672.1
Decreto federale che autorizza il Consiglio federale a procedere allo scambio di dichiarazioni di reciprocità sull’imposizione delle imprese di navigazione marittima, interna o aerea
del 1° ottobre 1952 (Stato 10 gennaio 1953)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 8 e 85 numero 5 della Costituzione federale;
visto il messaggio del Consiglio federale del 30 maggio 1952,
decreta:
Art. 1
- Il Consiglio federale è autorizzato a procedere con qualsiasi altro Stato che garantisca alla Svizzera la reciprocità, allo scambio di una dichiarazione conformemente alla quale uno solo dei due Stati ha il diritto di assoggettare le imprese di navigazione marittima, interna o aerea a imposte sulle entrate e sugli utili provenienti dall’esercizio di questa navigazione, come pure sul patrimonio mobile, compresi i veicoli adibiti all’esercizio della navigazione marittima, interna o aerea.
- La competenza esclusiva per imporre le entrate, i profitti e i valori designati nel capoverso 1 può essere attribuita dalla dichiarazione tanto allo Stato in cui ha la sede la direzione effettiva dell’impresa quanto a quello in cui sono immatricolati i veicoli che servono all’esercizio della navigazione marittima, interna o aerea.
- La dichiarazione può essere scambiata anche quando un’impresa di trasporti aerei dell’uno dei due Stati partecipa a una comunità d’interessi («pool»), a un esercizio in comune o a un organismo internazionale d’esercizio.
- Per «esercizio della navigazione marittima, interna o aerea» si intende il trasporto professionale di persone e di cose da parte del proprietario, del locatario o del noleggiatore di navi e di aeronavi.
- Le dichiarazioni possono contenere una disposizione secondo la quale esse sono applicabili a contare da una data anteriore al loro scambio; devono inoltre essere munite d’una clausola di disdetta e venire pubblicate nellaRaccolta ufficiale delle leggi .
Art. 2
- Il Consiglio federale è incaricato di pubblicare il presente decreto conformemente alle disposizioni della legge federale del 17 giugno 1874concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali.
- Il Consiglio federale fissa la data dell’entrata in vigore del presente decreto.
Data dell’entrata in vigore: 10 gennaio 1953