Regolamento interno della Commissione dell’energia elettrica

734.74Legislation From Committees1 gen 2008

del 12 settembre 2007 (Stato 1° febbraio 2025)

Approvato dal Consiglio federale il 21 novembre 2007

visto l’articolo 21 capoverso 4 della legge del 23 marzo 20071
sull’approvvigionamento elettrico (LAEI),

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento disciplina l’organizzazione e la gestione della Commissione dell’energia elettrica (ElCom) secondo gli articoli 21 e 22 LAEI nonché la collaborazione di quest’ultima con gli altri servizi incaricati dell’esecuzione della legge.

Art. 2 Commissione
  1. La ElCom, composta dai membri nominati dal Consiglio federale. Essa ha sede a Berna.
  2. La ElCom può costituire comitati per l’esame di determinati affari.

Sezione 2: Compiti e competenze

Art. 3 Compiti della Commissione
  1. Le competenze della ElCom sono disciplinate nella LAEI.
  2. Il presidente, prima di prendere una decisione in merito ai tariffari e i corrispettivi per l’utilizzazione della rete e ai tariffari per l’energia elettrica, invita il sorvegliante dei prezzi ad esprimere il suo parere, conformemente l’articolo 15 della legge federale del 20 dicembre 19852sulla sorveglianza dei prezzi. Il presidente trasmette il parere del sorvegliante dei prezzi ai membri della Commissione.
Art. 4 Specialisti

La ElCom può far capo a specialisti per ogni procedura.

Art. 5 Segreteria tecnica
  1. La segreteria tecnica si compone:
    1. di un direttore;
    2. di capisezione;
    3. di impiegati.
  2. Sulla base delle istruzioni della ElCom, la segreteria tecnica prepara gli affari della Commissione, le presenta le proposte e si occupa dell’esecuzione delle relative decisioni. In particolare essa:
    1. è l’organo di contatto tra la ElCom e terzi;
    2. cura gli affari della Commissione dal punto di vista tecnico e amministrativo;
    3. sottopone progetti di decisione alla ElCom con proposta motivata;
    4. propone l’emanazione di misure cautelari;
    5. consulta altre autorità per valutare le questioni specifiche di un settore;
    6. informa la Commissione sullo sviluppo dei mercati dell’elettricità e sottopone proposte di misure nel caso di una compromissione della sicurezza dell’approvvigionamento indigena.
  3. La segreteria tecnica può discutere di questioni importanti con la ElCom o con la presidenza prima della presentazione della proposta o indipendentemente da quest’ultima.
  4. La ElCom nomina il personale della segreteria tecnica. Il rapporto di lavoro si basa sulla legislazione federale in materia di personale.
Art. 6
Art. 7 Affari internazionali

Il presidente o il vicepresidente rappresenta la ElCom nei confronti di regolatori esteri o in organizzazioni internazionali specializzate. Egli può interpellare ulteriori membri della Commissione.

Art. 8 Processi informativi e politica d’informazione
  1. La ElCom regola i processi informativi interni.
  2. Essa fissa i principi della sua politica d’informazione.
  3. Il presidente è responsabile dell’informazione del pubblico. Può delegare tale incarico al direttore della segreteria tecnica nel caso di affari e decisioni che non sono di importanza fondamentale.3
  4. Di regola le disposizioni e le decisioni sono pubblicate.
Art. 9 Rapporto
  1. Su proposta del presidente, la ElCom approva il proprio rapporto annuale a destinazione del Consiglio federale. Il rapporto riguarda in particolare le questioni e le decisioni più importanti trattate nel corso dell’anno nonché gli obiettivi della ElCom. Quest’ultima decide sulla forma e sulla portata della pubblicazione.
  2. .4
Art. 10 Preventivo

Su proposta della segreteria tecnica, la ElCom allestisce il proprio preventivo e lo presenta alla Segreteria generale del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC).

Sezione 3: Procedure

Art. 11 Atti legislativi determinanti

La procedura della ElCom si basa sulla legge federale del 20 dicembre 19685sulla procedura amministrativa.

Art. 12 Disposizioni cautelari e d’urgenza
  1. Il presidente o il vicepresidente può, unitamente a un altro membro della ElCom, emanare disposizioni cautelari e d’urgenza.
  2. Gli altri membri della ElCom devono essere immediatamente informati sulle disposizioni d’urgenza emanate.

