641.31
Legge federale sull’imposizione del tabacco (Legge sull’imposizione del tabacco, LImT)
del 21 marzo 1969 (Stato 1° gennaio 2025)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 103 e 131 capoverso 1 lettera a della Costituzione federale,
visto il messaggio del Consiglio federale del 28 agosto 1968,
decreta:
Sezione 1: Disposizioni generali
I. Imposizione del tabacco
Art. 1
- La Confederazione riscuote un’imposta sui tabacchi manufatti .come pure sui prodotti utilizzati come il tabacco (prodotti di sostituzione).
- I termini tabacchi manufatti e prodotti di sostituzione sono definiti nell’ordinanza del 15 dicembre 1969sull’imposizione del tabacco.
- Salvo disposizioni speciali della presente legge, ai prodotti di sostituzione si applicano le disposizioni per i tabacchi manufatti.
II. Autorità
Art. 2
Per quanto concerne le tasse gravanti sui tabacchi manufatti (imposta sul tabacco, dazi, imposta sul valore aggiunto), l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) emana le istruzioni e prende le decisioni che non sono espressamente riservate ad un’altra autorità. Esso ha la facoltà d’impartire alle ditte iscritte nel registro dei fabbricanti, importatori e negozianti di materiale greggio, istruzioni circa le indicazioni, giustificazioni e misure necessarie per riscuotere e rimborsare le tasse nonché per operare dei controlli.
III. Diritto applicabile
Art. 3
Salvo disposizioni speciali della presente legge o delle rispettive ordinanze, i disposti che disciplinano dazi e tasse speciali, riscuotibili coll’esecuzione di prescrizioni doganali, si applicano, per analogia, all’imposta sul tabacco.
Sezione 2: Oggetto dell’imposta e obbligo di pagarla
I. Oggetto dell’imposta
Art. 4
- Sottostanno all’imposta:
- i tabacchi manufatti fabbricati industrialmente in Svizzera e pronti al consumo e i tabacchi manufatti importati;
- .
- i prodotti di sostituzione.
- .
- Sono considerati pronti al consumo i tabacchi manufatti che fino al momento del consumo non subiscono più nessun processo di fabbricazione industriale.
- È considerato «Svizzera» il territorio doganale secondo l’articolo 3 capoverso 1 della legge del 18 marzo 2005sulle dogane (LD).
II. Esenzione dall’imposta
Art. 5
Sono esenti dall’imposta:
- le merci in franchigia secondo l’articolo 8 LD;
- .
- i tabacchi manufatti non destinati al consumo;
- i tabacchi manufatti per attenuare l’asma, se sono registrati come medicamenti.
III. Obbligati al pagamento
Art. 6
Sono soggetti all’imposta:
- sui tabacchi fabbricati in Svizzera: i fabbricanti dei prodotti pronti al consumo;
- sui tabacchi manufatti importati: il debitore doganale.
IV. Successione fiscale
Art. 7
- Il successore fiscale è surrogato nei doveri e nei diritti fiscali già derivanti, per la presente legge, a terzi.
- Sono considerati successori fiscali:
- gli eredi, in caso di decesso d’un contribuente o d’un successore fiscale. L’erede è esentato dal pagamento nella misura in cui egli prova che l’imposta dovuta supera la sua parte successoria, compresi gli anticipi sulla successione;
- i soci a responsabilità illimitata o i loro eredi dopo lo scioglimento d’una società commerciale senza personalità giuridica;
- la persona giuridica che ritira, con attivo e passivo, il patrimonio o l’azienda di un’altra persona giuridica.
- Se entrano in considerazione più successori fiscali, ciascuno deve adempiere personalmente i doveri imposti dalla presente legge e può valersi dei diritti giusta la medesima. Ogni successore fiscale libera gli altri per l’ammontare del suo pagamento; il diritto di ricorso è disciplinato secondo il rapporto giuridico tra loro esistente.
V. Responsabilità solidale in materia d’imposta
Art. 8
- Sono responsabili solidalmente con il contribuente o il successore fiscale:
- per l’imposta dovuta da una persona giuridica, o società commerciale senza personalità giuridica, che è stata sciolta: le persone incaricate della liquidazione, anche in caso di fallimento o di procedura concordataria, fino a concorrenza del prodotto della liquidazione;
- per l’imposta dovuta da una persona giuridica che trasferisce la sede all’estero senza liquidazione: gli organi della persona giuridica di cui si tratta, fino a concorrenza del patrimonio netto di essa.
- La responsabilità delle persone designate al capoverso 1 cessa se esse provano di aver fatto tutto il possibile per stabilire ed eseguire il credito fiscale.
Sezione 3: Inizio dell’obbligo di pagare l’imposta e calcolo della stessa
I. Inizio dell’obbligo
Art. 9
- L’imposta è dovuta:
- per i tabacchi manufatti prodotti in Svizzera, dal momento in cui sono imballati definitivamente per essere smerciati al consumatore;
- per i tabacchi manufatti importati, secondo le prescrizioni che disciplinano l’inizio dell’obbligazione doganale;
- per i tabacchi manufatti posti in depositi fiscali autorizzati, al momento in cui lasciano il deposito o vi sono utilizzati.
