da organi di controllo riconosciuti (art. 17 cpv. 1 dell’ordinanza del 19 giugno 199512concernente l’approvazione del tipo di veicoli stradali [OATV]). 1.2.1.213 Se si constata che veicoli, sistemi, entità tecniche o componenti del tipo approvato mettono gravemente in pericolo la sicurezza stradale oppure l’ambiente o la salute pubblica, si apre la procedura di cui all’allegato 1 capitolo 12 sezione V numero 4 dell’Accordo del 21 giugno 199914tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, prevista per veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche conformi alla legislazione applicabile. 1.2.1.315 Nella misura in cui la presente ordinanza non prevede alcuna esigenza, si applica l’OETV16. 1.2.217 L’approvazione del tipo di veicoli per i quali sono definite le esigenze tecniche nella presente ordinanza si fonda sull’OATV18. 1.2.319 Le dimensioni e i pesi di cui nella direttiva 96/53 del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale sono determinanti come parametri tecnici anche se divergono dalle prescrizioni svizzere.

1.3

1.4 .

1.5 Classificazione dei veicoli

1.5.1 Classe M Veicoli a motore adibiti al trasporto di persone, con almeno quattro ruote: 1.5.1.1 Classe M1
Veicoli con al massimo nove posti a sedere, compreso quello del conducente; 1.5.1.2 Classe M2
Veicoli con oltre nove posti a sedere, compreso quello del conducente, e con un peso garantito di al massimo 5 t; 1.5.1.3 Classe M3
Veicoli con oltre nove posti a sedere, compreso quello del conducente, e con un peso garantito superiore a 5 t. 1.5.2 Classe N Veicoli adibiti al trasporto di merci, con almeno quattro ruote: 1.5.2.1 Classe N1
Veicoli con un peso garantito di al massimo 3,5 t; 1.5.2.2 Classe N2
Veicoli con un peso garantito di oltre 3,5 t fino al massimo 12 t; 1.5.2.3 Classe N3
Veicoli con un peso garantito di oltre 12 t; 1.5.3 Classe O Rimorchi (compresi semirimorchi e rimorchi con asse centrale): 1.5.3.1 Classe O1
Rimorchi con un peso garantito di al massimo 0,75 t; 1.5.3.2 Classe O2
Rimorchi con un peso garantito di oltre 0,75 t fino al massimo 3,5 t; 1.5.3.3 Classe O3
Rimorchi con un peso garantito di oltre 3,5 t fino al massimo 10 t; 1.5.3.4 Classe O4
Rimorchi con un peso garantito di oltre 10 t; 1.5.3.5 Per i semirimorchi o i rimorchi con asse centrale, il peso garantito determinante per la ripartizione in classi è pari al carico trasmesso al suolo dagli assi del rimorchio, se quest’ultimo è collegato al veicolo trattore e se è caricato sino al valore massimo tecnicamente ammesso.

2 Esigenze tecniche

2.120 Gli atti normativi UE o i regolamenti UNECE menzionati ai numeri 2.4–2.14 si applicano alle singole esigenze tecniche per i veicoli di trasporto, corrispondentemente alla loro classificazione. 2.1a 21 Laddove nei regolamenti UNECE sono previste esigenze o termini transitori divergenti, si applicano le esigenze o i termini transitori degli atti normativi UE pertinenti. 2.222 I testi degli atti normativi UE e dei regolamenti UNECE menzionati non sono pubblicati né nella Raccolta ufficiale (RU), né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS). Possono essere esaminati presso l’Ufficio federale delle strade (USTRA). I testi degli atti normativi UE possono essere ottenuti, contro pagamento, presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur;www.snv.ch,23e i regolamenti UNECE presso l’Ufficio federale delle strade, 3003 Berna. 2.324 Le date di pubblicazione e modifica di atti normativi UE e di regolamenti UNECE sono indicate nell’allegato 2 OETV25.

