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632.91•Legge federale sulla concessione di preferenze tariffali a favore dei Paesi in sviluppo
632.91Federal Act1 mar 1982
(Legge sulle preferenze tariffali)1
del 9 ottobre 1981 (Stato 1° gennaio 2024)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l’articolo 282della Costituzione federale;3
visto il messaggio del Consiglio federale del 25 febbraio 19814,
decreta:
Il Consiglio federale esamina periodicamente se, e ove occorra in qual misura, le preferenze accordate a prodotti provenienti da determinati Paesi beneficiari permangano giustificate rispetto al livello di sviluppo e alla situazione finanziaria e commerciale dei medesimi.
Nuovotesto giusta il n. I della LF del 6 ott. 2006, in vigore dal 1° mar. 2007 (RU 2007 391;FF 2006 2759). ↩
[CS 1 3]. Questa disp. corrisponde all’art. 133 della Costituzione federale del18 apr. 1999 (RS 101 ). ↩
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 2006, in vigore dal 1° mar. 2007 (RU 2007 391;FF 2006 2759). ↩
FF 1981 II 1 ↩
RS 632.10 , allegato ↩
Introdotto dal n. I del DF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° mar. 1997 (RU 1997 374;FF 1996 III 149). ↩
Nuovo testo giusta il n. I del DF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° mar. 1997 (RU 1997 374;FF 1996 III 149). ↩
Nuovo testo giusta il n. I 3 dell’O del 9 dic. 2022 sull’adeguamento di leggi in seguito alla verifica del 2022 delle commissioni extraparlamentari, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2022 843). ↩
Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 24 mar. 2006 sul nuovo dispositivo normativo concernente il rapporto sulla politica economica esterna, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4097;FF 2006 1709). ↩
Originariamente emanata sotto forma di DF d’obbligatorietà generale. ↩
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