- Se i tabacchi manufatti prodotti in Svizzera, non imballati definitivamente per essere smerciati al consumatore, sono consegnati a persone o ditte non iscritte nel registro di cui all’articolo 13, oppure vanno ad altra destinazione, l’imposta è dovuta dal fabbricante non appena la merce lascia l’azienda; l’aliquota d’imposta applicabile è quella che grava sul prodotto fabbricato, pronto al consumo, maggiormente imposto.
II. Base del calcolo
Art. 10
- L’imposta sui tabacchi manufatti è stabilita come segue:
- per le sigarette, i sigari e i cigarillos, per pezzo e in per cento del prezzo al minuto;
- per il tabacco trinciato fine e il tabacco per pipe ad acqua, per chilogrammo e in per cento del prezzo al minuto
- per il tabacco da fumo diverso dal tabacco trinciato fine e per gli altri tabacchi manufatti, come pure per il tabacco da masticare e da fiuto, in per cento del prezzo al minuto.
1bis. L’imposta sui prodotti di sostituzione è stabilita come segue:
a. per i prodotti contenenti nicotina che possono essere consumati mediante sigarette elettroniche ricaricabili, per millilitro;
b. per i prodotti che possono essere consumati mediante sigarette elettroniche monouso, per millilitro;
c. per altri prodotti di sostituzione, analogamente ai tabacchi manufatti che sostituiscono.
- Se il prezzo al minuto contribuisce a stabilire l’aliquota d’imposta, quest’ultima si calcola per gli imballaggi d’assortimenti e gli imballaggi speciali, secondo il prezzo dell’imballaggio più usato nella vendita al minuto. I termini «imballaggi d’assortimenti» e «imballaggi speciali» sono definiti più esattamente nell’ordinanza del 15 dicembre 1969concernente l’imposizione sul tabacco.
- Il prezzo che il fabbricante o l’importatore ha stampato sugli imballaggi per la vendita al minuto non può essere superato al momento della vendita.
III. Calcolo dell’imposta (tariffa delle imposte)
Art. 11
- L’imposta è calcolata come segue:
- per i tabacchi manufatti, secondo le tariffe che figurano negli allegati I–IV;
- per i prodotti di sostituzione, secondo la tariffa che figura nell’allegato V.
- Per cofinanziare i contributi della Confederazione all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità e alle prestazioni complementari della medesima e in vista dell’adeguamento alle aliquote d’imposta in vigore nella Comunità europea, il Consiglio federale può:
- aumentare dell’80 per cento al massimo le aliquote d’imposta sulle sigarette, applicabili all’entrata in vigore della modifica del 21 marzo 2003della presente legge;
- aumentare del 300 per cento al massimo le aliquote d’imposta sui sigari e i cigarillos, applicabili all’entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008 della presente legge;
- aumentare dell’80 per cento al massimo le aliquote d’imposta sul tabacco trinciato fine, applicabili all’entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008 della presente legge;
- aumentare del 100 per cento al massimo le aliquote d’imposta sul tabacco da fumo diverso dal tabacco trinciato fine e sugli altri tabacchi manufatti, come pure sul tabacco da masticare e da fiuto, applicabili all’entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008 della presente legge.
- In caso di aumento dell'imposta il Consiglio federale può prendere provvedimenti per evitare che l'efficacia dell'aumento fiscale venga differita. Può segnatamente obbligare i produttori e gli importatori a limitare, fino all'entrata in vigore dell'aumento, la produzione e l'importazione alle vendite realizzate in un periodo comparabile dell'anno precedente, tenendo conto dell'evoluzione della domanda.
Art. 12
Sezione 4: Riscossione e restituzione dell’imposta
I. Disposizioni fondamentali
1. Registro dei fabbricanti, degli importatori e dei negozianti di materiale greggio
Art. 13
- La Direzione generale delle dogane tiene un registro:
- dei fabbricanti di tabacchi manufatti;
- degli importatori di tabacchi manufatti da rivendere;
- degli importatori di materiale greggio nonché dei negozianti di materiale greggio, anche indigeno.
- Chiunque, nella Svizzera, fabbrica industrialmente tabacchi manufatti oppure li importa per rivenderli,
chiunque importa materiale greggio oppure commercia in Svizzera con detto materiale, indigeno o importato, deve farsi iscrivere nel registro corrispondente.
3. L’iscrizione è subordinata alle seguenti condizioni:
- i fabbricanti e gli importatori di tabacchi manufatti devono avere il domicilio, o la sede principale iscritta, in Svizzera, depositare un impegno di garanzia (revers) conformemente all’articolo 14 e presentare una cauzione secondo l’articolo 21;
- gli importatori e i negozianti di materiale greggio devono avere il domicilio, o la sede principale iscritta, in Svizzera e depositare un impegno di garanzia conformemente all’articolo 14.
