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711.11 ΓÇó Ordinanza concernente i circondari federali di stima
711.11Federal Council Ordinance1 ago 1972
del 17 maggio 1972 (Stato 1° gennaio 2021)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 58 della legge federale del 20 giugno 19301sull’espropriazione.
ordina:
Il territorio della Confederazione è suddiviso nei seguenti circondari di stima: 1° circondario:2il Cantone di Ginevra e i seguenti distretti del Cantone di Vaud: Nyon, Morges, Losanna, Ouest lausannois; 2° circondario:3i seguenti distretti del Cantone di Vaud: Jura-Nord vaudois, Gros-de-Vaud, Broye-Vully, Lavaux-Oron, Riviera-Pays-d’Enhaut e i Comuni di lingua francese del Cantone di Friburgo; 3° circondario:4il distretto di Aigle nel Cantone di Vaud e i Comuni di lingua francese del Cantone del Vallese; 4° circondario:5i Comuni di lingua tedesca del Cantone del Vallese; 5° circondario:6il Cantone di Neuchâtel, i Comuni di lingua francese del Cantone di Berna e il Cantone del Giura (escluso Ederswiler); 6° circondario:7i Comuni di lingua tedesca dei Cantoni di Berna e Friburgo; 7° circondario:8i Cantoni di Basilea Città, Basilea Campagna, Soletta (escluso Olten-Gösgen) e il seguente Comune del Cantone del Giura: Ederswiler; 8° circondario:9il Cantone di Argovia e Olten-Gösgen nel Cantone di Soletta; 9° circondario:10i Cantoni di Lucerna, Obvaldo, Nidvaldo, Uri, Zugo, Glarona e Svitto; 10° circondario:il Cantone di Zurigo; 11° circondario:i Cantoni di Sciaffusa, Turgovia, San Gallo, Appenzello (ambedue i Rhodes); 12° circondario:il Cantone dei Grigioni (escluse le valli Mesolcina, Bregaglia e di Poschiavo): 13° circondario:11il Cantone del Ticino e i seguenti circondari del Cantone dei Grigioni: valli Mesolcina, Bregaglia e Poschiavo.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 1972.
Le procedure di espropriazione avviate prima dell’entrata in vigore della presente modifica e ancora pendenti sono concluse dal circondario di stima conformemente al diritto previgente.
RS 711 ↩
Nuovo testo giusta il n. I 3 dell’O del 19 ago. 2020 che adegua ordinanze a seguito della modifica della legge federale sull’espropriazione, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3995). ↩
Nuovo testo giusta il n. I 3 dell’O del 19 ago. 2020 che adegua ordinanze a seguito della modifica della legge federale sull’espropriazione, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3995). ↩
Nuovo testo giusta il n. I 3 dell’O del 19 ago. 2020 che adegua ordinanze a seguito della modifica della legge federale sull’espropriazione, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3995). ↩
Nuovo testo giusta il n. I 3 dell’O del 19 ago. 2020 che adegua ordinanze a seguito della modifica della legge federale sull’espropriazione, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3995). ↩
Nuovo testo giusta il n. I 3 dell’O del 19 ago. 2020 che adegua ordinanze a seguito della modifica della legge federale sull’espropriazione, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3995). ↩
Nuovo testo giusta il n. I 3 dell’O del 19 ago. 2020 che adegua ordinanze a seguito della modifica della legge federale sull’espropriazione, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3995). ↩
Nuovo testo giusta il n. I 3 dell’O del 19 ago. 2020 che adegua ordinanze a seguito della modifica della legge federale sull’espropriazione, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3995). ↩
Nuovo testo giusta il n. I 3 dell’O del 19 ago. 2020 che adegua ordinanze a seguito della modifica della legge federale sull’espropriazione, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3995). ↩
Nuovo testo giusta il n. I 3 dell’O del 19 ago. 2020 che adegua ordinanze a seguito della modifica della legge federale sull’espropriazione, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3995). ↩
Nuovo testo giusta il n. I 3 dell’O del 19 ago. 2020 che adegua ordinanze a seguito della modifica della legge federale sull’espropriazione, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 3995). ↩