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672.933.21 ΓÇó Ordinanza concernente la convenzione svizzero-spagnola di doppia imposizione
672.933.21Federal Council Ordinance1 giu 2007
del 6 settembre 2006 (Stato 1° gennaio 2022)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 35 capoverso 1 della legge federale del 18 giugno 20211concernente l’esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale;
in esecuzione della Convenzione del 26 aprile 19662tra la Confederazione Svizzera e la Spagna, intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza (Convenzione),3
ordina:
La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2007.