Ordinanza sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con partner di libero scambio (esclusi gli Stati membri dell’UE e dell’AELS)

632.319Federal Council Ordinance1 lug 1995

(Ordinanza sul libero scambio 2)^1^

del 27 giugno 1995 (Stato 1° ottobre 2025)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 3 della legge federale del 25 giugno 19822sulle misure economiche esterne;
visto l’articolo 130 della legge del 18 marzo 20053sulle dogane;
visti gli articoli 4 e 10 della legge del 9 ottobre 19864sulla tariffa delle dogane;
viste le disposizioni degli accordi e delle convenzioni sotto forma di scambio
di lettere menzionati nell’allegato 1,5

ordina:

Art. 1 Dazi d’importazione
  1. Il trattamento preferenziale giusta gli accordi e le convenzioni menzionati nell’allegato 1 è concesso come segue:
    1. 6 per le merci menzionate nell’allegato 2 provenienti da Turchia (TR), Israele (IL), Isole Faröer (FO), Marocco (MA), Cisgiordania e Striscia di Gaza (PS), Macedonia (MK), Messico (MX), Giordania (JO), Singapore (SG), Cile (CL), Tunisia (TN), Libano (LB), Repubblica di Corea (KR), Stati membri dell’Unione doganale dell’Africa australe (SACU)7, Egitto (EG), Canada (CA), Giappone (JP), Stati membri del Consiglio di cooperazione degli Stati arabi del Golfo (GCC)8, Colombia (CO), Albania (AL), Serbia (RS), Perù (PE), Ucraina (UA), Montenegro (ME), Hongkong, Cina (HK), Bosnia ed Erzegovina (BA), Cina (CN), Stati dell’America centrale (CAS; concluso con Costa Rica [CR], Panama [PA] e Guatemala [GT]), Georgia (GE), Filippine (PH), Ecuador (EC), Indonesia (ID), Moldova (MD) nonché India (IN), sono applicabili le aliquote di dazio fissate in tale allegato;
    2. 9 per le merci menzionate nell’allegato 3 provenienti dalla Colombia (CO), dal Perù (PE), dal Guatemala (GT), dalle Filippine (PH), dall’Ecuador (EC) e dall’India (IN), sono applicabili le aliquote di dazio addizionali fissate in tale allegato;
    3. per i prodotti agricoli e le altre merci destinate all’alimentazione di animali menzionati nell’allegato 4 provenienti dal Lesotho sono applicabili le aliquote di dazio fissate in tale allegato;
    4. 10 per le merci provenienti dal Regno Unito è applicabile il trattamento preferenziale fissato nell’allegato 6.
  2. Per i prodotti agricoli contrassegnati dalla dicitura «em» negli allegati 2 e 3, si applicano le aliquote di dazio stabilite dal Dipartimento federale delle finanze secondo l’articolo 3 dell’ordinanza del 23 novembre 201111concernente gli elementi di protezione industriale e gli elementi mobili applicabili all’importazione di prodotti agricoli trasformati.12
Art. 1a Contingenti doganali
  1. Le merci il cui quantitativo importato con trattamento preferenziale è limitato (contingenti doganali) sono specificate con le quantità corrispondenti nell’allegato 2 e, per il Regno Unito, nell’allegato 6.13
  2. La dichiarazione doganale di merci che fanno parte di contingenti doganali deve essere effettuata per via elettronica. D’intesa con l’Ufficio federale dell’agricoltura, l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)14può concedere deroghe alla dichiarazione doganale elettronica, ad esempio in caso di piccoli invii e importazioni occasionali.
  3. Per le importazioni di merci appartenenti ai contingenti doganali, le aliquote di dazio preferenziali riportate negli allegati 2 e 6 sono attribuite nell’ordine di accettazione delle dichiarazioni doganali d’importazione fino ad esaurimento del rispettivo contingente. Sono fatte salve le disposizioni speciali previste dall’ordinanza del 26 ottobre 201115sulle importazioni agricole (OIAgr) e dalle rispettive regolamentazioni di mercato della legislazione in materia di agricoltura.16
  4. Se sono applicabili disposizioni speciali ai sensi del capoverso 3, le quote di contingenti doganali sono attribuite solo se una quota di contingente doganale è stata previamente attribuita in virtù dell’OIAgr e delle rispettive regolamentazioni di mercato della legislazione in materia di agricoltura.
  5. All’esaurimento di un contingente doganale ai sensi dell’OIAgr, l’Ufficio federale dell’agricoltura autorizza, sempre che obblighi convenzionali lo prevedano, l’importazione di una merce all’aliquota preferenziale di cui agli allegati 2 e 6 fino ad esaurimento del contingente corrispondente.17
  6. L’UDSC pubblica periodicamente, per via elettronica, il saldo dei contingenti doganali.
Art. 2 e 3 {#art_2_3 omnilex-key=ch-fedlex--632.319--2 und 3}
Art. 4 Disposizioni in materia d’origine

