Ordinanza sulla parte del canone per i diritti d’acqua

721.832Federal Council Ordinance1 mag 1997

del 16 aprile 1997 (Stato 1° maggio 1997)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 49 capoverso 1 della legge federale del 22 dicembre 19161sull’utilizzazione delle forze idriche (LUFI),

ordina:

Art. 1 Importo
  1. Ogni anno, l’Ufficio federale dell’energia (Ufficio federale)2calcola la parte del canone per i diritti d’acqua destinata a garantire il versamento delle indennità di compensazione di cui all’articolo 22 capoversi 3 a 5 LUFI (parte del canone per i diritti d’acqua - PCA), in modo da assicurare la copertura delle indennità di compensazione dovute dalla Confederazione.
  2. La parte del canone per i diritti d’acqua è calcolata nel modo seguente:
Art. 2 Calcolo
  1. La parte del canone per i diritti d’acqua è riscossa sulla potenza lorda complessiva per la quale nel Cantone sono dovuti il canone per i diritti d’acqua o una prestazione corrispondente.
  2. È determinante la potenza lorda dell’anno precedente, stabilita dal Cantone secondo il diritto cantonale; detta potenza va comunicata annualmente all’Ufficio federale entro la fine di febbraio.
  3. Se il Cantone non stabilisce alcuna potenza lorda, l’Ufficio federale la determina nel modo seguente:

PL= potenza lorda in kW; E = produzione media prevista in kWh in virtù della Statistica degli impianti idroelettrici della Svizzera.

Art. 3 Esecuzione

L’Ufficio federale esegue la presente ordinanza.

Art. 4 Disposizioni finali
  1. La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 1997.
  2. La parte del canone per i diritti d’acqua è riscossa per il 1997pro rata temporis con quella per il 1998.

Footnotes

  1. RS 721.80

  2. La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1 ).