Legge federale sulla concessione di preferenze tariffali a favore dei Paesi in sviluppo

632.91Federal Act1 mar 1982

(Legge sulle preferenze tariffali)1

del 9 ottobre 1981 (Stato 1° gennaio 2024)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 282della Costituzione federale;3
visto il messaggio del Consiglio federale del 25 febbraio 19814,

decreta:

Art. 1 Norma
  1. Il Consiglio federale è autorizzato a concedere ai Paesi in sviluppo preferenze generali sui dazi della tariffa d’uso5(tariffa d’importazione).
  2. Il Consiglio federale può decidere che i contributi ai fondi di garanzia delle scorte obbligatorie prelevati sulle importazioni di prodotti agricoli in provenienza dai Paesi meno avanzati vengano rimborsati agli importatori. I rimborsi saranno effettuati nell’ambito dei crediti autorizzati.6
Art. 2 Competenze del Consiglio federale
  1. Il Consiglio federale determina le merci ed i Paesi beneficianti di preferenze tariffali. Esso stabilisce le aliquote dei dazi come anche, ove occorra, le condizioni di abbassamento dei dazi. Esso emana le disposizioni concernenti l’attestazione dell’origine.
  2. Se l’applicazione di preferenze tariffali o il rimborso di contributi ai fondi di garanzia delle scorte obbligatorie esplica, sul traffico delle merci, effetti che pregiudicano o che rischiano di pregiudicare interessi economici svizzeri essenziali, oppure dovesse perturbare considerevolmente i flussi commerciali, il Consiglio federale può, fintanto che le circostanze lo esigono, modificare o sospendere le preferenze tariffali o cessare di rimborsare i contributi ai fondi di garanzia delle scorte obbligatorie oppure adottare qualsiasi altro provvedimento che giudichi necessario.7
Art. 3 Esame periodico

Il Consiglio federale esamina periodicamente se, e ove occorra in qual misura, le preferenze accordate a prodotti provenienti da determinati Paesi beneficiari permangano giustificate rispetto al livello di sviluppo e alla situazione finanziaria e commerciale dei medesimi.

Art. 4 Consultazione e rapporto
  1. Prima di adottare i provvedimenti, il Consiglio federale consulta la Commissione per la politica economica.8
  2. Il Consiglio federale presenta annualmente all’Assemblea federale un rapporto sui provvedimenti adottati.9L’Assemblea federale decide circa il loro mantenimento.
Art. 5 Referendum ed entrata in vigore
  1. La presente legge10sottostà a referendum facoltativo.
  2. Entra in vigore il 1° marzo 1982.

Footnotes

  1. Nuovotesto giusta il n. I della LF del 6 ott. 2006, in vigore dal 1° mar. 2007 (RU 2007 391;FF 2006 2759).

  2. [CS 1 3]. Questa disp. corrisponde all’art. 133 della Costituzione federale del18 apr. 1999 (RS 101 ).

  3. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 2006, in vigore dal 1° mar. 2007 (RU 2007 391;FF 2006 2759).

  4. FF 1981 II 1

  5. RS 632.10 , allegato

  6. Introdotto dal n. I del DF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° mar. 1997 (RU 1997 374;FF 1996 III 149).

  7. Nuovo testo giusta il n. I del DF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° mar. 1997 (RU 1997 374;FF 1996 III 149).

  8. Nuovo testo giusta il n. I 3 dell’O del 9 dic. 2022 sull’adeguamento di leggi in seguito alla verifica del 2022 delle commissioni extraparlamentari, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2022 843).

  9. Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 24 mar. 2006 sul nuovo dispositivo normativo concernente il rapporto sulla politica economica esterna, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4097;FF 2006 1709).

  10. Originariamente emanata sotto forma di DF d’obbligatorietà generale.

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