Ordinanza concernente la presa in consegna di bevande distillate da parte dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini

681.41Federal Council Ordinance1 lug 1989

del 5 giugno 1989 (Stato 1° gennaio 2022)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 10 capoverso 3, 11, 17 capoverso 2 e 70 capoverso 1 della legge sull’alcool1,

ordina:

Art. 1 Acquavite di frutta a granelli destinata alla rivendita

L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)2può prendere in consegna il prodotto della distillazione di mele o di pere fermentate, di parti fermentate di questa frutta oppure di sidro di mele o di pere (acquavite di frutta a granelli) destinato alla rivendita.

Art. 2
Art. 3 Requisiti dell’acquavite di frutta a granelli
  1. A un tenore alcolico del 30 % vol e a 25°C l’acquavite di frutta a granelli deve distintamente contenere le sostanze che le danno l’odore e il sapore caratteristici. Questi ultimi non possono essere né difettosi né estranei.
  2. L’acquavite di frutta a granelli deve essere d’aspetto limpido e incolore.
  3. L’acquavite di frutta a granelli deve essere conforme alle esigenze dell’ordinanza del 16 dicembre 20163sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso e dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20164concernente i livelli massimi per i residui di antiparassitari nei o sui prodotti di origine vegetale e animale. L’aggiunta di zucchero o sorte di zuccheri non è autorizzata. Le impurità non sono ammesse.5
  4. L’acquavite di frutta a granelli prodotta negli alambicchi deve avere un tenore alcolico di almeno il 55 % vol, quella prodotta nelle colonne di distillazione di almeno il 70 % vol, ma non più del 76 % vol.
Art. 4 Prezzi di presa in consegna

I prezzi di presa in consegna dell’acquavite di frutta a granelli destinata alla rivendita sono fissati nell’allegato 1 dell’ordinanza del 15 settembre 20176sull’alcol.

Art. 5
Art. 6 Altre bevande distillate che possono essere prese in consegna

I requisiti dei prodotti delle distillerie industriali, degli stabilimenti di rettificazione e delle fabbriche di alcole sono fissati per ogni singola azienda dall’UDSC e sono parte integrante della concessione.

Art. 7 Esecuzione

L’UDSC è incaricata dell’esecuzione della presente ordinanza.

Art. 8 Diritto previgente: abrogazione

L’ordinanza del 9 settembre 19817concernente i requisiti delle bevande distillate da consegnare alla Regìa è abrogata.

Art. 9 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1989.

Footnotes

  1. RS 680

  2. La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1 ), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

  3. RS 817.02

  4. RS 817.021.23

  5. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 set. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5195).

  6. RS 680.11

  7. [RU 1981 1444]

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.