progetti
732.11 ΓÇó Ordinanza sull’energia nucleare
(OENu)
del 10 dicembre 2004 (Stato 1° luglio 2025)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 101 capoverso 1 della legge federale del 21 marzo 20031sull’energia nucleare (LENu),
ordina:
Non sono considerate intermediazione le attività con beni nucleari ai sensi dell’articolo 3 lettera k LENu, se i beni nucleari sono destinati in Svizzera all’uso proprio.
Le definizioni utilizzate nella presente ordinanza sono elencate nell’allegato 1.
La Confederazione fissa in maniera vincolante in un piano settoriale destinato alle autorità gli obiettivi e i principi per l’immagazzinamento delle scorie radioattive in depositi in strati geologici profondi.
Le autorità di vigilanza sono:
Per garantire la sicurezza nucleare interna è necessario osservare i seguenti provvedimenti di protezione:
L’Ufficio federale è competente per il rilascio:
Sono equiparate a importazioni ed esportazioni le forniture:
Le licenze sono rilasciate per un periodo di dodici mesi al massimo e possono essere prorogate di sei mesi al massimo.
Tutta la documentazione essenziale per l’ottenimento della licenza dev’essere conservata per cinque anni dal rilascio della licenza e presentata, su richiesta, alle autorità competenti.
Il richiedente di un’autorizzazione di massima deve presentare la documentazione seguente: a. il rapporto relativo alla sicurezza interna ed esterna, da cui risultano: 1. le caratteristiche del sito; 2. lo scopo e gli elementi principali del progetto; 3. la prevista esposizione a radiazioni nei dintorni dell’impianto; 4. i dati organizzativi e di personale importanti; 5. inoltre per depositi in strati geologici profondi, la sicurezza a lungo termine; b. il rapporto d’impatto ambientale; c. il rapporto sulla conformità con la pianificazione del territorio; d. una concezione per la disattivazione o per la fase di osservazione e la chiusura dell’impianto; e. la prova dello smaltimento delle scorie radioattive prodotte.
Il sistema di gestione della qualità per l’esercizio deve adempiere in particolare i seguenti requisiti:
Chi è soggetto all’obbligo di disattivazione presenta i seguenti documenti riguardanti il progetto di disattivazione:
La decisione di disattivazione stabilisce in particolare:
La decisione di disattivazione disciplina l’obbligo del nullaosta segnatamente per le seguenti attività:
Chi è soggetto all’obbligo di disattivazione deve presentare all’IFSN un rapporto annuo sullo stato dei lavori e un rapporto finale.
Per gli obblighi di notifica in caso di disattivazione si applicano per analogia gli articoli 38 e 39.
Gli impianti nucleari devono essere progettati, costruiti e gestiti in modo da ridurre al minimo, quanto ad attività e volume, le scorie radioattive risultanti dall’esercizio e dalla disattivazione. A questo scopo è necessario segnatamente:
Le scorie radioattive devono venir suddivise in vista del loro smaltimento nelle seguenti categorie: a. scorie altamente radioattive: 1. elementi di combustibile esausti che non vengono più riutilizzati; 2. prodotti di fissione vetrificati risultanti dal ritrattamento di elementi di combustibile esausti; b. scorie alfatossiche: scorie con un contenuto di emettitori alfa superiore al valore di 20 000 Becquerel/g di scorie condizionate; c. scorie debolmente e mediamente radioattive: tutte le altre scorie radioattive.
Le scorie radioattive possono contenere sostanze chimico-tossiche e chimico-reattive, purché la loro presenza permetta uno smaltimento sicuro.
Non rientrano nell’obbligo di smaltimento di cui all’articolo 31 LENu:
Per la manipolazione di scorie radioattive si applicano per analogia gli articoli 16, 18, 20 e 21.
Il richiedente di una licenza per indagini geologiche deve presentare la seguente documentazione:
Il programma d’indagine deve contenere informazioni circa:
Il rapporto geologico contiene in particolare le informazioni seguenti:
Il richiedente di un’autorizzazione di massima per un deposito in strati geologici profondi deve presentare, oltre alla documentazione relativa alla domanda di cui all’articolo 23, un rapporto con le seguenti informazioni:
I criteri da definire nell’autorizzazione di massima ai sensi dell’articolo 14 capoverso 1 lettera f numero 1 LENu riguardano:
Un deposito in strati geologici profondi si compone del deposito principale destinato ad accogliere le scorie radioattive, di un deposito pilota e di zone per esperimenti.
L’IFSN esprime il suo parere in merito alle domande di licenze e d’approvazione di progetti secondo gli articoli 49–63 LENu.
Per la trattazione di domande per il rilascio di licenze e per l’approvazione di progetti secondo gli articoli 49–63 LENu si applicano di regola i seguenti termini:
Secondo l’articolo 93 LENu è punito chiunque viola, intenzionalmente o per negligenza, l’obbligo di custodia di cui agli articoli 20, 27 capoverso 2 e 41 capoverso 3.
Il Dipartimento può modificare gli allegati 2 e 6 in funzione delle decisioni dei regimi di controllo dell’esportazione sostenuti dalla Svizzera e delle raccomandazioni dell’Agenzia internazionale dell’energia nucleare.
Le seguenti ordinanze sono abrogate:
La modifica del diritto vigente è disciplinata nell’allegato 7.
Nel definire la portata del riequipaggiamento di impianti nucleari che sono stati messi in servizio prima dell’entrata in vigore della LENu, occorre adempiere i requisiti e principi previsti negli articoli 7–12 tenuto conto dell’articolo 22 capoverso 2 lettera g LENu.