Le aliquote di dazio fissate negli allegati alla presente ordinanza sono applicabili solo alle merci che adempiono le condizioni d’origine stabilite negli accordi e le convenzioni menzionati nell’allegato 1.

Art. 4a Preferenza doganale in base all’utilizzo della merce

Se l’attribuzione di preferenze doganali è vincolata a un determinato utilizzo della merce, si applicano le disposizioni degli articoli 50–54 dell’ordinanza del 1° novembre 200618sulle dogane.

Art. 5 Modificazioni di questa ordinanza

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca è abilitato a modificare gli allegati nella misura in cui tale competenza sia fissata da una legge o da un’ordinanza.

Art. 6 Diritto previgente: abrogazione

Sono abrogate le seguenti ordinanze:

  1. ordinanza del 25 marzo 199219sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con la Turchia;
  2. ordinanza del 24 giugno 199220sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con la Repubblica federativa ceca e slovacca;
  3. ordinanza del 14 dicembre 199221sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con Israele;
  4. ordinanza del 31 marzo 199322sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con gli Stati Baltici (Estonia, Lettonia, Lituania);
  5. ordinanza del 26 aprile 199323sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con la Romania;
  6. ordinanza del 14 giugno 199324sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con la Bulgaria;
  7. ordinanza del 30 settembre 199325sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con l’Ungheria;
  8. ordinanza del 12 novembre 199326sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con la Polonia;
  9. ordinanza del 14 marzo 199427sulle aliquote di dazio per le merci nel traffico con le Isole Färöer
Art. 7 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1995.

Allegato 1

(art. 1)

