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672.911.81•Ordinanza concernente la convenzione svizzero-sudafricana di doppia imposizione
672.911.81Federal Council Ordinance27 gen 2009
del 14 novembre 2007 (Stato 1° gennaio 2022)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 35 capoverso 1 della legge federale del 18 giugno 20211concernente l’esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale;
in esecuzione della Convenzione dell’8 maggio 20072tra la Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica del Sudafrica intesa a evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito (Convenzione),3
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La presente ordinanza entra in vigore il 27 gennaio 2009.
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