2.4 Dimensioni/Pesi/Contrassegni

Atto normativo UE26Applicabile alle classi di veicoliReg. UNECE n.
M1M2M3N1N2N3O1O2O3O4
2.4.127Dimensioni e pesi1230/2012/UExxxxxxxxxx
2.4.2Targhetta del fabbricante76/114/CEExxxxxxxxxx
Atto normativo
UE
Applicabile alle classi di veicoliReg. UNECE n.
M1M2M3N1N2N3O1O2O3O4
2.4.2a 28Targhetta del
fabbricante
19/2011/UExxxxxxxxxx
2.4.3Montaggio della targa posteriore70/222/CEExxxxxxxxxx
2.4.3a 29Montaggio della targa posteriore1003/2010/UExxxxxxxxxx
2.4.430.

2.5 Propulsione/Gas di scarico/Livello sonoro

Atto normativo UEApplicabile alle classi di veicoliReg. UNECE n.
M1M2M3N1N2N3O1O2O3O4
2.5.1Livello sonoro/ Dispositivo di scappamento70/157/CEExxxxxxUNECE-R 51
UNECE-R 59
2.5.1a 31Livello sonoro/Dispositivo di scappamento540/2014/UExxxxxxUNECE-R 51
UNECE-R 59
2.5.2Emissioni benzina/Diesel70/220/CEExxxxxxUNECE-R 83
UNECE-R 103
2.5.2aEmissioni/ accesso alle informazioni715/2007/CExxxxxxUNECE-R 24
UNECE-R 83
UNECE-R 101
UNECE-R 103
2.5.3Emissioni Diesel2005/55/CExxxxxxUNECE-R 49
2.5.3aEmissioni Diesel/
accesso alle informazioni
595/2009/CExxxxxxUNECE-R 49
2.5.4Fumo Diesel72/306/CEExxxxxxUNECE-R 24
2.5.5Consumo di carburante80/1268/CEExxUNECE-R 101
2.5.6Potenza del motore80/1269/CEExxxxxxUNECE-R 85
2.5.7Veicoli a
motore alimentati a idrogeno
79/2009/CExxxxxx
2.5.832Sistema di allarme acustico per veicoli silenziosi540/2014/UExxxxxxUNECE-R 138

2.6 Trasmissione

Atto normativo UEApplicabile alle classi di veicoliReg. UNECE n.
M1M2M3N1N2N3O1O2O3O4
2.6.1Retromarcia/
tachimetro
(indicatore
di velocità)
75/443/CEExxxxxxUNECE-R 39
2.6.233
2.6.334Limitatore
di velocità (congegno)
92/24/CEExxxxUNECE-R 89

2.7 Assi/Sospensione

Atto normativo UEApplicabile alle classi di veicoliReg. UNECE n.
M1M2M3N1N2N3O1O2O3O4
2.7.1

2.8 Ruote/Pneumatici

Atto normativo UEApplicabile alle classi di veicoliReg. UNECE n.
M1M2M3N1N2N3O1O2O3O4
2.8.1Caratteristiche degli pneumatici661/2009/CExxxxxxxxxxUNECE-R 117
2.8.2Pneumatici458/2011/UExxxxxxxxxxUNECE-R 30
UNECE-R 54
2.8.3Sistema di controllo della pressione degli pneumatici661/2009/CExxUNECE-R 64
UNECE-R 141

2.9 Sterzo

Atto normativo UEApplicabile alle classi di veicoliReg. UNECE n.
M1M2M3N1N2N3O1O2O3O4
2.9.1Dispositivi di sterzo70/311/CEExxxxxxxxxxUNECE-R 79
2.9.2Dispositivi di guida in caso di urto74/297/CEExxUNECE-R 12

2.10 Freni

Atto normativo UEApplicabile alle classi di veicoliReg. UNECE n.
M1M2M3N1N2N3O1O2O3O4
2.10.135Impianti
di frenatura
661/2009/CExxxxxxxxxUNECE-R 13
UNECE-R 90
2.10.236Impianti
di frenatura
661/2009/CExUNECE-R 13H
UNECE-R 90
2.10.337Dispositivo avanzato di frenata d’emergenza347/2012/UEx*x*x*x*UNECE-R 131
2.10.438Sistema di assistenza alla frenata78/2009/CEx*x*UNECE-R 139
2.10.539Sistema di controllo della stabilità661/2009/CEx*x*UNECE-R 140
2.10.640Sistema di avviso di deviazione dalla corsia351/2012/UEx*x*x*x*UNECE-R 130
* eccezioni vedi atto normativo UE41