4. Ogni cambiamento della ragione sociale, del domicilio o della sede o attività commerciale deve essere annunciato alla Direzione generale delle dogane. Le ditte che abbandonano l’attività commerciale, il domicilio o la sede commerciale in Svizzera sono cancellate dal registro.
5. Il termine «materiale greggio» è definito nell’ordinanza del 15 dicembre 1969concernente l’imposizione sul tabacco.
2. Impegno di garanzia (revers) per fabbricanti, importatori e negozianti di materiale greggio
Art. 14
- Mediante un impegno di garanzia (revers) depositato presso la Direzione generale delle dogane:
- i fabbricanti di tabacchi manufatti si obbligano a lavorare nella propria azienda o a consegnare unicamente a ditte iscritte nel registro il materiale greggio, importato o acquistato in Svizzera, come anche i tabacchi manufatti, non pronti al consumo, che essi hanno fabbricato o acquistato dalla produzione indigena;
- gli importatori e i negozianti di materiale greggio destinato alla fabbricazione industriale di tabacchi manufatti, si obbligano a consegnare il materiale greggio unicamente alle ditte iscritte nel registro;
- i fabbricanti di tabacchi manufatti, gli importatori di tabacchi manufatti .destinati ad essere rivenduti e i negozianti e gli importatori di materiale greggio si obbligano ad osservare le prescrizioni commerciali della presente legge e dell’ordinanza 15 dicembre 1969concernente l’imposizione sul tabacco.
- Ai titolari di impegni di garanzia (revers) è assegnato un numero di controllo.
3. Misure di controllo
Art. 15
- I fabbricanti di tabacchi manufatti, i gestori di depositi fiscali autorizzati, come anche gli importatori e i negozianti di materiale greggio devono tenere un registro di controllo completo che menzioni anche le scorte di magazzino e le loro mutazioni, secondo le istruzioni dell’UDSC.Essi devono conservare, durante dieci anni, detto registro di controllo, i libri d’affari nonché i documenti giustificativi, presentarli a domanda dell’UDSC e dare a questa tutte le informazioni sui fatti importanti per l’esecuzione della presente legge. L’UDSC può, inoltre, far controllare dai suoi organi, in ogni momento e senza preavviso, i locali e gli impianti di fabbricazione, i magazzini e gli altri locali commerciali.
- L’utilizzazione o la cessione di materiale greggio per scopi diversi dalla confezione di tabacchi manufatti è subordinata all’autorizzazione dell’UDSC. Se il materiale greggio è stato importato in franchigia, vengono successivamente riscossi i diritti di dogana.
- La distruzione di materiale greggio e tabacchi manufatti non ancora imposti è subordinata all’autorizzazione dell’UDSC.
4. Prescrizioni di commercio
Art. 16
- I tabacchi manufatti pronti al consumo, confezionati in Svizzera, possono uscire di fabbrica solo in imballaggi per la vendita al minuto. I manufatti di tabacco possono essere importati solo in imballaggi per la vendita al minuto. Questi devono recare le indicazioni seguenti:
- il prezzo di vendita al minuto, in valuta svizzera;
- il numero dell’impegno di garanzia o la ragione sociale del fabbricante in Svizzera o dell’importatore;
- il peso del contenuto, per il trinciato, il filato, il tabacco da masticare e da fiuto, le spuntature di sigari (cimette).
1bis. Le indicazioni di cui alle lettere a e b non sono necessarie sugli imballaggi per la vendita al minuto di tabacchi manufatti destinati all’esportazione sotto vigilanza doganale o posti in un deposito fiscale autorizzato.
- Per i tabacchi manufatti pronti al consumo, qui menzionati, sono autorizzati unicamente i seguenti imballaggi per la vendita al minuto:
- sigari e sigarette: 100 pezzi al massimo, salvo si tratti d’imballaggi d’assortimenti;
- trinciato fino: 250 grammi, al massimo, di contenuto;
- trinciato, diverso dal fino: 1000 grammi, al massimo, di contenuto.
- .
- Per l’applicazione della presente legge, l’ordinanza 15 dicembre 1969concernente l’imposizione sul tabacco può imporre obblighi suppletivi ai commercianti e ai negozianti di tabacchi manufatti.
II. Determinazio- ne e pagamento dell’imposta
1. Aliquota su sigari e sigarette
Art. 17
- L’aliquota d’imposta applicabile alle sorte di sigari e sigarette fabbricate in Svizzera è prestabilita dall’UDSC secondo i rapporti che il fabbricante deve presentare conformemente alle disposizioni dell’ordinanza 15 dicembre 1969concernente l’imposizione sul tabacco.
- A richiesta, l’aliquota d’imposta per le sorte di sigari e sigarette che un importatore importa regolarmente è pure stabilita conformemente al capoverso 1.
