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732.114.5 ΓÇó Ordinanza del DATEC sulla metodica e le condizioni marginali per la verifica dei criteri per la messa fuori servizio temporanea di centrali nucleari
732.114.5Departmental Ordinance1 mag 2008
del 16 aprile 2008 (Stato 1° febbraio 2019)
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni,
visto l’articolo 44 capoverso 2 dell’ordinanza del 10 dicembre 20041sull’energia nucleare (OENu),
ordina:
La presente ordinanza disciplina la metodica e le condizioni marginali per la valutazione dei criteri di cui all’articolo 44 capoverso 1 OENu.
La disposizione di cui all’articolo 4 e i controlli di cui agli articoli 5 e 6 devono essere eseguiti senza indugio se si verificano eventi o riscontri o se l’autorità di vigilanza lo ordina.
I controlli di cui agli articoli 7 e 8 devono essere eseguiti senza indugio se si verificano eventi o riscontri o se l’autorità di vigilanza lo ordina.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2008.
RS 732.11 ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 7 dic. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 187). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 7 dic. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 187). ↩
Introdotto dal n. I dell’O del DATEC del 7 dic. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 187). ↩
United States Nuclear Regulatory Commission: Regulatory Guide 1.99 Rev. 2. ↩
American Society of Mechanical Engineers, Boiler and Pressure Vessel Code, ASME III, Subsection NB, NB‑3640, edizione 2004. ↩
American Society of Mechanical Engineers, Boiler and Pressure Vessel Code, ASME III, Subsection NB, NB‑3640, edizione 2004. ↩