Elenco degli accordi e delle convenzioni in forma di scambi di lettere

  1. Accordo di libero scambio del 25 giugno 201828tra gli Stati dell’AELS e la Turchia (art. 2.3–2.6) e Accordo agricolo del 25 giugno 201829tra la Svizzera e la Turchia.
  2. Accordo di libero scambio del 17 settembre 199230tra gli Stati dell’AELS e Israele (art. 3–6) e Accordo agricolo del 22 novembre 201831tra la Svizzera e Israele.
  3. Accordo del 12 gennaio 199432tra il Governo Svizzero da una parte, il Governo della Danimarca ed il Governo autonomo delle Isole Färöer dall’altra, sul libero scambio tra la Svizzera e le Isole Färöer (art. 3–4).
  4. Accordo del 19 giugno 199733tra gli Stati dell’AELS e il Regno del Marocco (art. 3–7), e Accordo in forma di scambio di lettere del 19 giugno 199734tra la Confederazione Svizzera e il Regno del Marocco relativo al commercio dei prodotti agricoli.
  5. Accordo interinale del 30 novembre 199835tra gli Stati dell’AELS e l’OLP per conto dell’Autorità palestinese (art. 3–7), e Accordo in forma di scambio di lettere del 30 novembre 199836tra la Confederazione Svizzera e l’Autorità palestinese relativo al commercio dei prodotti agricoli.
  6. Accordo del 19 giugno 200037tra gli Stati dell’AELS e la Repubblica di Macedonia (art. 3–7), e Accordo in forma di scambio di lettere del 19 giugno 200038tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Macedonia relativo al commercio dei prodotti agricoli.
  7. Accordo di libero scambio del 27 novembre 200039tra gli Stati dell’AELS e gli Stati Uniti del Messico (art. 3–7), e Accordo agricolo del 27 novembre 200040tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti del Messico.
  8. .
  9. Accordo di libero scambio del 21 giugno 200141tra gli Stati dell’AELS e il Regno ascemita di Giordania (art. 4–8), e Accordo in forma di scambio di lettere del 21 giugno 200142tra la Confederazione Svizzera e il Regno ascemita di Giordania relativo al commercio di prodotti agricoli.
  10. Accordo di libero scambio del 26 giugno 200243tra gli Stati dell’AELS e la Repubblica di Singapore (art. 3–11), e Accordo agricolo del 26 giugno 200244fra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Singapore.
  11. Accordo di libero scambio del 26 giugno 200345tra gli Stati dell’AELS e la Repubblica del Cile (art. 4–15), e Accordo aggiuntivo del 26 giugno 200346tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Cile relativo al commercio di prodotti agricoli.
  12. Accordo di libero scambio del 17 dicembre 200447tra gli Stati dell’AELS e la Repubblica Tunisina (art. 2–10), e Accordo in forma di scambio di lettere del 17 dicembre 200448tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Tunisina relativo al commercio di prodotti agricoli.
  13. Accordo di libero scambio del 24 giugno 200449tra gli Stati dell’AELS e la Repubblica del Libano (art. 2–10), e Accordo agricolo del 24 giugno 200450tra la Svizzera e il Libano.
  14. Accordo di libero scambio del 15 dicembre 200551tra gli Stati dell’AELS e la Repubblica di Corea (art. 1.3 e 1.5–2.6), e Accordo agricolo del 15 dicembre 200552tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di
    Corea.
  15. Accordo di libero scambio del 7 agosto 200653tra gli Stati dell’AELS e gli Stati della SACU (art. 2–10), e Accordo agricolo del 7 agosto 200654tra la Svizzera e gli Stati della SACU.
  16. Accordo di libero scambio del 27 gennaio 200755tra gli Stati dell’AELS e la Repubblica araba d’Egitto (art. 2–10), e Accordo del 27 gennaio 200756tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica araba d’Egitto relativo al commercio di prodotti agricoli.
  17. Accordo di libero scambio del 26 gennaio 200857tra gli Stati dell’AELS e il Canada (art. 2–11), e Accordo agricolo del 26 gennaio 200858tra la Confederazione Svizzera e il Canada.
  18. Accordo di libero scambio e di partenariato economico del 19 febbraio 200959tra la Confederazione Svizzera e il Giappone (art. 2–23).
  19. Accordo di libero scambio del 22 giugno 200960tra gli Stati dell’AELS e gli Stati membri del Consiglio di cooperazione degli Stati Arabi del Golfo (art. 1.2–2.3), e Accordo agricolo del 22 giugno 200961tra la Svizzera e gli Stati membri del CCG.
  20. Accordo di libero scambio del 25 novembre 200862tra la Repubblica di Colombia (art. 1.3–2.10) e gli Stati dell’AELS, e Accordo agricolo del 25 novembre 200863tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Colombia.
  21. Accordo di libero scambio del 17 dicembre 200964tra gli Stati dell’AELS e la Repubblica di Albania (art. 2–9), e Accordo agricolo del 17 dicembre 200965tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Albania.
  22. Accordo di libero scambio del 17 dicembre 200966tra gli Stati dell’AELS e la Repubblica di Serbia (art. 2–10), e Accordo agricolo del 17 dicembre 200967tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Serbia.
  23. Accordo di libero scambio del 14 luglio 201068tra gli Stati dell’AELS e la Repubblica del Perù (art. 2.1–2.12), e Accordo agricolo del 14 luglio 201069tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Perù.
  24. Accordo di libero scambio del 24 giugno 201070tra gli Stati dell’AELS e la Repubblica dell’Ucraina (art. 2.1–2.7 e 2.10–2.11), e Accordo agricolo del 24 giugno 201071tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica dell’Ucraina.
  25. Accordo di libero scambio del 14 novembre 201172tra gli Stati dell’AELS e il Montenegro (art. 2–10), e Accordo agricolo del 14 novembre 201173tra la Confederazione Svizzera e il Montenegro.
  26. Accordo di libero scambio del 21 giugno 201174tra gli Stati dell’AELS e Hongkong, Cina (art. 1.2–2.4), e Accordo agricolo del 21 giugno 201175tra la Confederazione Svizzera e Hongkong, Cina.
  27. Accordo di libero scambio del 24 giugno 2013^76tra gli Stati dell’AELS e la Bosnia e Erzegovina (art. 7–12) e Accordo agricolo del 24 giugno 201377^tra la Svizzera e la Bosnia e Erzegovina.
  28. Accordo di libero scambio del 6 luglio 2013^78^tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica popolare Cinese (art. 2.1–2.5).
  29. Accordo di libero scambio del 24 giugno 201379tra gli Stati dell’AELS e gli Stati dell’America centrale (concluso con il Costa Rica e il Panama) (art. 1.3–3.2) e Protocollo di adesione del 22 giugno 201580della Repubblica del Guatemala all’Accordo di libero scambio tra gli Stati dell’AELS e gli Stati dell’America centrale.
  30. Accordo di libero scambio del 27 giugno 201681tra gli Stati dell’AELS e la Georgia (art. 1.2–3.2).
  31. Accordo di libero scambio del 28 aprile 201682tra gli Stati dell’AELS e le Filippine (art. 1.3–3.2).
  32. Accordo di partenariato economico globale del 25 giugno 201883tra gli Stati dell’AELS e l’Ecuador (art. 1.2–2.22).
  33. Accordo commerciale dell’11 febbraio 201984tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord (con allegati).
  34. Accordo di partenariato economico globale del 16 dicembre 201885tra gli Stati dell’AELS e l’Indonesia (art. 1.3–2.23).
  35. Accordo di libero scambio del 27 giugno 202386tra gli Stati dell’AELS e la Repubblica di Moldova (art. 1.2–2.24).
  36. Accordo di partenariato commerciale ed economico del 10 marzo 202487tra gli Stati dell’AELS e l’India (art. 1.2–2.4).
Allegato 2

