progetti
642.118•Ordinanza su deleghe di competenza al Dipartimento delle finanze per quanto concerne l’imposta federale diretta
642.118Federal Council Ordinance1 gen 1995
del 18 dicembre 1991 (Stato 1° gennaio 2021)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 199 della legge federale del 14 dicembre 19901sull’imposta federale diretta (LIFD),
ordina:
La facoltà di emanare disposizioni di esecuzione concernenti la LIFD è delegata, nei seguenti campi, al Dipartimento federale delle finanze:
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1995.
Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.