2. Ammontare
Art. 18
- L’imposta sui tabacchi manufatti, fabbricati in Svizzera o immessi in consumo all’uscita di un deposito fiscale autorizzato, è stabilita secondo la dichiarazione fiscale presentata mensilmente dal fabbricante o dal gestore del deposito fiscale autorizzato all’UDSC.
- La dichiarazione fiscale è vincolante per il compilatore e, riservato il risultato d’un esame ufficiale, costituisce la base per la determinazione dell’imposta in ogni singolo caso.
2bis. Se la dichiarazione fiscale non è presentata entro il termine stabilito, l’UDSC esegue una tassazione d’ufficio nei limiti del suo potere d’apprezzamento.
- L’imposta sui tabacchi manufatti importati è stabilita dagli uffici doganali in base alle dichiarazioni doganali loro presentate. La forma della dichiarazione è retta dall’articolo 28 LD.
- L’importo dell’imposta può essere stabilito sotto forma di decisione individuale automatizzata ai sensi dell’articolo 21 della legge federale del 25 settembre 2020sulla protezione dei dati.
3. Esigibilità
Art. 19
- L’imposta è esigibile al momento in cui sorge il credito fiscale. Per gli assoggettati all’imposta che hanno prestato garanzia secondo gli articoli 21 capoverso 1 o 26c , il termine di pagamento scade l’ultimo giorno del secondo mese successivo al giorno dell’esigibilità. L’UDSC può eccezionalmente prorogare il termine di pagamento.
- Per le importazioni in traffico postale e turistico, per cui l’importatore non produce una dichiarazione doganale scritta (art. 18 cpv. 3) e nei casi in cui non sussiste una garanzia conformemente all’articolo 21, l’imposta dev’essere pagata secondo le disposizioni concernenti i tributi doganali.
IIbis. Interessi
Art. 20
- In caso di ritardo nel pagamento dell’imposta è dovuto un interesse di mora a contare dalla sua esigibilità.
- L’UDSC deve versare un interesse remunerativo a partire dal momento in cui, a torto, ha riscosso un importo o non lo ha rimborsato.
- Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per la riscossione dell’interesse di mora.
- Il Dipartimento federale delle finanze fissa i tassi d’interesse.
III. Garanzia e pegno fiscale
Art. 21
- I fabbricanti e gli importatori di tabacchi manufatti iscritti nel registro di cui all’articolo 13 devono prestare garanzia secondo le forme previste nell’articolo 76 LD. La garanzia assicura tutti i crediti che l’UDSC ha verso il fabbricante e l’importatore per il loro obbligo di pagare l’imposta sul tabacco, i diritti doganali e l’imposta sul valore aggiunto.La garanzia è liberata quando siano stati adempiuti tutti gli obblighi. L’importo della garanzia è stabilito dalla Direzione generale delle dogane.
- La Confederazione ha un diritto di pegno legale sui tabacchi manufatti per cui l’imposta è dovuta (diritto di pegno in materia d’imposta sul tabacco). Le nome sul pegno doganale sono applicabili per analogia.
IV. Riscossione posticipata e restituzione d’ufficio dell’imposta
Art. 22
- Se, in seguito ad errore dell’UDSC, un’imposta non fosse stata determinata affatto o lo fosse stata insufficientemente oppure un rimborso fosse stato stabilito troppo alto, può essere rivendicata la differenza, in quanto non sia prescritta giusta l’articolo 23.
- Se la verificazione ufficiale della determinazione dell’imposta o il controllo aziendale fa scoprire che un’imposta è stata riscossa indebitamente, la somma pagata di troppo è restituita d’ufficio.
V. Prescrizione
Art. 23
- Il credito fiscale si prescrive in cinque anni, a contare dall’anno civile in cui è sorto.
- La prescrizione non decorre, o rimane sospesa, fintanto che dura una procedura di reclamo, ricorso o revisione concernente l’obbligo di pagare l’imposta o il credito fiscale.
- La prescrizione è interrotta ogni volta che una persona tenuta al pagamento riconosce il credito fiscale e ogni volta che un atto ufficiale inteso ad esigerlo è ad essa notificato. Un nuovo termine di prescrizione comincia a decorrere ad ogni interruzione.
- La sospensione e l’interruzione hanno effetto nei confronti di tutte le persone tenute al pagamento.
- Il credito fiscale si prescrive in ogni caso in quindici anni, a contare dall’anno civile in cui è sorto.
