Ordinanza del DATEC sulle ipotesi di pericolo e le misure di sicurezza per impianti nucleari e materiali nucleari

732.112.1Departmental Ordinance1 mag 2008

del 16 aprile 2008 (Stato 1° maggio 2008)

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni,

visto l’articolo 9 capoverso 3 dell’ordinanza del 10 dicembre 20041sull’energia nucleare (OENu),

ordina:

Sezione 1: Oggetto e obiettivi di protezione

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza stabilisce i principi per le ipotesi di pericolo e per le esigenze edilizie, tecniche, organizzative e amministrative delle misure di sicurezza allo scopo di raggiungere gli obiettivi di sicurezza.

Art. 2 Obiettivi di protezione
  1. Gli obiettivi di protezione sono:
    1. la protezione degli impianti nucleari da interventi non autorizzati;
    2. la protezione dei materiali nucleari da sottrazione e interventi non autorizzati;
    3. la protezione delle persone e dell’ambiente da danni radiologici causati da interventi non autorizzati.
  2. Il titolare di una licenza d’esercizio per un impianto nucleare o di un’autorizzazione per il trasporto di materiali nucleari deve dimostrare che, tramite le misure di sicurezza adottate, gli obiettivi di sicurezza sono rispettati.

Sezione 2: Ipotesi di pericolo

Art. 3
  1. Le ipotesi di pericolo servono quale base e misura per la sicurezza degli impianti nucleari e dei materiali nucleari.
  2. Le ipotesi di pericolo si riferiscono in particolare a:
    1. il terrorismo mondiale e l’estremismo violento;
    2. la situazione di minaccia specifica per la Svizzera;
    3. il potenziale di pericolo degli oggetti da proteggere;
    4. lo stato della tecnica di attacco;
    5. il possibile comportamento dell’autore del reato.
  3. L’autorità di vigilanza ai sensi dell’articolo 6 OENu (autorità di vigilanza) è incaricata di disciplinare in una direttiva segreta le ipotesi di pericolo determinanti, tenendo conto delle categorie dei materiali nucleari e delle ripercussioni radiologiche.

Sezione 3: Misure di sicurezza

Art. 4 Misure di sicurezza

Le misure di sicurezza hanno in particolare lo scopo di:

  1. tenere lontano i potenziali autori di atti illeciti contro materiali nucleari o impianti nucleari;
  2. assicurare l’accesso controllato di persone e veicoli all’impianto nucleare;
  3. controllare il flusso di materiale da e per le zone di sicurezza;
  4. intercettare e impedire l’accesso ai non addetti nelle zone di sicurezza;
  5. creare buone condizioni per l’intervento della polizia.
Art. 5 Misure di sicurezza edilizie e tecniche
  1. Per le misure di sicurezza edilizie valgono i requisiti di cui all’allegato 2 OENu.
  2. Le misure tecniche di sicurezza comprendono in particolare i sistemi di intercettazione, di comunicazione e di controllo dell’accesso.
  3. L’autorità di vigilanza è incaricata di disciplinare gli ulteriori dettagli in una direttiva segreta.
Art. 6 Misure di sicurezza organizzative e amministrative
  1. Le misure di sicurezza organizzative e amministrative comprendono in particolare:
    1. l’organizzazione della sicurezza;
    2. disposizioni concernenti i controlli del traffico di persone, veicoli e materiali da e per l’impianto;
    3. accordi ed esercitazioni con la polizia;
    4. accordi ed esercitazioni con l’esercito.
  2. L’autorità di vigilanza è incaricata di disciplinare gli ulteriori dettagli in una direttiva segreta.

Sezione 4: Collaborazione tra gli uffici federali

Art. 7 Servizi d’informazione
  1. I servizi d’informazione svizzeri mettono a disposizione dell’autorità di vigilanza i dati di base per formulare le ipotesi di pericolo.
  2. Informano periodicamente l’autorità di vigilanza sulla situazione di pericolo. Informano prontamente l’autorità di vigilanza nel caso di cambiamenti importanti e improvvisi della situazione di pericolo.
  3. L’autorità di vigilanza disciplina in un accordo la collaborazione e lo scambio di informazioni con i servizi d’informazione.
Art. 8 Centrale nazionale d’allarme

L’autorità di vigilanza disciplina in un accordo la collaborazione e lo scambio di informazioni con la Centrale nazionale d’allarme, in particolare per quanto concerne il trasporto di materiali nucleari.

Sezione 5: Entrata in vigore

Art. 9

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2008.

Footnotes

  1. RS 732.11