(art. 1 cpv. 1 lett. a, 1a cpv. 1, 3 e 5)

Aliquote di dazio all’importazione: merci, aliquote e Paesi beneficianti

Allegato 3

(art. 1 cpv. 1 lett. b)

Aliquote di dazio all’importazione addizionali: merci, aliquote e Paesi beneficianti

Allegato 4

(art. 1 lett. c)

Aliquote di dazio all’importazione per il Lesotho: merci e aliquote

Voce di tariffaAliquota preferenzialeDisposizioni particolari
0101.21 10/esente
0208.30 00
0208.4000esentedi otarie e foche, leoni marini e trichechi (mammiferi del sottordine dei pinnipedi)
50 00/esente
0210.99 90
0401.10 10/esente
1503.00 99
1505.00 11/esente
1515.90 99
ex1516.10 10/10 99esentemerci di queste voci, escluse quelle di pesci o di mammiferi marini
1516.2010/esente
1602.9088
ex1603.00 00esentemerci di questa voce, escluse quelle di pesci, di crostacei, di molluschi o di altri
invertebrati acquatici
1701.12 00/esente
2209.00 00
ex2301.10 11/10 90esentemerci di queste voci, escluse quelle di mammiferi marini
2302.10 10/esente
2309.90 30
2309.90 81/esente
2404.9900
2905.43 00/44 00esente
3301.12 00/90 00esente
3501.10 10/esente
3505.20 90
3809.10 10/10 90esente
3823.11 10esente
12 10esente
19 10esente
3824.60 00esente
4101.20 00/esente
4103.90 00
4301.10 00/90 00esente
5001.00 00/esente
5003.00 00
5101.11 00/esente
5103.30 00
5201.00 00/esente
5203.00 00
5301.10 00/esente
5302.90 00

Le aliquote di dazio menzionate sono applicabili solo se le prove dell’origine contengono il rinvio «LDC/PMA: Art. 2.2 CH-SACU satisfied». Altrimenti sono applicabili le aliquote di dazio indicate nell’allegato 2.

