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642.124•Ordinanza del DFF sulla scadenza e gli interessi nell’imposta federale diretta
642.124Departmental Ordinance1 gen 1995
del 10 dicembre 1992 (Stato 1° gennaio 2022)
Il Dipartimento delle finanze (DFF),
visti gli articoli 161 a 164 e 168 della legge federale del 14 dicembre 19901sull’imposta federale diretta (LIFD);
visto l’articolo 1 lettera c dell’ordinanza del 18 dicembre 19912su deleghe di competenza al Dipartimento delle finanze per quanto concerne l’imposta federale diretta,
ordina:
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1995 e si applica per la prima volta alle imposte dell’anno 1995.
RS 642.11 ↩
RS 642.118 ↩
Per. introdotto dal n. I dell’O del DFF del 23 mar. 2001, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2001 1057). Giusta il n. II di detta mod. si applica per la prima volta alle imposte del periodo fiscale 2001. ↩
RS 631.014 ↩
Nuovo testo giusta l’art. 3 dell’O del DFF del 25 giu. 2021 sui tassi d’interesse, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 432). ↩
RS 631.014 ↩
Nuovo testo giusta l’art. 3 dell’O del DFF del 25 giu. 2021 sui tassi d’interesse, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 432). ↩
RS 631.014 ↩
Nuovo testo giusta l’art. 3 dell’O del DFF del 25 giu. 2021 sui tassi d’interesse, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 432). ↩
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