721.312
Decreto federale che accorda al Cantone di Berna un sussidio per la costruzione di una nuova diga a Nidau‑Port
del 20 settembre 1935 (Stato 20 settembre 1935)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l’articolo 23 della Costituzione federalee l’articolo 16 della legge federale del 22 dicembre 1916sull’utilizzazione delle forze idrauliche;
visto il messaggio del Consiglio federale del 2 agosto 1935,
decreta:
Sussidio federale
Art. 1
- Al Cantone di Berna è accordato un sussidio federale per la costruzione di una nuova diga a Nidau-Port. Questo sussidio non potrà superare l’importo di fr. 1 720 000 ed è fissato al 40 per cento delle spese effettive, previste di fr. 4 300 000.
- Il sussidio sarà pagato solo se potranno essere procurati i fondi necessari. In questo caso esso sarà versato mediante acconti annuali, a mano a mano che avanzeranno i lavori. Questi acconti non dovranno essere superiori a fr. 700 000.
- Un primo acconto di fr. 320 000 al massimo potrà essere concesso già nel 1935, se antecedentemente sia assicurata la copertura finanziaria del sussidio.
- Tutti i contributi che fossero versati dalle Officine dell’Aar alle spese di costruzione della diga restano acquisiti alla Confederazione.
Regolamento per l’uso della diga
Art. 2
Il Consiglio federale stabilirà, sentiti i Cantoni rivieraschi, il regolamento per l’uso della diga.
Progetto della diga
Art. 3
- La nuova diga sul canale di Nidau-Büren, a valle della foce della vecchia Thièle, sarà costrutta secondo il progetto allestito nel 1934/35 dalla Direzione dei lavori pubblici del Cantone di Berna.
- Se essa sarà completata con la costruzione di un ponte con strada, le spese per quest’ultimo saranno interamente a carico del Cantone di Berna.
Esecuzione dei lavori
Art. 4
- Il Cantone di Berna assumerà e dirigerà l’esecuzione dei lavori. Durante la costruzione della diga il livello minimo e quello massimo delle acque dei laghi del Giura, nonchè il regime dell’Aar, non potranno essere peggiorati per rapporto alle condizioni attuali.
- I lavori di costruzione dovranno essere incominciati nel termine di un anno a decorrere dal momento in cui sarà assicurata la copertura finanziaria del sussidio federale; la durata dei lavori non dovrà oltrepassare quattro anni.
- Durante la costruzione non potrà essere apportata alcuna modificazione essenziale al progetto del 1934/35 senza il consenso del Dipartimento federale delle poste e delle ferrovie. Saranno prese tutte le misure che permettano di semplificare la costruzione e di diminuirne le spese, per quanto esse non nuocciano alla stabilità della diga, all’uso di essa e alla sua manutenzione.
- La diga attuale sarà completamente demolita, ultimati che siano i lavori.
- Alla chiusura dei conti, il Cantone di Berna consegnerà i principali piani d’esecuzione al Dipartimento federale delle poste e delle ferrovie.
Esercizio
Art. 5
- Il Cantone di Berna assicurerà, a sue spese, il servizio della diga, in conformità del regolamento da emanarsi dal Consiglio federale. Le autorità federali eserciteranno l’alta sorveglianza e vigileranno all’osservanza delle convenzioni conchiuse coi Cantoni interessati.
- Il Cantone di Berna si incaricherà, parimente a sue spese, del servizio della chiusa di navigazione. Questa potrà essere utilizzata gratuitamente da chiunque, durante tutto l’anno, da un’ora prima della levata a un’ora dopo il tramonto del sole. Il Cantone di Berna emanerà le prescrizioni di polizia per la navigazione attraverso la chiusa. Dette prescrizioni dovranno essere approvate dal Consiglio federale che sentirà i Cantoni interessati; esso potrà modificarle o completarle.
- Al servizio della diga e della chiusa dovrà provvedersi con personale specialmente addetto a questo lavoro.
Manutenzione
Art. 6
Il Cantone di Berna provvederà, a proprie spese, alla manutenzione della diga, della chiusa di navigazione, della scala dei pesci, nonchè delle opere di protezione delle rive congiunte alla diga. Le istallazioni dovranno trovarsi in perfetto stato in ogni tempo.
Opposizione e responsabilità
Art. 7
Spetta al Canton Berna di liquidare, a sue spese, le opposizioni fatte alla costruzione della diga, nonchè le domande di indennità relative agli effetti pregiudizievoli dell’opera o all’applicazione inesatta del regolamento per la diga.
Correzione delle acque del Giura
Art. 8
La manutenzione delle opere della correzione delle acque del Giura eseguite dal 1869 al 1891, incombe, come per lo innanzi, ai Cantoni.
Termine d’accettazione
Art. 9
È assegnato al Cantone di Berna il termine di tre mesi per dichiarare se accetta il presente decreto. Questo cesserà di avere effetto se l’accettazione non avrà luogo entro il detto termine.
Entrata in vigore ed esecuzione
Art. 10
- Il presente decreto, non rivestendo carattere obbligatorio generale, entra immediatamente in vigore.
- Il Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.