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642.118.3•Ordinanza del DFF sulla deduzione di spese professionali particolari di espatriati ai fini dell’imposta federale diretta
642.118.3OespaDepartmental Ordinance1 gen 2001
(Ordinanza concernente gli espatriati, Oespa)
del 3 ottobre 2000 (Stato 1° gennaio 2021)
Il Dipartimento federale delle finanze (DFF),
visto l’articolo 26 della legge federale del 14 dicembre 19901
sull’imposta federale diretta (LIFD);
visto l’articolo 1 lettera a dell’ordinanza del 18 dicembre 19912
su deleghe di competenza al Dipartimento delle finanze per quanto
concerne l’imposta federale diretta,
ordina:
Per spese professionali non deducibili si intendono segnatamente:
Le persone che al momento dell’entrata in vigore della modifica del 9 gennaio 2015 sono considerate espatriate ai sensi dell’articolo 1 capoverso 1 secondo la versione del 3 ottobre 20007, conservano questo statuto fino alla fine dell’attività lucrativa provvisoria.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2001.
RS 642.11 ↩
RS 642.118 ↩
RS 642.118.1 ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF del 9 gen. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 311). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF del 9 gen. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 311). ↩
Nuovo testo del per. giusta l’art. 26 dell’O dell’11 apr. 2018 sull’imposta alla fonte, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2018 1829). ↩
RU 2000 2792 ↩
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