Su richiesta, l’IFSN può prorogare al massimo fino alla fine del 2019 il termine di inoltro della VPS corredata di una prova della sicurezza per l’esercizio a lungo termine ai sensi dell’articolo 34 capoverso 4 in combinato disposto con l’articolo 34 capoverso 3.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2005.
(art. 4)
Nella presente ordinanza, s’intende per:
(art. 9 cpv. 2)
La disposizione delle zone o aree e delle barriere rilevanti per la sicurezza esterna deve avvenire in maniera scaglionata secondo il seguente schema:
Le diverse barriere di sicurezza esterna assolvono le seguenti funzioni: – la protezione antiveicoli protegge dagli attacchi portati da veicoli e ostacola il trasporto di mezzi d’attacco nel perimetro di protezione antiveicoli fino alla barriera perimetrale. – La barriera perimetrale delimita l’area di sicurezza esterna. Serve a individuare aggressori, a localizzare il luogo dell’attacco e a fare scattare l’allarme. – Le barriere di sicurezza esterna D, C e B offrono una resistenza spaziale sempre maggiore dall’esterno verso l’interno. Esse proteggono e delimitano le aree dove sono ubicati i sistemi e gli equipaggiamenti rilevanti per la sicurezza interna.
Per i depositi intermedi e per i depositi in strati geologici profondi, l’IFSN decide se si può rinunciare a singole barriere di sicurezza esterna.
I sistemi di sicurezza esterna (ad es. centrali di sicurezza esterna, cabine per custodi ecc.), che consentono l’accesso a piedi o con veicoli alle zone di sicurezza esterna, devono trovarsi dietro una barriera di sicurezza esterna che offra la stessa resistenza della barriera a protezione della relativa zona.
Il valore di resistenza di una barriera di sicurezza esterna deve sostanzialmente rimanere invariato. I passaggi che l’attraversano necessitano perciò di una serranda. Se, in casi eccezionali, si deve derogare al principio della serranda o viene abolita la funzione della serranda, il passaggio deve essere assicurato dalla guardia d’esercizio.
| Materiale | Forma | Categoria | ||
|---|---|---|---|---|
| I | II | III | ||
| 1. Plutonioa | Non irradiatob | 2 kg o più | meno di 2 kg, ma oltre 500 g | 500 g o meno, ma oltre 15 g |
| 2. Uranio-235 | Non irradiatob | |||
| – uranio arricchito con tenore in235U del 20 % o più | 5 kg o più | meno di 5 kg, ma oltre 1 kg | 1 kg o meno, ma oltre 15 g | |
| – uranio arricchito con tenore in235U tra il 10 % e il 20 % | – | 10 kg o più | meno di 10 kg, ma oltre 1 kg | |
| – uranio arricchito con tenore in235U superiore al tenore naturale, ma inferiore al 10 % | – | – | 10 kg o più | |
| 3. Uranio-233 | Non irradiatob | 2 kg o più | meno di 2 kg, ma oltre 500 g | 500 g o meno, ma oltre 15 g |
| 4. Combustibile irradiato | Uranio naturale o impoverito, torio o combustibile debolmente arricchito (tenore di prodotto fissile inferiore al 10 %) | |||
| 5. Scorie radioattive | Vetrificate | Altamente radioattive | ||
| a Plutonio, ad eccezione del plutonio con un tenore in238Pu di oltre l’80 %. | ||||
| b Materiale che non è stato irradiato in un reattore o materiale che è stato irradiato in un reattore e che, senza schermatura, presenta a un metro di distanza un rateo di dose di 1 Gy all’ora. |
I materiali che rientrano in questa categoria devono essere protetti con sistemi altamente affidabili contro qualsiasi utilizzazione non autorizzata come segue:
Utilizzazione e immagazzinamento in una zona altamente protetta, ossia una zona protetta così come definita per la categoria II, il cui accesso è inoltre limitato a persone di accertata affidabilità e collocato sotto l’osservazione di guardie che sono in stretto contatto con le forze d’intervento in caso d’emergenza. I provvedimenti specifici adottati in quest’ambito devono avere come finalità l’intercettazione e la prevenzione di qualsiasi attacco, accesso non autorizzato o prelievo non autorizzato di materiale.
Trasporto nel rispetto di speciali precauzioni così come sono definite per il trasporto di materiali delle categorie II e III e inoltre sotto l’osservazione costante di personale di scorta in condizioni che garantiscono uno stretto contatto con le forze di intervento.
Utilizzazione e immagazzinamento all’interno di una zona protetta il cui accesso è sorvegliato ossia di una zona collocata sotto l’osservazione costante di guardie o dispositivi elettronici e circondata da una delimitazione fisica con un numero limitato di entrate sufficientemente controllate, oppure di una zona con un livello di protezione fisica equivalente.
Trasporto nel rispetto di speciali precauzioni comprendenti accordi prestabiliti tra mittente, destinatario e trasportatore, nonché, nel caso di un trasporto internazionale, un accordo prestabilito tra soggetti di diritto che sottostanno alla sovranità e alla competenza normativa degli Stati mittenti e destinatari specificante l’ora, il luogo, la procedura di trasferimento della responsabilità del trasporto.
Utilizzazionee immagazzinamento all’interno di una zona il cui accesso è controllato.
Trasporto nel rispetto di speciali precauzioni comprendenti accordi prestabiliti tra il mittente, il destinatario e il trasportatore, nonché, nel caso di un trasporto internazionale, un accordo prestabilito tra soggetti di diritto che sottostanno alla sovranità e alla competenza normativa degli Stati mittenti e destinatari specificante l’ora, il luogo e la procedura di trasferimento della responsabilità del trasporto.
