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642.132•Ordinanza sui provvedimenti speciali d’inchiesta dell’Amministrazione federale delle contribuzioni
642.132Federal Council Ordinance1 gen 1995
del 31 agosto 1992 (Stato 1° gennaio 1995)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 190 a 195 e 199 della legge federale del 14 dicembre 19901
sull’imposta federale diretta (LIFD),
ordina:
Se il procedimento rischia di essere prescritto prima della chiusura dell’inchiesta, l’Amministrazione federale delle contribuzioni chiede all’amministrazione cantonale dell’imposta federale diretta di avviare un procedimento per sottrazione d’imposta (art. 183 e 184 LIFD) o, se esiste il sospetto di un delitto fiscale, sporge denuncia all’autorità cantonale competente per il procedimento penale (art. 194 cpv. 2 LIFD).
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1995.
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