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641.511 ΓÇó Ordinanza sull’imposizione degli autoveicoli
641.511OIAutFederal Council Ordinance1 gen 1997
(OIAut)
del 20 novembre 1996 (Stato 1° gennaio 2024)
Il Consiglio federale svizzero,
vista la legge federale del 21 giugno 19961sull’imposizione degli autoveicoli
(detta qui di seguito «legge»),
ordina:
Se l’imposta è stata riscossa sulla controprestazione e quest’ultima viene modificata entro un anno, la differenza in meno dell’importo d’imposta sarà riscossa posticipatamente e la differenza in più, restituita.
Per fabbricazione s’intende:
La riscossione di tasse è disciplinata dall’appendice all’ordinanza del 22 agosto 198410sulle tasse dell’Amministrazione federale delle dogane (tariffa delle tasse).
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1997.
Sono abrogati:
RS 641.51 ↩
RS 741.41 ↩
Abrogata dal n. I dell’O dell’8 nov. 2023, con effetto dal 1° gen. 2024 (RU 2023 651). ↩
RS 631.0 ↩
Nuovo testo giusta l’all. 4 n. 28 all’O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’8 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 651). ↩
RS 631.0 ↩
Nuovo testo giusta l’all. 4 n. 28 all’O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469). ↩
Nuovo testo giusta l’all. 4 n. 28 all’O del 1° nov. 2006 sulle dogane, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1469). ↩
[RU 1984 960, 2003 1126.RU 2007 1691]. Vedi ora l’O del 4 apr. 2007 sugli emolumenti dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (RS 631.035 ). ↩
[RU 1952 929, 1959 1690, 1974 894, 1987 2346] ↩
Non pubblicato nella RU. ↩