(art. 28 e 41)
La documentazione relativa all’esercizio di un impianto nucleare si compone di documenti organizzativi e tecnici, come pure di dati operativi.
| Regolamento della centrale/ Regolamento d’esercizio | Il regolamento della centrale e il regolamento d’esercizio documentano le condizioni in materia di organizzazione e di personale per un esercizio sicuro, compresi i criteri organizzativi per l’arresto dell’impianto. |
|---|---|
| Regolamento per situazioni d’emergenza | Il regolamento in caso d’emergenza documenta l’organizzazione e le responsabilità in caso di emergenza. Le istruzioni per il comportamento dello stato maggiore d’emergenza (istruzioni in caso d’emergenza) sono parte integrante del regolamento. |
| Regolamento di radioprotezione | Il regolamento di radioprotezione disciplina i compiti del titolare della licenza d’esercizio in materia di radioprotezione, in particolare la misurazione dei rilasci radioattivi nei dintorni dell’impianto e la radioprotezione delle persone impiegate nella zona controllata dell’impianto nucleare. |
| Manuale di gestione della qualità | Il manuale di gestione della qualità descrive un sistema di gestione della qualità completo e sistematico per l’esercizio dell’impianto nucleare. |
| Prescrizioni e istruzioni nel settore della sicurezza esterna | Le prescrizioni e le istruzioni nel settore della sicurezza esterna contengono le istruzioni generali sulla sicurezza esterna degli impianti nucleari e le prescrizioni di servizio per il corpo di guardia d’esercizio. |
| Direttive in materia di cultura della sicurezza | Le direttive in materia di cultura della sicurezza definiscono come la direzione dell’impianto nucleare interpreta e promuove la cultura della sicurezza e in base a quali caratteristiche e criteri ne viene misurata l’efficacia. |
| Rapporto sulla sicurezza interna | Il rapporto sulla sicurezza interna descrive gli aspetti tecnici e organizzativi dell’impianto nucleare. Esso costituisce la base per la valutazione continua della sicurezza. Per un deposito in strati geologici profondi, il documento include in particolare la prova della sicurezza a lungo termine dopo la chiusura del deposito. |
|---|---|
| Rapporto sulla sicurezza esterna | Il rapporto sulla sicurezza interna concernente gli impianti nucleari descrive lo stato attuale delle misure sulla sicurezza interna secondo le direttive dell’IFSN. Il rapporto sulla sicurezza interna deve essere archiviato. |
| Specifiche tecniche | Le specifiche tecniche contengono prescrizioni per l’esercizio dell’impianto nucleare e dei suoi sistemi di sicurezza, compresi i criteri tecnici per l’arresto dell’impianto. |
| Programma di controlli periodici | Il programma descrive i controlli periodici delle componenti sotto pressione e dei sistemi delle classi di sicurezza 1–4. |
| Programma di sorveglianza dell’invecchiamento | Il programma di sorveglianza dell’invecchiamento descrive lo stato e la sorveglianza delle componenti meccaniche ed elettriche nonché degli edifici dell’impianto nucleare. |
| Prescrizioni d’esercizio e in caso di incidenti | Le prescrizioni d’esercizio e in caso di incidenti disciplinano il sicuro esercizio dell’impianto, in particolare durante l’esercizio normale e in caso di incidenti secondo l’articolo 8. |
| Supporti decisionali per la gestione degli incidenti | I supporti decisionali per la gestione degli incidenti forniscono un aiuto nella lotta agli incidenti in cui possono essere liberate sostanze radioattive in misura inammissibile. |
| APS aggiornata specifica all’impianto | Per una centrale nucleare l’APS aggiornata e specifica all’impianto include per tutte le condizioni d’esercizio determinanti in particolare: a. un’analisi probabilistica degli incidenti secondo l’articolo 8 provocati da eventi interni o esterni e in occasione dei quali possono essere liberate sostanze radioattive; b. una valutazione quantitativa dei provvedimenti contro simili incidenti; c. una valutazione quantitativa del rischio di una liberazione di sostanze radioattive in misura pericolosa (rischio di rilascio). |
| Descrizioni tecniche | Le descrizioni tecniche contengono in particolare schemi, disegni, documentazione dell’impianto con base di progettazione, piani di costruzione, programmi per la manutenzione, liste delle componenti, piani di zona nonché altre descrizioni tecniche che illustrano l’attuale stato dell’impianto. |
| Dati operativi | I dati operativi forniscono informazioni sull’andamento dell’esercizio. Comprendono in particolare dati d’esercizio, misurazioni d’esercizio, parametri d’esercizio dell’impianto, controlli dell’intensità di dose ambientale e della contaminazione nonché la sorveglianza dei dintorni dell’impianto e le analisi dei materiali d’esercizio e delle scorie solidi, liquidi o gassosi. |
|---|---|
| Libro di servizio a turni | Nel libro di servizio ai turni vengono riportati i nomi e la ripartizione dei compiti dei collaboratori del servizio a turni nonché importanti eventi relativi all’esercizio e importanti operazioni di comando, come pure le divergenze constatate nei dati d’esercizio e nelle misurazioni importanti per la sicurezza. |
| Diario di guardia | Nel diario di guardia vengono riportati i nomi e le ripartizioni dei compiti dei collaboratori del gruppo di guardia nonché i controlli di routine, l’attività di pattugliamento, le osservazioni e gli eventi straordinari, nonché i contatti con i servizi esterni. |
(art. 24, 26, 28, 29, 40)
Le domande relative al rilascio di licenze e nullaosta per impianti nucleari devono essere corredate dei documenti di cui ai numeri 1 e 2, poiché importanti per valutare la domanda specifica.I documenti principali sono indicati al numero 2.