Sezione 4: Sedute della Commissione

Art. 13 Convocazione
  1. Il presidente convoca la ElCom a seconda delle esigenze.
  2. Egli ha l’obbligo di convocare la ElCom se un membro ne fa richiesta motivata.
  3. Per ogni seduta, la segreteria tecnica trasmette ai membri un ordine del giorno approvato per iscritto dal presidente.6
  4. Con l’invito i membri ricevono la documentazione necessaria per ogni affare all’ordine del giorno. Se la ElCom deve prendere una decisione, il membro responsabile del settore in questione avanza una proposta.
  5. Decide il presidente se far capo a specialisti per i singoli affari.
  6. Le deliberazioni non sono pubbliche.
Art. 14
Art. 15 Decisioni
  1. La ElCom delibera validamente se sono presenti almeno due terzi dei suoi membri.
  2. Per la ElCom è esclusa la rappresentanza.
  3. La ElCom prende le sue decisioni a maggioranza semplice dei membri presenti. Il presidente e il vicepresidente partecipano alla votazione; il presidente decide in caso di parità.7
  4. Se nessun membro chiede la convocazione di una seduta, la ElCom può prendere decisioni mediante circolazione degli atti. I membri devono essere immediatamente informati sull’esito della circolazione degli atti.
  5. In casi urgenti, la ElCom può decidere anche in merito ad affari che non figurano all’ordine del giorno.
Art. 16 Verbale
  1. La segreteria tecnica stende un verbale delle deliberazioni della ElCom e dei relativi comitati. Dopo l’approvazione, il verbale è firmato dal presidente e dal verbalizzante.8
  2. Il verbale deve contenere almeno i nomi dei membri presenti, le proposte presentate, le decisioni prese e un riassunto delle motivazioni. Su richiesta, sono verbalizzati anche i pareri contrari alle decisioni di maggioranza.
Art. 17 Ricusazione
  1. L’obbligo di ricusazione dei membri della Commissione e degli specialisti interpellati è retto dall’articolo 10 della legge federale del 20 dicembre 19689sulla procedura amministrativa.
  2. La qualità di membro di un’associazione specialistica non comporta l’obbligo di ricusazione.
  3. Se la ricusazione è contestata, decide la ElCom, senza il concorso del membro interessato.
Art. 18 Confidenzialità
  1. Le deliberazioni, i verbali e i documenti di lavoro della ElCom e dei suoi comitati sono confidenziali.
  2. I membri della Commissione, il personale della segreteria tecnica nonché gli specialisti interpellati sono obbligati ad osservare il segreto d’ufficio su fatti di natura confidenziale di cui sono venuti a conoscenza durante le attività al servizio della ElCom.10
  3. Essi possono utilizzare informazioni confidenziali acquisite durante l’attività lavorativa presso la ElCom soltanto in tale ambito.
  4. La ElCom e la segreteria tecnica possono fornire alla Segreteria generale del DATEC, all’Ufficio federale dell’energia, all’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese, al Controllo federale delle finanze, alle autorità cantonali competenti, al sorvegliante dei prezzi, alla Commissione della concorrenza e all’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari soltanto i dati di cui hanno bisogno per l’adempimento dei propri compiti.11
  5. Le pubblicazioni della ElCom non devono svelare segreti d’affari.
Art. 18a Assunzione dei compiti del presidente in caso di assenza

In caso di assenza del presidente, il vicepresidente assume i compiti e le competenze di cui agli articoli 3 capoverso 2, 8 capoverso 3, 9 capoverso 1, 13 capoversi 1, 3 e 5 nonché 15 capoverso 3.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 18abis Disposizione transitoria

I rapporti di lavoro del personale della segreteria della Commissione e della segreteria tecnica, stipulati con l’UFE, all’entrata in vigore della modifica del 13 settembre 2011 sono ripresi senza modifiche dalla Segreteria generale del DATEC. Quest’ultima diventa il nuovo datore di lavoro.

Art. 19 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2008.

Footnotes

  1. RS 734.7

  2. RS 942.20

  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’ElCom del 13 set. 2011, approvata da Consiglio federale il 9 dic. 2011 e in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6227).

  4. Abrogato dalla cifra I dell’O dell’ElCom del 13 set. 2011, approvata da Consiglio federale il 9 dic. 2011 e con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6227).

  5. RS 172.021

  6. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’ElCom del 13 set. 2011, approvata da Consiglio federale il 9 dic. 2011 e in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6227).

  7. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’ElCom del 9 dic. 2024, approvata da Consiglio federale il 20 dic. 2024 e in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2025 2).

  8. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’ElCom del 13 set. 2011, approvata da Consiglio federale il 9 dic. 2011 e in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6227).

  9. RS 172.021

  10. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’ElCom del 13 set. 2011, approvata da Consiglio federale il 9 dic. 2011 e in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6227).

  11. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’ElCom del 9 dic. 2024, approvata da Consiglio federale il 20 dic. 2024 e in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2025 2).