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725.14 ΓÇó Legge federale concernente il transito stradale nella regione alpina
725.14LTSFederal Act1 gen 1995
(LTS)
del 17 giugno 1994 (Stato 1° settembre 2016)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l’articolo 84 della Costituzione federale1;2
visto il messaggio del Consiglio federale del 4 maggio 19943,
decreta:
La presente legge disciplina l’esecuzione dell’articolo 84 capoverso 3 della Costituzione federale sulla capacità delle strade di transito nella regione alpina.
Sono strade di transito nella regione alpina esclusivamente:
Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 19954