Legenda per la tavola al numero 1: G impianto nella sua globalità R tecnica dei reattori B tecnica delle costruzioni S tecnica dei sistemi M ingegneria meccanica E elettrotecnica e strumentazione di controllo U radioprotezione, scorie e protezione in caso d’emergenza D sicurezza esterna P organizzazione d’esercizio e personale SA sistemi delle classi di sicurezza 1, 2, 3 e 1E SB sistemi della classe di sicurezza 4 e sistemi 0E relativi alla sicurezza MA equipaggiamenti meccanici che hanno determinanti per il primo nullaosta di costruzione, ad es. recipiente in pressione del reattore, contenitore di sicurezza in acciaio, condutture del circuito primario, generatori di vapore, pressurizzatore, pompe di ricircolo del circuito primario MB altri equipaggiamenti meccanici delle classi di sicurezza 1–4.
| Settore specia- listico Domanda per | G | R | B | S | M | E | U | D | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Licenza di costruzione rispettivamente nullaosta relativo al concetto (in caso di modifiche) | G1 | R1/R2 | B1 | S1 | M1 | E1 | U1 | D1 | P1 |
| Primo nullaosta di costruzione rispettivamente nullaosta delle specifiche di progettazione | G2 | B2 e B3 per la 1aparte dell’edi-ficio | S2 per SA | M2 per MA | E2 | U2 | P2 | ||
| Altri nullaosta di costruzione (edifici o parti di edifici) | B2/B3 | S2 per SB (se rilevante dal profilo edile per la parte dell’edificio) | D2 | ||||||
| Nullaosta di fabbricazione | M2 per MB M3 | D3 | |||||||
| Nullaosta di montaggio | S2 per SB S3 per SA | E3 | U3 | ||||||
| Licenza di esercizio | G3 | R3 | P3 | ||||||
| Nullaosta di messa in esercizio e per l’esercizio in potenza o per l’esercizio continuativo | G4 | R4 | B4 | S4 | M4 | E4 | U4 | D4 | P4 |
| G Impianto nella sua globalità | |||
|---|---|---|---|
| G1 | G2 | G3 | G4 |
| Concetti d’impianto/ Basi di progettazione | Progettazione e disposizione dell’impianto | Documentazione per la licenza d’esercizio | Documentazione per la messa in esercizio e l’esercizio continuativo |
| Rapporto sulla sicurezza per la licenza di costruzione APS per la licenza di costruzione Concetti per l’impianto nella sua globalità Specifiche di rischio Piani di disposizione per l’impianto Insieme dei regolamenti applicabili Concetto per la manutenzione e la sorveglianza dell’invecchiamento | Piani di costruzione e di disposizione degli edifici e degli equipaggiamenti principali Specifica delle condizioni nei dintorni Programmi di gestione della qualità dei fornitori principali | Programmi di messa in esercizio | Rapporto sulla garanzia della qualità per la costruzione e valutazione dei risultati Risultati dei test pre-esercizio e dei test nucleari di messa in esercizio |
| R Tecnica dei reattori | |||
|---|---|---|---|
| R1 | R2 | R3 | R4 |
| Basi di progettazione | Analisi di sicurezza provvisoria | Analisi di sicurezza definitiva | Valutazione della messa in esercizio nucleare |
| Progettazione degli elementi di combustibile Progettazione provvisoria del nocciolo Definizione degli incidenti e dei limiti di sicurezza | Definizione delle condizioni quadro importanti Analisi delle condizioni d’esercizio e degli incidenti determinanti per la progettazione e delle loro ripercussioni sull’impianto e sui dintorni | Ipotesi, modelli di calcolo riguardo al comportamento delle sostanze radioattive Analisi degli incidenti e delle loro ripercussioni Analisi degli incidenti e specificazioni tecniche Programmi di messa in esercizio Progettazione definitiva del nocciolo | Valutazione dei test di messa in esercizio e dei loro risultati |
| B Tecnica delle costruzioni | |||
|---|---|---|---|
| B1 | B2 | B3 | B4 |
| Basi di progettazione | Progettazione dell’edificio | Progettazione ed esecuzione di parti di edificio | Documentazione edilizia |
| Classificazione degli edifici Conversione delle specifiche di rischio in parametri ingegneristici Caratteristiche del terreno Concetto per la protezione delle acque sotterranee Basi di progettazione Requisiti per le pareti di schermatura | Specifiche di progettazione/Criteri di misurazione Ipotesi di carico Modellazione dei sostegni/prestatica Dimensioni principali Spettri di comportamento dei piani Requisiti in materia di ermeticità, protezione delle acque sotterranee, drenaggio, protezione contro i fulmini e protezione contro gli incendi Concezione di fortificazione | Misurazioni della statica di dettaglio e prova della tensione ovvero prova di solidità e di utilizzabilità Sviluppo costruttivo Piani di cassaforma e di armatura Verifica delle procedure Speciali requisiti in materia di fabbricazione Piani di controllo della qualità | Documentazione dell’esecuzione dei lavori (atti delle costruzioni) Relazione sulla garanzia della qualità Rapporto di controllo edilizio degli esperti Programmi di manutenzione |
| S Tecnica dei sistemi | |||
|---|---|---|---|
| S1 | S2 | S3 | S4 |
| Concetti per i sistemi | Progettazione dei sistemi | Esecuzione dei sistemi | Messa in esercizio dei sistemi |
| Classificazione dei sistemi/ Concetti per i sistemi Specifiche provvisorie dei sistemi Piani di connessione dei sistemi Schemi di funzionamento Liste dei componenti, meccanici ed elettrici Valutazione della sicurezza in caso di modifiche dell’impianto | Specifiche definitive dei sistemi inclusi dati tecnici Piani di disposizione Piani di connessione dei sistemi Schemi di funzionamento Lista dei componenti, meccanici | Descrizioni dei sistemi inclusa analisi delle interazioni dei sistemi Schemi logici Lista dei componenti, elettrici | Prescrizioni per i test pre-esercizio Risultati dei test sui sistemi Prescrizioni per i test periodici di funzionamento dei sistemi e dei componenti Piani definitivi di connessione dei sistemi e schemi di funzionamento |