VI. Rimborso e condono
1. Rimborso
Art. 24
- L’imposta sui tabacchi manufatti fabbricati in Svizzera e sui tabacchi manufatti importati è rimborsata all’assoggettato se:
- la merce è esportata in territorio doganale estero, sotto vigilanza doganale, per il tramite degli uffici doganali designati dall’UDSC, o introdotta in un negozio in Svizzera in zona franca di tasse secondo l’articolo 17 capoverso 1bisLD;
- la merce è rimasta presso il fabbricante o l’importatore oppure il fabbricante, l’importatore o il gestore di un deposito fiscale autorizzato l’hanno ritirata dal mercato, a condizione che, entro due anni dal pagamento dell’imposta, venga presentata, in imballaggi intatti per la vendita al minuto, all’UDSC e, sotto il controllo di questa, venga resa inutilizzabile o trattata in modo da poter essere reimpiegata nella fabbricazione;
- è provato che la merce è stata distrutta o resa inutilizzabile, accidentalmente o per forza maggiore, nell’azienda del fabbricante o dell’importatore.
- Il termine e la procedura per le domande di rimborso sono stabiliti nell’ordinanza 15 dicembre 1969concernente l’imposizione sul tabacco.
- L’imposta rimborsata è nuovamente dovuta in caso di reimportazione della merce in questione.
2. Condono
Art. 25
- L’imposta sui tabacchi manufatti fabbricati in Svizzera e sui tabacchi manufatti importati è condonata all’assoggettato se:
- è provato che la merce è stata distrutta o resa inutilizzabile, accidentalmente o per forza maggiore, in un deposito fiscale autorizzato;
- sulla merce esiste un diritto al condono dei tributi doganali secondo l’articolo 86 capoverso 1 lettera a LD.
- Il Consiglio federale disciplina la procedura.
Sezione 5: Depositi fiscali autorizzati
I. Fabbricazione, trattamento, gestione
Art. 26
- Il fabbricante e gli importatori di tabacchi manufatti che offrono le garanzie richieste sono autorizzati a fabbricare, trattare e gestire tabacchi manufatti in sospensione d’imposta in un deposito fiscale autorizzato.
- Per gestione si intende in particolare l’immagazzinamento, la ricezione e la preparazione in vista della spedizione.
II. Autorizzazione
Art. 26a
- Possono essere autorizzati come depositi fiscali:
- aziende di fabbricazione;
- depositi franchi.
- Il Consiglio federale stabilisce le condizioni per l’istituzione e per la gestione di depositi fiscali autorizzati; l’UDSC rilascia l’autorizzazione.
- L’autorizzazione è ritirata se:
- le condizioni di rilascio non sono più adempiute; o
- il gestore del deposito fiscale autorizzato non osserva gli impegni previsti dalla presente legge.
III. Vigilanza
Art. 26b
I depositi fiscali autorizzati sottostanno alla vigilanza dell’UDSC.
IV. Garanzie
Art. 26c
I gestori di depositi fiscali autorizzati prestano garanzia secondo l’articolo 21 capoverso 1 per l’imposta e gli altri tributi.
V. Controlli
Art. 26d
I gestori di depositi fiscali autorizzati sottostanno alle misure di controllo di cui all’articolo 15.
VI. Trasporto
Art. 26e
- Per i tabacchi manufatti importati, non ancora imposti, trasportati dalla frontiera a un deposito fiscale autorizzato, gli importatori assumono gli obblighi derivanti dalla presente legge; devono prestare garanzia per l’imposta e gli altri tributi.
- Per i tabacchi manufatti non ancora imposti trasportati da un deposito fiscale autorizzato a un altro o, se si tratta di tabacchi manufatti destinati all’esportazione, da un deposito fiscale autorizzato alla frontiera, i gestori di depositi fiscali autorizzati che effettuano la spedizione assumono gli obblighi derivanti dalla presente legge; devono prestare garanzia per l’imposta e gli altri tributi.
- La garanzia termina quando:
- i tabacchi manufatti arrivano al deposito fiscale autorizzato e la loro entrata è registrata nella dovuta forma; o
- l’esportazione dei tabacchi manufatti è attestata dalla dogana.
- Il gestore del deposito fiscale autorizzato annuncia all’UDSC ogni spedizione di tabacchi manufatti non ancora imposti.
Sezione 6: Tabacco indigeno
I. Determinazione dei prezzi alla produzione
Art. 27
Il Consiglio federale stabilisce, dopo aver udito le cerchie interessate, i prezzi alla produzione secondo le sorte e qualità come anche i supplementi per le spese di ritiro e fermentazione del tabacco.
II. Assunzione da parte dei fabbricanti di tabacchi manufatti; fondo di finanziamento del tabacco indigeno e fondo di prevenzione del tabagismo
Art. 28
- L’ordinanza 15 dicembre 1969concernente l’imposizione sul tabacco disciplina l’assunzione del tabacco indigeno da parte dei fabbricanti di tabacchi manufatti.
- Il Consiglio federale può:
- obbligare i fabbricanti di tabacchi manufatti a ritirare il tabacco indigeno in proporzioni sopportabili rispetto al tabacco importato da essi lavorato. Detto ritiro obbligatorio è tuttavia limitato al raccolto d’una superficie di 1000 ettari;
- obbligare i fabbricanti e gli importatori di sigarette e di tabacco trinciato fine a versare 0,13 centesimi al massimo per sigaretta o 1,73 franchi per chilogrammo di tabacco trinciato fine al fondo istituito per cofinanziare il tabacco indigeno;
- obbligare i fabbricanti e gli importatori di sigarette e di tabacco trinciato fine a versare una tassa di pari importi in un fondo di prevenzione del tabagismo.
