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672.959.81•Ordinanza concernente la convenzione svizzero-norvegese di doppia imposizione
672.959.81Federal Council Ordinance1 gen 2006
del 19 ottobre 2005 (Stato 1° gennaio 2022)
Il Consiglio federale svizzero
visto l’articolo 35 capoverso 1 della legge federale del 18 giugno 20211concernente l’esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale;
in esecuzione della Convenzione del 7 settembre 19872tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Norvegia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (Convenzione),3
ordina:
A partire dall’entrata in vigore della legge del 17 giugno 20056sul Tribunale amministrativo federale gli articoli 1 capoverso 3 e 10 capoversi 1, 3 e 4 hanno il tenore seguente: Art. 1cpv 37… Art. 10 cpv. 1, 3 e 4…84. Abrogato
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2006.
RS 672.2 ↩
RS 0.672.959.81 ↩
Nuovo testo giusta il n. II 13 dell’O del 10 nov. 2021 concernente l’adeguamento del diritto federale nell’ambito dell’esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 704). ↩
Nuovo testo giusta il n. II 55 dell’O dell’8 nov. 2006 concernente l’adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705). ↩
RS 313.0 ↩
RS 173.32 . In vigore dal 1° gen. 2007. ↩
Questa disposizione ha attualmente un nuovo tenore. ↩
Testo inserito nell’art. menzionato. ↩
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