| M Ingegneria meccanica | |||
|---|---|---|---|
| M1 | M2 | M3 | M4 |
| Basi di progettazione | Progettazione | Esecuzione | Messa in esercizio e documentazione |
| Regolamenti e prescrizioni edili applicabili Formazione costruttiva Scelta dei materiali per i componenti principali | Specifiche di progettazione Disegni d’insieme di componenti rilevanti per la sicurezza Programmi per prove o qualifiche speciali | Documenti su esami preliminari per la costruzione e la fabbricazione come eseguiti dal fabbricante dei componenti rilevanti per la sicurezza Programma di base per i test | Risultati di particolari test di omologazione e qualificazione Documentazione finale su fabbricazione delle componenti, test di base, controllo del montaggio finale e garanzia della qualità Analisi della tensione Programma dei test periodici Rapporto di controllo edilizio Programmi di manutenzione |
| E Elettrotecnica e strumentazione di controllo | |||
|---|---|---|---|
| E1 | E2 | E3 | E4 |
| Basi degli equipaggiamenti elettrici | Progettazione | Prove dell’esecuzione | Messa in esercizio e documentazione |
| Tecnica da applicare ai componenti principali e alla strumentazione di controllo Suddivisione dei componenti in treni Basi di progettazione delle componenti 1E Regolamenti applicabili Procedura di qualifica per pezzi singoli e di serie | Specifiche e schede dati Prescrizioni per le qualifiche | Risultati delle qualifiche Programmi di test per la messa in esercizio di componenti speciali | Risultati dei test Documentazione tecnica Rapporto sulla garanzia della qualità Programmi di manutenzione |
| U Radioprotezione, gestione delle scorie, protezione in caso d’emergenza | |||
|---|---|---|---|
| U1 | U2 | U3 | U4 |
| Criteri di progettazione e concetti | Progettazione di equipaggiamenti radiologici | Prova dell’esecuzione | Messa in esercizio e documentazione |
| Concetti per zone radiologiche, schermatura, sorveglianza dei dintorni, sorveglianza dei locali, dei sistemi e delle emissioni, protezione in caso d’emergenza, acque di scarico Procedura di condizionamento delle scorie Immagazzinamento intermedio delle scorie | Specifiche di progettazione Stima della dose collettiva dovuta all’esercizio, all’esecuzione dei test periodici e alle fasi d’arresto del reattore | Verbali di test e di collaudo Risultati di test particolari Formazione e perfezionamento del personale di sorveglianza | Programmi d’esercizio, di test e di manutenzione |
| D Sicurezza esterna | |||
|---|---|---|---|
| D1 | D2 | D3 | D4 |
| Basi di progettazione (Concetto per la sicurezza esterna) | Specifiche di progettazione (per costruzioni, sistemi e componenti) | Documentazione d’esecuzione (per equipaggiamenti della sicurezza esterna) | Documentazione d’esercizio (per la messa in esercizio) |
| Analisi delle minacce Documentazione del progetto (piano di situazione, piani di costruzione, programma edilizio ecc.) Basi per zone di sicurezza, andamento delle barriere di sicurezza esterna, accessi e vie di fuga, sicurezza durante la costruzione e l’esercizio Organizzazione della sicurezza esterna (direzione e comunicazione, equipaggiamenti e armamenti) Formazione e perfezionamento | Specifiche (piani di costruzione e disposizione, penetrazioni, condotte, ventilazione, mezzi di comunicazione, schemi di funzionamento e di svolgimento, approvvigionamento energetico, certificati dei controlli) Regolamento per la sicurezza esterna Elenchi degli obblighi del personale addetto alla sicurezza esterna | Piani di esecuzione Prescrizioni per la messa in esercizio | Test di funzionamento e collaudo degli equipaggiamenti della sicurezza esterna Verbali di test e di collaudo Formazione della guardia d’esercizio Integrazione nel rapporto sulla sicurezza esterna |
| P Organizzazione d’esercizio a livello di personale | |||
|---|---|---|---|
| P1 | P2 | P3 | P4 |
| Concetti organizzativi e per l’impiego del personale | Struttura dell’organizzazione | Prova della competenza professionale | Determinazioni per l’esercizio continuativo |
| Struttura organizzativa Effettivo del personale Formazione e impiego del personale durante la fase di costruzione Concezione di formazione e perfezionamento | Principi organizzativi Elenchi degli obblighi Programma di formazione per la messa in esercizio Documenti provvisori sull’esercizio, regolamenti, processi di lavoro | Idoneità e competenza professionale del personale, con compiti dirigenziali e obbligo di licenza, addetto alla protezione contro le radiazioni e del personale rimanente | Effettivo del personale Programma di formazione e perfezionamento per l’esercizio permanente |
Gli equipaggiamentimeccanici vengono suddivisi in quattro classi di sicurezza in funzione della loro importanza per la sicurezza nucleare e per la radioprotezione:
Gli equipaggiamenti elettrici vengono suddivisi in due classi di sicurezza in funzione della loro importanza per la sicurezza nucleare:
Gli equipaggiamenti elettrici e meccanici vengono suddivisi in 2 classi di terremoti (EK) a secondo della loro funzione di sicurezza,:
Le costruzioni vengono suddivise in due classi di fabbricati nucleari (BK) in funzione della loro importanza per la sicurezza nucleare e per la radioprotezione:
(art. 37)
| Rapporto | Contenuto/termine d’inoltro | Periodicità |
|---|---|---|
| Rapporto annuo sulla sicurezza interna | Rapporto degli impianti nucleari con una sintesi e una valutazione riguardanti in particolare l’esercizio e la sicurezza interna, lo stato dell’impianto, le modifiche specifiche al sito, l’organizzazione e il personale, la radioprotezione, le scorie radioattive, la situazione radiologica e le conoscenze derivanti dall’evoluzione della scienza e della tecnica. Il rapporto comprende altresì i risultati delle valutazioni sistematiche della sicurezza interna e informa sulle questioni pendenti presso l’IFSN, su eventi e riscontri, su modifiche come pure su lavori di manutenzione. Da inoltrare al più tardi entro il 1° marzo dell’anno successivo. | Anno civile |