2.11 Carrozzeria

Atto normativo UEApplicabile alle classi di veicoliReg. UNECE n.
M1M2M3N1N2N3O1O2O3O4
2.11.1Dispositivo
di protezione
posteriore/
serbatoio
del carburante
70/221/CEExxxxxxxxxxUNECE-R 34
UNECE-R 58
2.11.2Chiusura
di porte e
cerniere
70/387/CEExxxxxxxxUNECE-R 11
2.11.3Sporgenze
esterne
74/483/CEExUNECE-R 26
2.11.4Sporgenze esterne92/114/CEExxx
2.11.5Campo
di visibilità
77/649/CEExUNECE-R 125
2.11.6Parafanghi
delle ruote
78/549/CEEx
2.11.6aParafanghi
delle ruote
1009/2010/UEx
2.11.7Protezione
laterale
89/297/CEExxxxUNECE-R 73
2.11.8Sistemi di
protezione
da spruzzi
91/226/CEExxxxxxx
2.11.8aSistemi di
protezione
da spruzzi
109/2011/UExxxxxxx
2.11.9Vetri di
sicurezza
92/22/CEExxxxxxxxxxUNECE-R 43
2.11.1042Collisione
laterale
661/2009/CExxUNECE-R 95
2.11.1143Collisione
frontale
661/2009/CExUNECE R 94
2.11.12Dispositivi
di protezione anteriore
2000/40/CExxUNECE-R 93
2.11.1344Sovra-
struttura
661/2009/CExxUNECE-R 66
UNECE-R 107
2.11.1445Protezione dei pedoni78/2009/CExxUNECE-R 127
2.11.1546Accesso e manovrabilità130/2012/UExxxxxx

2.12 Abitacolo

Atto normativo UEApplicabile alle classi di veicoliReg. UNECE n.
M1M2M3N1N2N3O1O2O3O4
2.12.1Finiture interne74/60/CEExUNECE-R 21
2.12.247Ancoraggio
dei sedili
661/2009/CExxxxxxUNECE-R 17
UNECE-R 80
2.12.348Ancoraggio delle cinture
di sicurezza
661/2009/CExxxxxxUNECE-R 14
2.12.449Cinture di sicurezza come anche i sistemi di ritenuta per fanciulli661/2009/CExxxxxxxxxxUNECE-R 16
UNECE-R 44
2.12.550Poggiatesta661/2009/CEUNECE-R 17
UNECE-R 25
2.12.651Identificazione dei comandi, spie ed indicatori661/2009/CEUNECE-R 121
2.12.752Dispositivi di
sbrinamento e
di disappan-
namento
78/317/CEExxxxxx
2.12.7a 53Dispositivi di sbrinamento
e disappannamento
672/2010/UExxxxxx
2.12.854Riscaldamento2001/56/CExxxxxxxxxxUNECE-R 122
2.12.955Comportamento alla combustione95/28/CExUNECE-R 118
2.12.1056Emissioni degli impianti di condizionamento d’aria2006/40/CExx*
* Solo per veicoli della classe I

2.13 Dispositivo d’illuminazione

Atto normativo UEApplicabile alle classi di veicoliReg. UNECE n.
M1M2M3N1N2N3O1O2O3O4
2.13.1Installazione
dei dispositivi
76/756/CEExxxxxxxxxxUNECE-R 48
2.13.257Catarifrangenti661/2009/CExxxxxxxxxxUNECE-R 3
2.13.358Luci di posizione, di coda, d’ingombro,
di fermata, di circolazione diurna e d’ingombro laterali
661/2009/CExxxxxxxxxxUNECE-R 7
UNECE-R 87
UNECE-R 91
2.13.459Indicatori di direzione lampeggianti661/2009/CExxxxxxxxxxUNECE-R 6
2.13.560Luci per illuminare la targa661/2009/CExxxxxxUNECE-R 4
2.13.661Fari di profondità e fari a luce anabbagliante, lampade a incandescenza, proiettori a scarica di gas e loro sorgenti di luce nonché proiettori a LED e loro sorgenti di luce661/2009/CExxxxxxUNECE-R 1
UNECE-R 5
UNECE-R 8
UNECE-R 20
UNECE-R 31
UNECE-R 37
UNECE-R 98
UNECE-R 99
UNECE-R 112
UNECE-R 123
UNECE-R 128
2.13.762Fari fendinebbia661/2009/CExxxxxxUNECE-R 19
2.13.863Fari fendinebbia di coda661/2009/CExxxxxxxxxxUNECE-R 38
2.13.964Luci di retromarcia661/2009/CExxxxxxxxxxUNECE-R 23
2.13.1065Luci di posteggio661/2009/CExxxxxxUNECE-R 77

