672.201.3•Ordinanza 2 del DFF sul computo globale d’imposta
Ordinanza 2 del DFF sul computo globale d’imposta
672.201.3Departmental Ordinance1 mar 1973
del 12 febbraio 1973 (Stato 1° gennaio 1982)
Il Dipartimento federale delle finanze e delle dogane,
visto l’articolo 6 capoverso 2 dell’ordinanza del 22 agosto 19671
concernente il computo globale d’imposta
(detta qui di seguito «ordinanza del Consiglio federale»,2
ordina:
Art. 1
- In derogazione all’articolo 6 capoverso 1 dell’ordinanza del Consiglio federale il computo globale d’imposta è concesso per i dividendi germanici ai sensi dell’articolo 10 capoverso 6 della convenzione dell’11 agosto 19713tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza (detta qui di seguito «convenzione»):
- alle persone fisiche e giuridiche le quali, in base all’articolo 4 capoversi 3, 4 e 9 della convenzione, non possono pretendere lo sgravio dell’imposta germanica prevista all’articolo 10 capoversi 2 a 54della convenzione; e
- alle società svizzere in nome collettivo e in accomandita, alle quali sono interessate persone non domiciliate in Svizzera fruenti di più di un quarto degli utili della società.
- In questi casi, l’ammontare dell’imposta germanica per il quale può essere chiesto il computo globale d’imposta all’ammontare che la Repubblica federale di Germanica potrebbe riscuotere se si applicasse l’articolo 10 capoversi 2 a 55della convenzione.
Art. 2
- La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 1973.
- Essa si applica ai dividendi germanici scaduti dopo il 31 dicembre 1971.
Footnotes
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