| Rapporto annuo sulla sicurezza esterna | Rapporto degli impianti nucleari con le indicazioni essenziali relative all’organizzazione della sicurezza esterna e una sintesi di tutti gli eventi registrati nell’anno trascorso nell’ambito della sicurezza esterna. Il rapporto informa in particolare su personale e organizzazione della sicurezza esterna, interventi speciali della guardia d’esercizio, ricorso a ditte terze per compiti di sorveglianza, esperienze nel settore della sicurezza esterna durante le fasi di arresto del reattore per lavori di revisione, frequenza e risultati di verifiche e di test di funzionamento dei dispositivi di sicurezza esterna, mancato funzionamento di importanti componenti di sicurezza esterna, modifiche edilizie, eventi e riscontri particolari, statistica sui movimenti nelle zone di sicurezza. Il rapporto deve essere classificato. Da inoltrare al più tardi entro il 1° marzo dell’anno successivo. | Anno civile |
| Rapporto trimestrale | Rapporto del deposito centrale intermedio, del deposito in strati geologici profondi e dell’Istituto Paul Scherrer in particolare su dosi individuali, dosimetria degli impianti e dell’area di ubicazione, rilascio di sostanze radioattive attraverso l’aria e le acque di scarico, sorveglianza dei dintorni, scorie radioattive, campagne di condizionamento, eventi e riscontri, modifiche e lavori di manutenzione. Da inoltrare al più tardi entro la fine del mese successivo al trimestre. | Trimestrale |
| Rapporto mensile | Rapporto delle centrali nucleari sull’esercizio dell’impianto con analisi comparative rispetto ai mesi precedenti (trend), in particolare su esercizio, sicurezza interna, chimica, radioprotezione con dati sulla dosimetria individuale, rilascio di sostanze radioattive, scorie radioattive, eventi e riscontri, organizzazione, personale e formazione, così come su progetti, analisi, osservazioni dedotte dalle esperienze d’esercizio, eventi registrati in impianti analoghi, attività e risultati dei lavori di manutenzione. Da inoltrare al più tardi entro la fine del mese successivo. | Mensile |
| Rapporto di revisione – Tecnica | Rapporto delle centrali nucleari con descrizione e valutazione di tutte le misure importanti per la sicurezza interna, dei risultati e delle conoscenze derivanti dalle attività svolte durante la revisione dell’impianto. Da inoltrare: a. prima versione: 4 giorni lavorativi prima della data prevista per la ripresa dell’esercizio dell’impianto; b. rapporto completo: al più tardi entro 3 mesi dalla ripresa dell’esercizio dell’impianto. | Ad ogni revisione dell’impianto |
| Rapporto di revisione – Radioprotezione | Rapporto delle centrali nucleari sulla revisione, con indicazioni dettagliate sulle misurazioni di radioprotezione effettuate e le conclusioni che da queste se ne possono trarre, così come una loro valutazione da parte del gestore della centrale con proposte per ulteriori misure di riduzione delle dosi. Da inoltrare al più tardi entro 3 mesi dalla ripresa dell’esercizio dell’impianto. | Ad ogni revisione dell’impianto |
| Rapporto di revisione – Fisica | Rapporto delle centrali nucleari con i risultati e la valutazione delle misurazioni fisiche sul reattore a vari livelli di potenza eseguite in occasione della sua ripartenza dopo la revisione. Da inoltrare: a. risultati delle misurazioni a potenza zero e alla ripartenza prima della risalita oltre il 5 % di potenza nominale; b. rapporto completo: al più tardi entro 3 mesi dalla ripresa dell’esercizio dell’impianto. | Ad ogni revisione dell’impianto |
| Rapporto sulla dosimetria | Rapporto degli impianti nucleari con dati sulle dosi collettive, la ripartizione delle dosi, le dosi individuali e le dosi collettive specifiche per ogni genere di attività lavorativa. Da inoltrare al più tardi entro il 1° marzo dell’anno successivo. | Anno civile |
| Rapporto sulla sorveglianza dei dintorni | Rapporto delle centrali nucleari, del deposito centrale intermedio, del deposito in strati geologici profondi e dell’Istituto Paul Scherrer, con dati sul rilascio di sostanze radioattive e sulla sorveglianza della radioattività e della radiazione diretta nei dintorni dell’impianto. Può essere integrato nel rapporto mensile o trimestrale. Da inoltrare al più tardi entro la fine del mese successivo al trimestre. | Trimestrale |
| Rapporto sulle sorgenti radioattive | Rapporto degli impianti nucleari con un elenco di tutte le sorgenti radioattive presenti nell’impianto. Da inoltrare al più tardi entro il 1° marzo dell’anno successivo. | Anno civile |
| Rapporto sull’esame approfondito della sicurezza | Rapporto delle centrali nucleari sull’esame periodico della sicurezza con i relativi risultati e una loro valutazione. Da inoltrare conformemente alle istruzioni dell’IFSN. | Ogni 10 anni |
| Dati relativi all’indisponibilità di sistemi e componenti | Rapporto delle centrali nucleari sulle indisponibilità dei componenti importanti per il rischio considerati dal modello APS, contenente per evento data e durata dell’indisponibilità, denominazione dei componenti coinvolti e breve descrizione delle cause dell’indisponibilità. Da inoltrare al più tardi entro il 1° marzo dell’anno successivo. | Anno civile |
| Elenco delle modifiche dell’impianto rilevanti per l’APS | Rapporto delle centrali nucleari con un elenco delle modifiche dell’impianto che potrebbero essere rilevanti per l’APS, ma non ancora considerate dal modello APS. Da inoltrare al più tardi entro il 1° marzo dell’anno successivo. | Anno civile |