2.14 Altre esigenze ed equipaggiamenti supplementari

Atto normativo UEApplicabile alle classi di veicoliReg. UNECE n.
M1M2M3N1N2N3O1O2O3O4
2.14.166Soppressione delle perturbazioni radioelettriche72/245/CEExxxxxxxxxxUNECE-R 10
2.14.267Dispositivi
per la visione indiretta
2003/97/CExxxxxxUNECE-R 46
2.14.368Tergicristallo/ lavacristallo78/318/CEExxxxxx
2.14.3a 69Tergicristallo/ lavacristallo1008/2010/UExxxxxx
2.14.4Avvisatore
acustico
70/388/CEExxxxxxUNECE-R 28
2.14.570Dispositivo
antifurto
74/61/CEExxxxxxUNECE-R 18
UNECE-R 97
UNECE-R 116
2.14.671Dispositivo di
collegamento
94/20/CExxxxxxxxxxUNECE-R 55
UNECE-R 102
2.14.7Dispositivo di rimorchio77/389/CEExxxxxx
2.14.7a 72Dispositivo di rimorchio1005/2010/UExxxxxx
2.14.873Veicoli
destinati al
trasporto di
merci
pericolose
661/2009/CExxxxxxxUNECE-R 105
2.14.974Riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità2005/64/CExxUNECE-R 133
2.14.1075Sicurezza generale661/2009/CExxxxxxxxxx
2.14.1176Indicatore di cambio di marcia65/2012/UEx
2.14.1277Sicurezza elettricaxxxxxxUNECE-R 100
2.14.1378Componenti specifici per autoveicoli con propulsione a gasxxxxxxUNECE-R 67
UNECE-R 110
2.14.1479Sistemi di avviso di deviazione dalla corsia di marcia351/2012/UEx*x*x*x*
2.14.1580Sistema eCall2015/758/UEx*x*
* eccezioni vedi atto normativo UE

3 Disposizioni penali e finali

3.1 Disposizioni penali

Si applicano le disposizioni penali dell’articolo 219 OETV.

3.2 Esecuzione

Si applicano le disposizioni d’esecuzione degli articoli 220 e 221 OETV.

3.3 Disposizioni transitorie

3.3.1 I veicoli ammessi a circolare innanzi il 1° ottobre 1995 devono essere conformi alle esigenze del diritto previgente. Essi beneficiano delle facilitazioni accordate dalla presente ordinanza se soddisfano le condizioni e gli obblighi che potrebbero accompagnare queste facilitazioni. Conseguentemente, per l’applicazione dei regolamenti internazionali menzionati in Allegato 2 OETV81vigono le disposizioni transitorie di detti regolamenti; tuttavia, la data dell’importazione o della costruzione in Svizzera è determinante per l’immatricolazione. 3.3.2 Le approvazioni generali CE, le approvazioni parziali CE, altre approvazioni e i marchi di conformità, rilasciati dagli Stati esteri secondo il diritto internazionale, menzionato in Allegato 2 OETV, come anche le dichiarazioni di conformità giusta gli articoli 2 lettera f82e 14 OATV sono riconosciuti già dal 1° luglio 1995 nel quadro della procedura d’approvazione del tipo. 3.3.383 Per l’applicazione dei regolamenti internazionali menzionati in Allegato 2 OETV vigono le disposizioni transitorie dei rispettivi regolamenti; tuttavia la data dell’importazione o della costruzione in Svizzera è determinante per l’immatricolazione.

3.4 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 1995.

Footnotes

  1. RS 741.01

  2. RS 741.41

  3. RS 0.741.10

  4. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 313).

  5. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5795).

  6. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5795).

  7. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 313).

  8. RS 741.413

  9. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 gen. 2015, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU 2015 503).

