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721.832•Ordinanza sulla parte del canone per i diritti d’acqua
721.832Federal Council Ordinance1 mag 1997
del 16 aprile 1997 (Stato 1° maggio 1997)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 49 capoverso 1 della legge federale del 22 dicembre 19161sull’utilizzazione delle forze idriche (LUFI),
ordina:
PL= potenza lorda in kW; E = produzione media prevista in kWh in virtù della Statistica degli impianti idroelettrici della Svizzera.
L’Ufficio federale esegue la presente ordinanza.
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