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672.931.41•Ordinanza sulla convenzione di doppia imposizione tra la Svizzera e la Danimarca (Imposta sul reddito e sulla sostanza)
672.931.41Federal Council Ordinance1 gen 1975
del 18 dicembre 1974 (Stato 1° gennaio 2022)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 35 capoverso 1 della legge federale del 18 giugno 20211concernente l’esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale,2
ordina:
L’Amministrazione federale delle contribuzioni accetta la corrispondenza dei richiedenti residenti in Danimarca se fatta in una delle lingue nazionali svizzere (tedesco, francese, italiano, romancio) oppure in inglese.
RS 672.2 ↩
Nuovo testo giusta il n. II 7 dell’O del 10 nov. 2021 concernente l’adeguamento del diritto federale nell’ambito dell’esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 704). ↩
RS 0.672.931.41 ↩
Nuovo testo giusta il n. II 7 dell’O del 10 nov. 2021 concernente l’adeguamento del diritto federale nell’ambito dell’esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 704). ↩
Nuovo testo giusta il n. II 7 dell’O del 10 nov. 2021 concernente l’adeguamento del diritto federale nell’ambito dell’esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 704). ↩
Nuovo testo giusta il n. II 7 dell’O del 10 nov. 2021 concernente l’adeguamento del diritto federale nell’ambito dell’esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 704). ↩
Nuovo testo giusta il n. II 7 dell’O del 10 nov. 2021 concernente l’adeguamento del diritto federale nell’ambito dell’esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 704). ↩
Nuovo testo giusta il n. II 7 dell’O del 10 nov. 2021 concernente l’adeguamento del diritto federale nell’ambito dell’esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 704). ↩
Nuovo testo giusta il n. II 52 dell’O dell’8 nov. 2006 concernente l’adeguamento di ordinanze del Consiglio federale alla revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4705). ↩
Nuovo testo giusta il n. II 7 dell’O del 10 nov. 2021 concernente l’adeguamento del diritto federale nell’ambito dell’esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 704). ↩
[RU 1957 802, 1970 254] ↩
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