Decreto federale
721.325Federal Decree Subject To Optional Referendum (Treaties)15 feb 1958Apri la fonte →
721.325
che approva la convenzione tra la Svizzera e l’Italia relativa alla regolazione del lago di Lugano, come pure l’assegnazione di un sussidio al Cantone Ticino
del 7 dicembre 1956 (Stato 15 febbraio 1958)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera;
visto gli articoli 85 numero 5 e 23 della Costituzione federale;
visto la domanda del 26 giugno 1953 del Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone del Ticino;
visto il messaggio del Consiglio federale del 25 maggio 1956,
decreta:
Il Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone del Ticino assume tutti gli obblighi derivanti alla Svizzera da la costruzione, la manutenzione, il rinnovo e le modifiche eventuali delle opere necessarie alla regolazione del lago di Lugano, come pure quelli inerenti all’esercizio dello sbarramento.
Ove sia necessario, il Consiglio federale ha la facoltà di concedere al Cantone Ticino il diritto d’espropriazione, conformemente alla legge federale del 20 giugno 1930sull’espropriazione, per i lavori da eseguirsi su territorio svizzero.
Data dell’entrata in vigore: 15 febbraio 1958
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