Allegato 5
Allegato 6

(art. 1 cpv. 1 lett. d, 1a cpv. 1, 3 e 5)

Aliquote di dazio all’importazione per il Regno Unito: merci, aliquote di dazio e contingenti doganali

  1. In base all’Accordo menzionato nell’allegato 1 numero 32, alle merci provenienti dal Regno Unito si applica il trattamento preferenziale previsto per le merci provenienti dall’Unione europea secondo quanto stabilito nell’allegato 2 dell’ordinanza del 18 giugno 200888sul libero scambio 1.
  2. Alle merci provenienti dal Regno Unito si applicano i contingenti doganali seguenti:
N. del contingente doganaleVoce di tariffaDesignazione della merceVolume del contingente doganale
332309.1021/1029Alimenti per cani o gatti condizionati per la vendita al minuto, in recipienti ermeticamente chiusi322 t lorde
101ex 0210.1191Prosciutti e loro pezzi, non disossati, di animali della specie suina, escluso il cinghiale, salati o in salamoia, secchi o affumicati54 t nette
ex 0210.1991Prosciutti e loro pezzi, disossati, di animali della specie suina, escluso il cinghiale, salati o in salamoia, secchi o affumicati
102ex 0210.2010Carni di animali della specie bovina, secche11 t nette
104Portinnesto di frutta a granella (ottenuti con semi o da moltiplicazione vegetativa):3222 pezzi
0602.2011– innestati, con radici nude
0602.2019– innestati, con piote
0602.2021– non innestati, con radici nude
0602.2029– non innestati, con piote
Portinnesto di frutta a nocciolo (ottenuti con semi o da moltiplicazione vegetativa):
0602.2031– innestati, con radici nude
0602.2039– innestati, con piote
0602.2041– non innestati, con radici nude
0602.2049– non innestati, con piote
Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli da frutta commestibile con radici nude:
0602.2071– di frutta a granella
0602.2072– di frutta a nocciolo
Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli da frutta commestibile con piote:
0602.2081– di frutta a granella
0602.2082– di frutta a nocciolo
1050603.1210Garofani, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, dal 1° maggio al 25 ottobre54 t nette
0603.1110Rose, recise, per mazzi o per ornamento, fresche, dal 1° maggio al 25 ottobre
Fiori e boccioli di fiori (esclusi garofani e rose), recisi, per mazzi o per ornamento dal 1° maggio al 25 ottobre:
0603.1911– legnosi
0603.1310– diversi dai legnosi
0603.1410
0603.1510
0603.1918
106Pomodori, freschi o refrigerati:537 t nette
0702.0010– pomodori ciliegia (cherry): dal 21 ottobre al 30 aprile
0702.0020– pomodori peretti (di forma allungata): dal 21 ottobre al 30 aprile
0702.0030– altri pomodori con diametro di 80 mm o più (pomodori carnosi): dal 21 ottobre al 30 aprile
0702.0090– altri: dal 21 ottobre al 30 aprile
1070705.1111Lattuga iceberg, senza corona:
dal 1° gennaio a fine febbraio
107 t nette
1080705.2110Witloof, fresca o refrigerata:
dal 21 maggio al 30 settembre
107 t nette
1090709.3010Melanzane, fresche o refrigerate:
dal 16 ottobre al 31 maggio
54 t nette
1100709.9950Zucchine (incluse le zucchine con fiore), fresche o refrigerate:
dal 31 ottobre al 19 aprile
107 t nette
111Albicocche, fresche:113 t nette
0809.1011– in imballaggio aperto: dal 1° settembre al 30 giugno
0809.1091– in altro imballaggio: dal 1° settembre al 30 giugno
1120810.1010Fragole, fresche, dal 1° settembre al 14 maggio537 t nette
1190101.2991Cavalli, vivi (esclusi i riproduttori di razza pura e quelli da macello)5 capi
1200207.1481Petti di galli e galline, congelati113 t nette
1210207.1491Pezzi e frattaglie di galli e galline, fegati compresi, all’esclusione dei petti, congelati64 t nette
1220207.2781Petti di tacchini e tacchine, congelati43 t nette
1230207.2791Pezzi e frattaglie di tacchini e tacchine, fegati compresi, all’esclusione dei petti, congelati32 t nette
1240207.4210Anatre, non tagliate in pezzi, congelate38 t nette