- Il fondo di finanziamento di cui al capoverso 2 lettera b è gestito dalla Società cooperativa per l’acquisto del tabacco e sottostà alla vigilanza della Direzione generale delle dogane.
- Il fondo di prevenzione del tabagismo di cui al capoverso 2 lettera c è gestito da un’organizzazione di prevenzione e sottostà alla vigilanza dell’Ufficio federale della sanità pubblica in collaborazione con l’Ufficio federale dello sport.
III. Collaborazione dei Cantoni e delle organizzazioni
Art. 29
Il Consiglio federale può chiedere la collaborazione dei Cantoni e delle organizzazioni economiche. Chiunque sia chiamato a collaborare è sottoposto alle disposizioni sul segreto d’ufficio, applicabili al personale federale.
Sezione 7: Restituzione di un importo rimborsato o condonato a torto
Art. 30
- Se l’imposta è stata rimborsata o condonata a torto, l’UDSC ne chiede la restituzione.
- Il diritto alla restituzione si prescrive in cinque anni a contare dal momento in cui l’UDSC ne ha avuto notizia, ma al più tardi in dieci anni a contare dal giorno in cui è sorto.
- La prescrizione è interrotta da qualsiasi azione ufficiale per far valere la restituzione; essa è sospesa fintanto che l’assoggettato non può essere escusso in Svizzera.
Sezione 8: Rimedi giuridici
I. Reclamo
Art. 31
- Le decisioni della Direzione generale delle dogane possono essere impugnate con reclamo nel termine di trenta giorni dalla notificazione.
- Il reclamo deve essere presentato per scritto alla Direzione generale delle dogane; esso deve contenere delle conclusioni precise e indicare i fatti sui quali è fondato. I mezzi di prova devono essere indicati sul reclamo e, se possibile, vi saranno allegati.
- Se il reclamo è ammissibile, la Direzione generale delle dogane riesamina la decisione senza essere vincolata alle conclusioni presentate.
- La procedura di reclamo è continuata, anche se il reclamo è stato ritirato, quando degli indizi facciano supporre che la decisione impugnata non sia conforme alla legge.
- La decisione sul reclamo deve essere motivata e indicare i rimedi giuridici.
II. Ricorso
Art. 32
- I rimedi giuridici per le decisioni degli uffici doganali nell’ambito della procedura d’imposizione doganale sono retti dalla LD.
- Le altre decisioni degli uffici doganali emanate sulla base della presente legge possono essere impugnate entro 30 giorni mediante ricorso alla Direzione generale delle dogane.
- Le decisioni di prima istanza delle direzioni di circondario emanate sulla base della presente legge possono essere impugnate entro 30 giorni mediante ricorso alla Direzione generale delle dogane.
Art. 33
Sezione 9: Disposizioni penali
I. Infrazioni
1. .
Art. 34
2. Sottrazione
Art. 35
- Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, al fine di procacciare un profitto a sé o a un terzo:
- sottrae alla Confederazione le imposte sui tabacchi manufatti;
- consegna a persone o ditte non iscritte nel registro oppure fa altrimenti uscire dall’azienda di produzione tabacchi manufatti fabbricati in Svizzera, non imballati per la vendita al minuto;
- ottiene a torto un rimborso o un condono d’imposta oppure un altro vantaggio fiscale indebito,
è punito con la multa fino a 30 000 franchi o fino al quintuplo dell’imposta sottratta o dell’indebito profitto, se tale quintuplo supera 30 000 franchi.
2. È fatto salvo l’articolo 14 della legge federale del 22 marzo 1974sul diritto penale amministrativo (DPA).
3. In caso di circostanze aggravanti, l’importo massimo della multa è aumentato della metà. Può inoltre essere pronunciata una pena detentiva fino a un anno.
3. Messa in pericolo dell’imposta
Art. 36
- Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, compromette l’applicazione legale dell’imposta sui tabacchi manufatti:
- non assolvendo l’obbligo d’annunciarsi come fabbricante, importatore, gestore di un deposito fiscale autorizzato o negoziante, di presentare una dichiarazione fiscale o doganale e rapporti, di fornire informazioni, di lasciar consultare i libri di commercio, i registri e i documenti giustificativi;
- fornendo dati falsi o tacendo fatti rilevanti in un annuncio, una dichiarazione fiscale o doganale o un rapporto, oppure in una domanda di rimborso o di condono dell’imposta, o presentando in tale occasione documenti inesatti per giustificare fatti rilevanti;
- fornendo indicazioni inesatte come contribuente o terza persona tenuta a dare informazioni;
- contravvenendo all’obbligo di tenere regolarmente e di conservare i libri di commercio, i registri e i documenti giustificativi;
- aggravando, impedendo o impossibilitando l’esecuzione normale di una verifica contabile, d’un altro controllo ufficiale o di un’ispezione locale;
- consegnando materiale greggio, per la fabbricazione di tabacchi manufatti, a persone o ditte non iscritte nel registro;
- cedendo o impiegando, senza autorizzazione l’UDSC, materiale greggio a scopi diversi dalla fabbricazione di tabacchi manufatti;
- vendendo tabacchi manufatti ad un prezzo superiore a quello indicato sul pacchetto di vendita al dettaglio,
è punito con la multa fino a 20 000 franchi.
