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672.936.71 ΓÇó Ordinanza concernente la Convenzione svizzero-britannica di doppia imposizione
672.936.71Federal Council Ordinance22 dic 2008
del 15 ottobre 2008 (Stato 1° gennaio 2022)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 35 capoverso 1 della legge federale del 18 giugno 20211concernente l’esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale;
in esecuzione della Convenzione dell’8 dicembre 19772tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (Convenzione),3
ordina:
L’ordinanza del 23 aprile 19755concernente la Convenzione svizzero-britannica di doppia imposizione è abrogata.
La presente ordinanza entra in vigore il 22 dicembre 2008.
RS 672.2 ↩
RS 0.672.936.712 ↩
Nuovo testo giusta il n. II 11 dell’O del 10 novembre 2021 concernente l’adeguamento del diritto federale nell’ambito dell’esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale, in vigore dal 1° gennaio 2022 (RU 2021 704). ↩
RS 313.0 ↩
[RU 1975 851, 1978 1554, 2006 4705n. II 54] ↩