(art. 21 e 38)
| Rapporto | Contenuto | Periodicità |
|---|---|---|
| Rapporto d’evento | Rapporto su eventi e riscontri prodottisi nell’impianto e contenente: a. classificazione in base ai criteri sottostanti, descrizione sintetica dell’evento o del riscontro e conclusioni al momento note; b. stato dell’impianto prima dell’evento o al momento del riscontro; c. svolgimento dell’evento e risposta dell’impianto o genere di riscontro; d. causa dell’evento o del riscontro; e. misure immediate; f. allegati. | Ad ogni evento o riscontro che soggiace all’obbligo di notifica |
| Rapporto sulle misure successive | Rapporto su eventi e riscontri prodottisi nell’impianto e contenente: a. misure successive; b. valutazione dell’importanza per la sicurezza; c. allegati. | Ad ogni evento o riscontro che soggiace all’obbligo di notifica |
Eventi e riscontri di cui agli articoli 21 capoverso 1 e 38 capoverso 3 lettere a e c vanno classificati come segue.
| Classe | Criteri |
|---|---|
| Emergenza generale (General Emergency) | Evento che costituisce un serio rischio radiologico attuale o previsto per i dintorni e che rende assolutamente necessaria la preparazione o l’attuazione di misure di protezione in prossimità degli impianti nucleari. |
| Emergenza nell’area del sito (Site Area Emergency) | evento che potrebbe trasformarsi in un’emergenza generale o che rappresenta un serio rischio radiologico nell’area del sito. È possibile un rischio radiologico futuro (previsto) per i dintorni che rende necessario l’intervento dello stato maggiore d’emergenza dell’impianto nucleare e di organizzazioni d’emergenza esterne. |
| Allerta (Alert) | Evento che conduce a un abbassamento notevole del grado di protezione per il personale addetto all’esercizio o che potrebbe trasformarsi in un’emergenza nell’area del sito o in un’emergenza generale e, a seconda dell’evento, potrebbe richiedere anche l’intervento dello stato maggiore d’emergenza o di stati maggiori ristretti dell’impianto nucleare. |
| Evento che soggiace all’obbligo di notifica | Evento o riscontro significativo per la sicurezza nucleare, ma che non rappresenta un’emergenza. |
Gli eventi e i riscontri di cui all’articolo 21 capoverso 1 e all’articolo 38 capoverso 3 lettere a e c devono inoltre essere classificati in base alla scala internazionale degli eventi INES dell’AIEA (cfr. INES User’s Manual edizione 2008, AIEA, Vienna 2009).
| Livello | Denominazione | Criteri |
|---|---|---|
| 7 | Incidente grave | – Rilascio nei dintorni dell’impianto di gran parte dell’inventario del nocciolo, sotto forma di una miscela di sostanze radioattive a breve e lunga vita media (in quantità radiologicamente equivalenti a più di 50 000 TBq di iodio 131). |
| 6 | Incidente serio | – Rilascio nei dintorni dell’impianto di sostanze radioattive (in quantità radiologicamente equivalenti a iodio 131 fra i 5000 e i 50 000 TBq). |
| 5 | Incidente con pericolo per i dintorni dell’impianto | – Rilascio nei dintorni dell’impianto di sostanze radioattive (in quantità radiologicamente equivalenti a iodio 131 fra i 500 e i 5000 TBq). – Grave danneggiamento del nocciolo e rilascio di una grande quantità di radioattività all’interno dell’impianto. |
| 4 | Incidente senza pericolo significativo per i dintorni dell’impianto | – Rilascio nei dintorni dell’impianto di sostanze radioattive in quantità superiore ai limiti consentiti che comporta per le persone più esposte alle radiazioni una dose dell’ordine di alcuni millisievert. – Danneggiamento parziale del nocciolo del reattore dovuto a cause meccaniche o a fusione. – Irradiazione del personale risultante in un’alta probabilità di decesso a breve termine. |
| 3 | Avaria seria | – Rilascio nei dintorni dell’impianto di sostanze radioattive in quantità superiore ai limiti consentiti che comporta per le persone più esposte alle radiazioni una dose dell’ordine di alcuni decimi di millisievert. – Irradiazione del personale tale da rendere verosimili patologie acute da radiazioni. Grave contaminazione nell’impianto. – Avarie che, in concomitanza con l’ulteriore fallimento di sistemi di sicurezza, potrebbero portare ad incidenti; oppure una situazione in cui i sistemi di sicurezza non sarebbero in grado di evitare un incidente, nel caso in cui si verificassero certi eventi iniziatori. |
| 2 | Avaria | – Evento o riscontro caratterizzato da importanti disfunzioni dei sistemi di sicurezza ma con un sufficiente margine di sicurezza da ovviare anche ad ulteriori fallimenti. Eventi e riscontri del livello 1, ma che fanno intravedere in aggiunta significative lacune organizzative o relative alla cultura della sicurezza. – Evento con un’irradiazione del personale maggiore della dose limite annua. Diffusione significativa di radioattività all’interno dell’impianto non prevedibile in base alla progettazione. |
| 1 | Anomalia | – Anomalia non prevista dalle condizioni di esercizio prescritte. Piò essere riconducibile al mancato funzionamento di equipaggiamenti, a errori umani o a lacune procedurali. Evento o riscontro senza conseguenze dirette sulla sicurezza, ma caratterizzato da notevoli lacune organizzative o relative alla cultura della sicurezza. |
| 0 | Eventi e riscontri non significativi per la sicurezza | Esempi: singoli errori all’interno di un sistema ridondante constatati in occasione di test periodici, arresto automatico del reattore con risposta normale dell’impianto, perdite entro i limiti d’esercizio previsti. Tutti gli esempi sono da considerarsi senza grandi implicazioni per la cultura della sicurezza. |
Per gli eventi e i riscontri di cui all’articolo 21 capoverso 1 e all’articolo 38 capoverso 3 lettere a e c e per altri eventi deve essere valutato se esiste un interesse pubblico.