2. Sono fatti salvi gli articoli 14–16 DPA.
3. In caso di circostanze aggravanti, l’importo massimo della multa è aumentato della metà. Può inoltre essere pronunciata una pena detentiva fino a un anno.
3bis. Se non può essere accertato esattamente, l’ammontare dell’imposta messa in pericolo è stimato dall’ UDSC nei limiti del suo potere d’apprezzamento.
4. È fatta salva l’azione penale conformemente all’articolo 285 del Codice penalese si tratta di un’infrazione ai sensi del capoverso 1 lettera e.
4. Ricettazione fiscale
Art. 37
Chiunque acquista, riceve in dono, in pegno o comunque in consegna, occulta, aiuta a spacciare o mette in circolazione tabacchi manufatti, di cui sa o deve presumere che l’imposta è stata sottratta, è punito con la pena applicabile all’autore.
5. Tentativo
Art. 38
Il tentativo di infrazione fiscale è punibile.
5bis. Circostanze aggravanti
Art. 38a
Sono circostanze aggravanti:
- l’incitamento di una o più persone a commettere un’infrazione fiscale;
- la commissione di infrazioni fiscali per mestiere o per abitudine.
6. Inosservanza di prescrizioni d’ordine
Art. 39
- Chiunque contravviene alle prescrizioni commerciali;
chiunque, iscritto nel registro quale fabbricante, importatore o negoziante di materiale greggio, omette d’annunciare il cambiamento di ragione sociale, domicilio personale, sede sociale o attività commerciale; chiunque contravviene altrimenti a una prescrizione della presente legge sull’imposizione di tabacchi manufatti o di un’ordinanza d’esecuzione, alle istruzioni di carattere generale emanate in base a tali prescrizioni o elude una decisione notificatagli individualmente con la comminatoria della pena contemplata nel presente articolo,
è punito con una multa fino a 5000 franchi.
2. È punibile anche chiunque agisce per negligenza.
6bis. Infrazioni commesse nell’azienda
Art. 40
Se la multa applicabile non supera i 100 000 franchi e se la determinazione delle persone punibili secondo l’articolo 6 DPAesige provvedimenti d’inchiesta sproporzionati all’entità della pena, si può prescindere da un procedimento contro dette persone e, in loro vece, condannare l’azienda (art. 7 DPA) al pagamento della multa.
Art. 41
7. Concorso di reati
Art. 42
Se un atto costituisce contemporaneamente una sottrazione o messa in pericolo dell’imposta o una frode fiscale e un’infrazione doganale, la pena applicabile è quella prevista per l’infrazione più grave; essa può essere aumentata adeguatamente.
II. Diritto applicabile
Art. 43
- Le infrazioni sono perseguite e giudicate conformemente alla presente legge e al DPA.
- L’autorità incaricata del procedimento e del giudizio è l’UDSC.
IIbis. Prescrizione dell’azione penale
Art. 43a
La prescrizione dell’azione penale conformemente all’articolo 11 capoverso 2 DPAsi applica a tutte le infrazioni fiscali.
III. Provvedimenti
Art. 44
- In casi gravi di sottrazione o messa in pericolo dell’imposta o di frode fiscale, commesse in un’azienda, la Direzione generale delle dogane può ordinare la cancellazione dell’azienda, per una durata massima di cinque anni, dal registro dei fabbricanti, importatori o negozianti di materiale greggio oppure rifiutare l’iscrizione.
- In casi gravi d’ottenimento illecito di contributi o di elusione di restituzione, la Direzione generale delle dogane può privare l’autore e l’azienda da lui rappresentata dei contributi per un periodo massimo di cinque anni.
IV. Provento delle multe
Art. 44bis
Il provento delle multe è devoluto alla cassa federale.
Sezione 10: Disposizioni finali
I. Tariffa dei dazi sui tabacchi
Art. 45
La tariffa dei dazi sui tabacchi è prevista al capitolo 24 della tariffa generale allegata alla legge del 9 ottobre 1986sulla tariffa delle dogane.
II. Abrogazione del diritto anteriore
Art. 46
A contare dall’entrata in vigore della presente legge sono abrogati:
- il capo quarto della seconda parte e l’allegato «Tariffa dei dazi sui tabacchi» della legge federale del 20 dicembre 1946su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti;
- il numero IV letterab della legge federale del 19 dicembre 1963che modifica quella su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.