  10. Nuova espr. giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5195). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

  11. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 647).

  12. RS 741.511

  13. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7137).

  14. RS 0.946.526.81

  15. Introdotto dalla cifra I dell’O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7137).

  16. RS 741.41

  17. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7137).

  18. RS 741.511

  19. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2447).

  20. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 gen. 2015, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU 2015 503).

  21. Introdotto dalla cifra I dell’O del 6 set. 2000 (RU 2000 2389). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 gen. 2015, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU 2015 503).

  22. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 gen. 2015, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU 2015 503).

  23. La designazione è stata adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1 ), in vigore dal 6 mag. 2019.

  24. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 gen. 2015, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU 2015 503).

  25. RS 741.41

  26. Nuova espr. giusta la cifra I dell’O del 21 gen. 2015, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU 2015 503). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

  27. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 gen. 2015, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU 2015 503).

  28. Introdotto dalla cifra I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1909).

  29. Introdotto dalla cifra I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1909).

  30. Introdotto dalla cifra I dell’O del 2 set. 1998 (RU 1998 2447). Abrogato dalla cifra I dell’O del 21 gen. 2015, con effetto dal 1° apr. 2015 (RU 2015 503).

  31. Introdotto dalla cifra I dell’O del 21 gen. 2015 (RU 2015 503). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 313).

  32. Introdotto dalla cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 313).

  33. Abrogato dalla cifra I dell’O del 2 set. 1998, con effetto dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2447).

  34. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° ott. 2005 (RU 2005 4177).

  35. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 gen. 2015, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU 2015 503).

  36. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 gen. 2015, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU 2015 503).

  37. Introdotto dalla cifra I dell’O del 30 nov. 2012 (RU 2012 7137). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 313).

  38. Introdotto dalla cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 313).

  39. Introdotto dalla cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 313).

  40. Introdotto dalla cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 313).

  41. Nuova espr. giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 313). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

  42. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 gen. 2015, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU 2015 503).

  43. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 gen. 2015, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU 2015 503).

  44. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 gen. 2015, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU 2015 503).

  45. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 313).

  46. Introdotto dalla cifra I dell’O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7137).

  47. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 gen. 2015, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU 2015 503).

  48. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 gen. 2015, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU 2015 503).

  49. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 gen. 2015, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU 2015 503).

  50. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 gen. 2015, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU 2015 503).

  51. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 gen. 2015, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU 2015 503).

  52. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 ago. 2002, in vigore dal 1° ott. 2002 (RU 2002 3178).

  53. Introdotto dalla cifra I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1909).

  54. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1909).

  55. Introdotto dalla cifra I dell’O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2447). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° ott. 2005 (RU 2005 4177).

  56. Introdotto dalla cifra I dell’O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2177).

  57. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 gen. 2015, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU 2015 503).

  58. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 gen. 2015, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU 2015 503).

  59. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 gen. 2015, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU 2015 503).

  60. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 gen. 2015, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU 2015 503).

  61. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5195).

  62. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 gen. 2015, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU 2015 503).

  63. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 gen. 2015, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU 2015 503).

  64. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 gen. 2015, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU 2015 503).

  65. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 gen. 2015, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU 2015 503).

  66. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2447).

  67. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1909).

  68. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 ago. 2002, in vigore dal 1° ott. 2002 (RU 2002 3178).

  69. Introdotto dalla cifra I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1909).

  70. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° ott. 2005 (RU 2005 4177).

  71. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1909).

  72. Introdotto dalla cifra I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1909).

  73. Introdotto dalla cifra I dell’O del 10 giu. 2005 (RU 2005 4177). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 gen. 2015, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU 2015 503).

  74. Introdotto dalla cifra I dell’O del 28 mar. 2007 (RU 2007 2177). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 313).

  75. Introdotto dalla cifra I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1909).

  76. Introdotto dalla cifra I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1909).

  77. Introdotto dalla cifra I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1909).

  78. Introdotto dalla cifra I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1909).

  79. Introdotto dalla cifra I dell’O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7137).

  80. Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5195).

  81. RS 741.41

  82. Nuova espr. giusta la cifra I dell’O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2447).

  83. Introdotto dalla cifra I dell’O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2447).