721.311
Decreto federale
che accorda un sussidio al Cantone di Zurigo per una correzione della Limmat e per la costruzione, a Zurigo, di una nuova diga per la sistemazione del livello delle acque del lago di Zurigo
del 24 giugno 1938 (Stato 24 giugno 1938)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l’articolo 23 della Costituzione federale;
vista la lettera ufficiale del Consiglio di Stato del Cantone di Zurigo del 15 luglio 1937;
visto il messaggio del Consiglio federale del 29 aprile 1938,
decreta:
Sussidio federale
Art. 1
- Al Cantone di Zurigo è accordato un sussidio per la correzione della Limmat e la costruzione di una diga di sistemazione a Zurigo. Questi lavori hanno per iscopo di abbassare gli alti livelli del lago di Zurigo, di garantire in generale una migliore sistemazione dei suoi livelli nell’interesse dei tre Cantoni rivieraschi, Zurigo, Svitto e San Gallo, e di favorire, lungo il tratto corretto, lo sviluppo edilizio della città di Zurigo.
- Questo sussidio è fissato al quaranta per cento delle spese effettive. Esso non potrà superare l’importo di 1 780 000 franchi, cioè il quaranta per cento del preventivo ammontare a 4 450 000 franchi.
- Esso sarà versato mediante acconti annuali non superiori a 700 000 franchi e a mano a mano che progrediscano i lavori.
- I Cantoni di Zurigo, Svitto e San Gallo si metteranno d’accordo circa la ripartizione delle spese dei lavori, previa deduzione del sussidio federale.
- Se l’Etzelwerk S.A. verserà un contributo finanziario ai lavori di sistemazione, alla Confederazione spetterà una parte dello stesso proporzionata al suo sussidio.
- Se durante il periodo di costruzione la vendita di immobili situati lungo il tratto della correzione della Limmat, procurerà al Cantone di Zurigo nuove entrate, la Confederazione e i Cantoni riceveranno quote proporzionate all’ammontare dei loro sussidi, purché quelle entrate risultino da opere sussidiate dalla Confederazione.
Progetto di correzione
Art. 2
I lavori di correzione e la diga di sistemazione saranno eseguiti secondo il progetto allestito nel 1935 dalla città di Zurigo. Le aperture della diga dovranno poter essere chiuse mediante impianti di soccorso; dovrà pure essere costruita una rampa d’approdo. Il progetto non potrà subire modificazioni importanti senza il consenso del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, nonché dei Cantoni di Svitto e di San Gallo.
Esecuzione dei lavori
Art. 3
- Il Cantone di Zurigo assumerà l’esecuzione dei lavori d’intesa con i Cantoni di Svitto e di San Gallo. Esso potrà incaricarne la città di Zurigo, ma anche se farà uso di questa facoltà, resterà responsabile verso la Confederazione.
- Il concorso per l’appalto dei lavori non sarà limitato al Cantone di Zurigo; esso si estenderà a tutta la Svizzera.
- La direzione dei lavori vigilerà affinché durante i lavori le condizioni di scolo del lago di Zurigo non peggiorino in misura notevole rispetto a quelle attuali. La sistemazione del livello del lago durante il periodo di costruzione avrà luogo secondo i principi contenuti nel regolamento provvisorio.
- Le opere che la città di Zurigo intende eseguire essa stessa in relazione con la sistemazione del lago dovranno essere adattate a questi lavori e non comprometterne gli effetti.
Manutenzione
Art. 4
Il Cantone di Zurigo risponde, di fronte alla Confederazione, del costante buono stato e del funzionamento sicuro dell’insieme degli impianti.
Uso
Art. 5
- Il Cantone di Zurigo, d’intesa con i Cantoni di Svito e di San Gallo, emanerà il «Regolamento per la sistemazione dei livelli delle acque del lago di Zurigo», che sarà sottoposto all’approvazione del Consiglio federale. Se i Cantoni non potessero mettersi d’accordo entro il termine fissato dal Consiglio federale, quest’ultimo emanerà esso stesso il regolamento. La sistemazione avrà luogo secondo i principi del regolamento provvisorio fino all’entrata in vigore del regolamento definitivo.
- Il Cantone di Zurigo assicurerà a sue spese il funzionamento della diga di sistemazione. Esso potrà incaricarne la città di Zurigo; ma risponderà di fronte alla Confederazione e agli altri Cantoni. Ogni mese esso fornirà ai Cantoni di Svitto e di San Gallo le indicazioni necessarie concernenti le posizioni delle chiuse della diga.
- La sistemazione dovrà apportare al regime delle acque solo modificazioni insensibili.
Termini
Art. 6
- I lavori dovranno essere incominciati nel termine di un annoa decorrere dal giorno in cui gli elettori del Cantone di Zurigo avranno votato il credito necessario; la durata dei lavori non dovrà oltrepassare quattro anni.
- È assegnato al Cantone di Zurigo il termine di dieci mesi per dichiarare se accetta il presente decreto. In caso contrario questo cesserà di avere effetto.
- Durante i lavori il Cantone di Zurigo invierà ciascun trimestre un rapporto sul loro avanzamento all’Ufficio federale dell’ambiente.
- Alla chiusura dei conti, il Cantone di Zurigo consegnerà i principali piani d’esecuzione al Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni.
Entrata in vigore ed esecuzione
Art. 7
- Il presente decreto, non essendo di carattere obbligatorio generale, entra immediatamente in vigore.
- Il Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.