III .
Art. 47
IV. Entrata in vigore ed esecuzione
Art. 48
Il Consiglio federale stabilisce la data dell’entrata in vigore della presente legge. Esso emana le necessarie disposizioni d’esecuzione.
Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 1970
Disposizioni transitorie relative alla modifica del 14 novembre 2012
1Le sigarette e il tabacco trinciato fine, assoggettati all’imposta in Svizzera dal 1° dicembre 2012 al 31 marzo 2013, sono imposti come segue:
- quantità che non superano le vendite in Svizzera e le importazioni del periodo di riferimento 2011/2012, ridotte del 5 per cento: secondo la tariffa d’imposta valida fino al 31 marzo 2013;
- quantità supplementari: secondo la nuova tariffa d’imposta.
2I tabacchi manufatti fabbricati e importati dal 1° dicembre 2012 il cui prezzo al minuto è stato adeguato conformemente all’aumento della tariffa d’imposta del 1° aprile 2013 sono imposti secondo la nuova tariffa d’imposta.
Allegato I
(art. 11 cpv. 1)
Tariffa d’imposta per le sigarette
L’imposta ammonta a 11,832 centesimi il pezzo e al 25 per cento del prezzo al minuto, ma almeno a 21,210 centesimi il pezzo.
Osservazioni
- La competenza di cui dispone il Consiglio federale giusta l’articolo 11 capoverso 2 lettera a di aumentare dell’80 per cento le aliquote d’imposta si riferisce all’imposta stabilita per pezzo e all’imposta minima per pezzo, ma non alla parte d’imposta stabilita in funzione del prezzo di vendita al minuto.
- L’aliquota d’imposta globale per 1000 pezzi risultante dall’elemento specifico relativo al numero di pezzi e dall’elemento proporzionale relativo al prezzo di vendita al minuto dev’essere arrotondato ai 5 centesimi per eccesso. Le frazioni di centesimo non contano.
Allegato II
(art. 11 cpv. 1)
Tariffa d’imposta per i sigari e i cigarillos
L’imposta ammonta a 0,76 centesimi il pezzo e all’1 per cento del prezzo al minuto.
Osservazioni
- La competenza di cui dispone il Consiglio federale giusta l’articolo 11 capoverso 2 lettera b di aumentare del 300 per cento le aliquote d’imposta si riferisce all’imposta stabilita per pezzo, ma non alla parte d’imposta stabilita in funzione del prezzo di vendita al minuto.
- L’aliquota d’imposta globale per 1000 pezzi risultante dall’elemento specifico relativo al numero di pezzi e dall’elemento proporzionale relativo al prezzo di vendita al minuto dev’essere arrotondato ai 5 centesimi per eccesso. Le frazioni di centesimo non contano.
Allegato III
(art. 11 cpv. 1)
Tariffa d’imposta per il tabacco trinciato fine e il tabacco per pipe ad acqua
L’imposta ammonta a 46 franchi il chilogrammo e al 25 per cento del prezzo al minuto, ma almeno a 90 franchi il chilogrammo.
Osservazioni
- La competenza di cui dispone il Consiglio federale giusta l’articolo 11 capo-verso 2 lettera c di aumentare dell’80 per cento le aliquote d’imposta si riferi-sce all’imposta stabilita per chilogrammo e all’imposta minima per chilogram-mo, ma non alla parte d’imposta stabilita in funzione del prezzo di vendita al minuto.
- L’aliquota d’imposta globale per chilogrammo risultante dall’elemento specifi-co relativo al peso in chilogrammi e dall’elemento proporzionale relativo al prezzo di vendita al minuto dev’essere arrotondato ai 5 centesimi per eccesso. Le frazioni di centesimo non contano.
Allegato IV
(art. 11 cpv. 1)
Tariffa d’imposta per il tabacco da fumo diverso dal tabacco trinciato fine e per gli altri tabacchi manufatti (tabacco in rotoli, spuntature di sigari e altro) e per il tabacco da masticare e da fiuto
L’imposta ammonta a:
a. per il tabacco da fumo diverso dal tabacco trinciato fine e per gli altri tabacchi manufatti (tabacco in rotoli, spuntature di sigari e altro):
16 per cento del prezzo al minuto;
b. per il tabacco da masticare e da fiuto:
10 per cento del prezzo al minuto.
Allegato V
(art. 11 cpv. 1 lett. b)
Tariffa d’imposta per i prodotti di sostituzione
- Per i prodotti contenenti nicotina che possono essere consumati mediante sigarette elettroniche ricaricabili, l’imposta ammonta a 0,20 franchi per millilitro.
- Per i prodotti che possono essere consumati mediante sigarette elettroniche monouso, l’imposta ammonta a 1 franco per millilitro.
- Per altri prodotti di sostituzione, l’imposta è calcolata secondo la tariffa d’imposta per i tabacchi manufatti che sostituiscono.