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732.91•Ordinanza sulle convenzioni aggiuntive all’Accordo di garanzia conchiuso conformemente al Trattato di non proliferazione
732.91Federal Council Ordinance1 ott 1978
del 23 agosto 1978 (Stato 1° ottobre 1978)
Il Consiglio federale svizzero,
in esecuzione dell’Accordo di garanzia del 6 settembre 19781conchiuso con l’Agenzia internazionale dell’energia nucleare nel quadro del Trattato sulla non proliferazione delle armi nucleari,
ordina:
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni2è incaricato ed abilitato a conchiudere con l’Agenzia internazionale dell’energia nucleare gli accordi sussidiari necessari. Detti accordi devono rispettare il quadro dell’Accordo di garanzia conchiuso conformemente al Trattato di non proliferazione.
Il Dipartimento federale degli affari esteri3e il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni sono incaricati ed abilitati a conchiudere con il Principato del Liechtenstein un accordo provvisorio inteso a far assumere all’autorità di controllo svizzero i compiti nazionali di controllo del Liechtenstein.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 1978.
RS 0.515.031 ↩
La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1 ). Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1 ). ↩
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