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704.5 ΓÇó Ordinanza che designa le organizzazioni specializzate in materia di percorsi pedonali e di sentieri legittimate a ricorrere
704.5Departmental Ordinance1 lug 1993
del 16 aprile 1993 (Stato 1° luglio 1993)
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’ energia e delle comunicazioni1,
visto l’articolo 14 capoverso 1 lettera b della legge federale del 4 ottobre 19852sui percorsi pedonali e i sentieri (LPS),
ordina:
Le seguenti organizzazioni specializzate sono legittimate a ricorrere:
L’ordinanza dell’8 agosto 19883sul diritto di ricorso d’organizzazioni specializzate e riconosciute, in materia di percorsi pedonali e di sentieri è abrogata.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1993.