126Pezzi e frattaglie, senza fegati grassi, congelati5 t nette
0207.4591– di anatre
0207.5591– di oche
ex 0207.6091– di faraone
1270208.1000Carni e frattaglie commestibili di conigli o di lepri, fresche, refrigerate o congelate91 t nette
1280208.9010Carni e frattaglie commestibili di selvaggina, escluse le lepri e i cinghiali, fresche, refrigerate o congelate5 t nette
129Uova di volatili, in guscio, per il consumo8 t nette
– fresche:
0407.2110– – di volatili della specieGallus domesticus
0407.2910– – altri
0407.9010– conservate o cotte
130ex 0409.0000Miele d’acacia11 t nette
131ex 0409.0000Altro miele naturale, diverso da quello d’acacia3 t nette
1320707.0030Cetrioli per conserva, di una lunghezza superiore a 6 cm ma non eccedente 12 cm, freschi o refrigerati, dal 21 ottobre al 14 aprile5 t nette
1330707.0031Cetrioli per conserva, di una lunghezza superiore a 6 cm ma non eccedente 12 cm, freschi o refrigerati, dal 15 aprile al 20 ottobre113 t nette
1340707.0050Cetriolini, freschi o refrigerati43 t nette
1350709.6012Peperoni, freschi o refrigerati, dal 1° aprile al 31 ottobre70 t nette
1360711.9090Ortaggi o legumi e loro miscele, temporaneamente conservati (per esempio, con anidride solforosa o in acqua salata, solforata o con aggiunta di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l’alimentazione nello stato in cui sono presentati8 t nette
1370712.2000Cipolle, secche, anche tagliate in pezzi o a fette oppure tritate o polverizzate, ma non altrimenti preparate5 t nette
1380713.1011Piselli [Pisum sativum ], in grani intieri, non lavorati, per l’alimentazione di animali54 t nette
1390713.1019Piselli [Pisum sativum ], in grani intieri, non lavorati, diversi da quelli per l’alimentazione di animali o per fabbricare la birra54 t nette
1400809.4013Prugne e prugnole, fresche, alla rinfusa, dal 1° luglio al 30 settembre32 t nette
1410810.1011Fragole, fresche, dal 15 maggio al 31 agosto11 t nette
1420810.2011Lamponi, freschi, dal 1° giugno al 14 settembre13 t nette
143ex 0811.1000Fragole, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, sfuse, per l’ulteriore lavorazione54 t nette
144ex 0811.2090Lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli e uva spina, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, sfusi, per l’ulteriore lavorazione64 t nette
1450811.9010Mirtilli, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti11 t nette
1460811.9090Frutta, escluse fragole, lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli e uva spina, mirtilli e frutta tropicali, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti54 t nette
1470904.2200Pimenti del genereCapsicum oPimenta , tritati o polverizzati8 t nette
1481001.9931/9939Frumento (grano) e frumento segalato (escluso il grano duro), per l’alimentazione di animali2 685 t nette
1491005.9031/9039Granoturco, per l’alimentazione di animali698 t nette
1502003.1000Funghi del genereAgaricus , preparati o conservati, ma non nell’aceto o nell’acido acetico91 t nette
1510204.5010Carne di animali della specie caprina; fresca, refrigerata o congelata5 t nette
1520707.0010Cetrioli per insalata; freschi o refrigerati:
dal 21 ottobre al 14 aprile
11 t nette
1530802.3290Noci comuni, fresche o secche, sgusciate, anche decorticate, non atte per l’alimentazione di animali né per la fabbricazione di oli5 t nette
301ex 0210.1991Coppa, prosciutto in veschiche e noce di prosciutto199 t nette
1601.0011Cotechini, mortadelle, salami, salamini, zamponi
1601.0021Altre salsicce di animali della specie equina, bovina, suina, ovina, caprina, esclusi i cinghiali
ex 1602.4910Coppa

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta l’art. 8 dell’O del 18 giu. 2008 sul libero scambio 1, in vigore dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3519).

