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681.41•Ordinanza concernente la presa in consegna di bevande distillate da parte dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini
681.41Federal Council Ordinance1 lug 1989
del 5 giugno 1989 (Stato 1° gennaio 2022)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 10 capoverso 3, 11, 17 capoverso 2 e 70 capoverso 1 della legge sull’alcool1,
ordina:
L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)2può prendere in consegna il prodotto della distillazione di mele o di pere fermentate, di parti fermentate di questa frutta oppure di sidro di mele o di pere (acquavite di frutta a granelli) destinato alla rivendita.
I prezzi di presa in consegna dell’acquavite di frutta a granelli destinata alla rivendita sono fissati nell’allegato 1 dell’ordinanza del 15 settembre 20176sull’alcol.
I requisiti dei prodotti delle distillerie industriali, degli stabilimenti di rettificazione e delle fabbriche di alcole sono fissati per ogni singola azienda dall’UDSC e sono parte integrante della concessione.
L’UDSC è incaricata dell’esecuzione della presente ordinanza.
L’ordinanza del 9 settembre 19817concernente i requisiti delle bevande distillate da consegnare alla Regìa è abrogata.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1989.
RS 680 ↩
La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1 ), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
RS 817.02 ↩
RS 817.021.23 ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 set. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5195). ↩
RS 680.11 ↩
[RU 1981 1444] ↩
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