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642.116.2•Ordinanza dell’AFC concernente i costi deducibili di immobili del patrimonio privato in materia di imposta federale diretta
642.116.2Federal Office Ordinance1 gen 1995
(Ordinanza dell’AFC sui costi di immobili)1
del 24 agosto 1992 (Stato 1° gennaio 2010)
L’Amministrazione federale delle contribuzioni,
visto l’articolo 102 capoverso 2 della legge federale del 14 dicembre 19902sull’imposta federale diretta (LIFD);
vista l’ordinanza del 24 agosto 19923concernente la deduzione dei costi di immobili del patrimonio privato in materia di imposta federale diretta,
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La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1995.
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