  2. RS 946.201

  3. RS 631.0

  4. RS 632.10

  5. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 7 mar. 2014, in vigore dal 1° apr. 2014 (RU 2014 605).

  6. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 3 set. 2025, in vigore dal 1° ott. 2025 tranne che per il Guatemala (RU 2025 553; 2020 4191).

  7. Botswana, Eswatini, Lesotho, Namibia, Sudafrica.

  8. Arabia Saudita, Bahrain, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Oman, Qatar.

  9. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 3 set. 2025, in vigore dal 1° ott. 2025 tranne che per il Guatemala (RU 2025 553; 2020 4191).

  10. Introdotta dalla cifra I dell’O del 27 feb. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6433).

  11. RS 632.111.722

  12. Introdotto dalla cifra I dell’O del 7 mar. 2014, in vigore dal 1° apr. 2014 (RU 2014 605).

  13. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 27 feb. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6433).

  14. La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1 ), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il testo.

  15. RS 916.01

  16. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 27 feb. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6433).

  17. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 27 feb. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6433).

  18. RS 631.01

  19. [RU 1992 823,1315art. 5 n. 3; 1994 1430art. 5]

  20. [RU 1992 1315, 1994 1430art. 7]

  21. [RU 1993 18, 1994 1430art. 6]

  22. [RU 1993 1319, 1994 1430art. 7, 1995 1466]

  23. [RU 1993 1482, 1994 1430art. 7]

  24. [RU 1993 2272, 1994 1430art. 7]

  25. [RU 1993 2773, 1994 1430art. 7]

  26. [RU 1993 2970, 1994 1430art. 7]

  27. [RU 1994 670]

  28. RS 0.632.317.631

  29. RS 0.632.317.631.1

  30. RS 0.632.314.491

  31. RS 0.632.314.491.1

  32. RS 0.946.293.142

  33. RS 0.632.315.491

  34. RS 0.632.315.491.1

  35. RS 0.632.316.251

  36. RS 0.632.316.251.1

  37. RS 0.632.315.201.1

  38. RS 0.632.315.201.11

  39. RS 0.632.315.631.1

  40. RS 0.632.315.631.11

  41. RS 0.632.314.671

  42. RS 0.632.314.671.1

  43. RS 0.632.316.891.1

  44. RS 0.632.316.891.11

  45. RS 0.632.312.451

  46. RS 0.632.312.451.1

  47. RS 0.632.317.581

  48. RS 0.632.317.581.1

  49. RS 0.632.314.891

  50. RS 0.632.314.891.1

  51. RS 0.632.312.811

  52. RS 0.632.312.811.1

  53. RS 0.632.311.181

  54. RS 0.632.311.181.1

  55. RS 0.632.313.211

  56. RS 0.632.313.211.1

  57. RS 0.632.312.32

  58. RS 0.632.312.321

  59. RS 0.946.294.632

  60. RS 0.632.311.491

  61. RS 0.632.311.491.1

  62. RS 0.632.312.631

  63. RS 0.632.312.631.1

  64. RS 0.632.311.231

  65. RS 0.632.311.231.1

  66. RS 0.632.316.821

  67. RS 0.632.316.821.1

  68. RS 0.632.316.411

  69. RS 0.632.316.411.1

  70. RS 0.632.317.671

  71. RS 0.632.317.671.1

  72. RS 0.632.315.731

  73. RS 0.632.315.731.1

  74. RS 0.632.314.161

  75. RS 0.632.314.161.1

  76. RS 0.632.311.911

  77. RS 0.632.311.911.1

  78. RS 0.946.292.492

  79. RS 0.632.312.851

  80. RS ...;FF 2016 873

  81. RS 0.632.313.601

  82. RS 0.632.316.451

  83. RS 0.632.313.271

  84. RS 0.946.293.671

  85. RS 0.632.314.271

  86. RS 0.632.315.651

  87. RS 0.632.314.231

  88. RS 632.421.0