Ordinanza del DFF sulla scadenza e gli interessi nell’imposta federale diretta

642.124Departmental Ordinance1 gen 1995

del 10 dicembre 1992 (Stato 1° gennaio 2022)

Il Dipartimento delle finanze (DFF),

visti gli articoli 161 a 164 e 168 della legge federale del 14 dicembre 19901sull’imposta federale diretta (LIFD);
visto l’articolo 1 lettera c dell’ordinanza del 18 dicembre 19912su deleghe di competenza al Dipartimento delle finanze per quanto concerne l’imposta federale diretta,

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Art. 1 Scadenze
  1. Il termine generale di scadenza è il 1° marzo dell’anno civile successivo a quello fiscale. Per questo termine deve essere allestito un calcolo provvisorio o definitivo giusta l’articolo 162 capoverso 1 LIFD. Il Cantone può tuttavia rinunciare ad allestire calcoli provvisori per importi inferiori a 300 franchi.3
  2. Sono salvi i termini particolari di scadenza a tenore dell’articolo 161 capoversi 3 e 4 LIFD.
  3. L’amministrazione cantonale dell’imposta federale diretta può anticipare il termine di scadenza fino a due mesi dopo la chiusura dell’esercizio commerciale per le persone giuridiche il cui esercizio commerciale non coincide con l’anno civile (periodo fiscale giusta l’art. 79 cpv. 2 LIFD).
Art. 2 Riscossione a rate anticipate
  1. L’Amministrazione federale delle contribuzioni può autorizzare l’amministrazione cantonale dell’imposta federale diretta, se ne fa domanda, a riscuotere, anticipatamente e a rate, l’imposta federale diretta.
  2. Sui pagamenti rateali è concesso un interesse rimunerativo ai sensi dell’articolo 4.
  3. L’interesse di mora non è dovuto nei casi di riscossione a rate anticipate.
Art. 3 Interesse di mora
  1. L’interesse decorre 30 giorni:
    1. dopo la notificazione del calcolo definitivo o provvisorio;
    2. dopo il termine originario di scadenza per i casi di ricupero d’imposta (art. 151 cpv. 1 LIFD);
    3. dopo la notificazione di decisioni di multe e spese ai sensi dell’articolo 185 LIFD.
  2. Il tasso d’interesse di mora è retto dall’ordinanza del DFF del 25 giugno 20214sui tassi d’interesse.5
  3. Il tasso d’interesse si applica a tutti i crediti fiscali, multe e spese del relativo anno civile. Il tasso d’interesse applicabile all’inizio di una procedura d’esecuzione rimane tuttavia valido sino alla chiusura della stessa.
Art. 4 Interesse rimunerativo
  1. Fatto salvo il capoverso 2, l’interesse rimunerativo è concesso:
    1. sui pagamenti rateali e su altri pagamenti eseguiti prima della scadenza, dal momento in cui il pagamento è pervenuto fino alla scadenza originaria;
    2. sugli averi dei contribuenti, pure dopo la scadenza originaria, sempreché tali crediti siano riconducibili a pagamenti volontari.
  2. Se la restituzione avviene entro 30 giorni dal momento in cui è pervenuto il pagamento non è dovuto alcun interesse.
  3. Il tasso d’interesse rimunerativo sui pagamenti anticipati è retto dall’ordinanza del DFF del 25 giugno 20216sui tassi d’interesse.7I Cantoni che riscuotono l’imposta a rate anticipate possono applicare tale tasso d’interesse oltre il relativo anno civile e sino alla scadenza dell’imposta.
Art. 5 Interessi sulle eccedenze d’imposta da restituire
  1. È concesso un interesse sul rimborso delle somme riscosse in eccedenza, risultanti da un conteggio definitivo o provvisorio successivamente ridotto.
  2. Il tasso d’interesse rimunerativo sulle eccedenze d’imposta da restituire è retto dall’ordinanza del DFF del 25 giugno 20218sui tassi d’interesse.9
  3. Il tasso d’interesse si applica a tutti i crediti dei contribuenti nel relativo anno civile.
Art. 6 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1995 e si applica per la prima volta alle imposte dell’anno 1995.

Footnotes

  1. RS 642.11

  2. RS 642.118

  3. Per. introdotto dal n. I dell’O del DFF del 23 mar. 2001, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2001 1057). Giusta il n. II di detta mod. si applica per la prima volta alle imposte del periodo fiscale 2001.

  4. RS 631.014

  5. Nuovo testo giusta l’art. 3 dell’O del DFF del 25 giu. 2021 sui tassi d’interesse, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 432).

  6. RS 631.014

  7. Nuovo testo giusta l’art. 3 dell’O del DFF del 25 giu. 2021 sui tassi d’interesse, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 432).

  8. RS 631.014

  9. Nuovo testo giusta l’art. 3 dell’O del DFF del 25 giu. 2021 sui tassi d’interesse, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 432).

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