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641.131 ΓÇó Ordinanza concernente la soppressione della tassa di negoziazione sull’emissione di prestiti in franchi svizzeri di debitori esteri
641.131Federal Council Ordinance1 apr 1993
del 15 marzo 1993 (Stato 1° aprile 1993)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 13 capoverso 2 lettera b della legge federale del 4 ottobre 19911sulle tasse di bollo,
decreta:
L’emissione di prestiti in franchi svizzeri di debitori esteri è esentata dalla tassa di negoziazione.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 1993.
RS 641.10 ↩