Scadenze per la notifica e il rapporto:
| Sicurezza nucleare | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| S Emergenza generale | A Emergenza nell’area del sito | B Allerta | M Evento che soggiace all’obbligo di notifica | Ö Evento d’interesse pubblico | |
| Notifica telefonica (prima informazione) | immediatamente | immediatamente | immediatamente | 24 ore1 | immediatamente2 |
| Conferma scritta della notifica | secondo i dettami dell’organizzazione di emergenza dell’IFSN | secondo i dettami dell’organizzazione di emergenza dell’IFSN | secondo i dettami dell’organizzazione di emergenza dell’IFSN | 24 ore1 | entro 2 ore dopo la prima informazione |
| Rapporto d’evento | 36 ore | 36 ore | 10 giorni | 30 giorni | Rapporto mensile3 |
| Rapporto sulle misure successive | Secondo le esigenze | Secondo le esigenze | 30 giorni | 30 giorni | Rapporto mensile3 |
| 1 Entro 24 ore, fra le 08:00 e le 17:00. | |||||
| 2 Se sussiste un obbligo di notifica sia a causa dell’importanza per la sicurezza nucleare, sia a causa dell’interesse pubblico, vige la scadenza più breve. | |||||
| 3 Nel rapporto trimestrale o annuo, se non è necessario un rapporto mensile |
(art. 81)
Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:
…63
RS 732.1 ↩
RS 814.501 ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 7 dic. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 183). ↩
RS 814.501 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 7 dic. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 183). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 7 dic. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 183). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 7 dic. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 183). ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 12 dell’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5747). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 280). ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 12 dell’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5747). ↩
Introdotta dall’all. 8 n. 1 dell’O del 3 giu. 2016 sul controllo dei beni a duplice impiego, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2195). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7107). ↩
Nuovo testo giusta l’art. 21 cpv. 2 dell’O del 25 mar. 2015 sulla responsabilità civile in materia nucleare, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 860). ↩
Introdotta dall’art. 21 cpv. 2 dell’O del 25 mar. 2015 sulla responsabilità civile in materia nucleare, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 860). ↩
RS 732.44 ↩
Introdotta dall’art. 21 cpv. 2 dell’O del 25 mar. 2015 sulla responsabilità civile in materia nucleare, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 860). ↩
RS 732.441 ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 12 dell’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5747). ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 12 dell’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5747). ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 12 dell’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5747). ↩
^^^RS^ ^ 814.501 ^ ↩
Nuovo testo giusta l’all. 11 n. 4 dell’O del 26 apr. 2017 sulla radioprotezione, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4261). ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 12 dell’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5747). ↩
Abrogata dalla cifra I dell’O del 1° nov. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7107). ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 12 dell’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5747). ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 12 dell’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5747). ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 12 dell’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5747). ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 12 dell’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5747). ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 12 dell’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5747). ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 12 dell’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5747). ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 12 dell’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5747). ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 12 dell’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5747). ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 12 dell’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5747). ↩
RS 128.31 ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 12 dell’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5747). ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 12 dell’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5747). ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 12 dell’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5747). ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 12 dell’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5747). ↩
Abrogata dalla cifra I dell’O del 31 mag. 2024, con effetto dal 1° lug. 2024 (RU 2024 280). ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 12 dell’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5747). ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 12 dell’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5747). ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 12 dell’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5747). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 7 dic. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 183). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 7 dic. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 183). ↩
RS 814.501 ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 12 dell’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5747). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 7 dic. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 183). ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 12 dell’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5747). ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 12 dell’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5747). ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 12 dell’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5747). ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 12 dell’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5747). ↩
RS 814.501 ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 7 dic. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 183). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 765). ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 12 dell’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5747). ↩
Abrogato dall’all. n. 12 dell’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5747). ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 12 dell’O del 12 nov. 2008 sull’Ispettorato federale della sicurezza nucleare, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5747). ↩
[RU 1979 972] ↩
[RU 1989 2476] ↩
[RU 1984 209; 1987 546,1484; 1991 1450; 1993 901all. n. 10; 1994 140; 1995 4959; 1996 208art. 2 lett. g,2243cifra I n. 65; 1997 2128; 2002 349cifra I art. 29] ↩
[RU 1983 283] ↩
RS 814.501 ↩
Le mod. possono essere consultate allaRU 2005 601. ↩