Ordinanza sulle convenzioni aggiuntive all’Accordo di garanzia conchiuso conformemente al Trattato di non proliferazione

732.91Federal Council Ordinance1 ott 1978

del 23 agosto 1978 (Stato 1° ottobre 1978)

Il Consiglio federale svizzero,

in esecuzione dell’Accordo di garanzia del 6 settembre 19781conchiuso con l’Agenzia internazionale dell’energia nucleare nel quadro del Trattato sulla non proliferazione delle armi nucleari,

ordina:

Art. 1

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni2è incaricato ed abilitato a conchiudere con l’Agenzia internazionale dell’energia nucleare gli accordi sussidiari necessari. Detti accordi devono rispettare il quadro dell’Accordo di garanzia conchiuso conformemente al Trattato di non proliferazione.

Art. 2

Il Dipartimento federale degli affari esteri3e il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni sono incaricati ed abilitati a conchiudere con il Principato del Liechtenstein un accordo provvisorio inteso a far assumere all’autorità di controllo svizzero i compiti nazionali di controllo del Liechtenstein.

Art. 3

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 1978.

Footnotes

  1. RS 0.515.031

  2. La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1 ). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

  3. La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1 ).

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