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631.253.41•Ordinanza che mette in vigore il regolamento concernente la chiusura doganale dei battelli del Reno
631.253.41Federal Council Ordinance1 apr 1965
del 26 marzo 1965 (Stato 1° aprile 1965)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 66 capoverso 2 della legge federale del 28 settembre 19231
sul registro del naviglio,
ordina:
Il regolamento concernente la chiusura doganale dei battelli del Reno, adottato il 21 novembre 19632dalla Commissione centrale per la navigazione del Reno nel tenore modificato, è messo in vigore con effetto dal 1° aprile 1965, per il Reno tra il confine svizzero e il ponte «Mittlere Rheinbrücke» a Basilea, conformemente al testo allegato3.
Il Dipartimento federale delle finanze4è autorizzato a dichiarare obbligatorie, per tutta la Svizzera, le risoluzioni della Commissione centrale per la navigazione del Reno, concernenti la modificazione degli allegati al regolamento, di cui al precedente articolo.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 1965. Alla stessa data sono abrogati:
RS 747.11 . Alla disp. cit. corrisponde ora l’art. 56 della LF del 3 ott. 1975 sulla navigazione interna (RS 747.201 ). ↩
RS 631.253.4 ↩
RS 631.253.4 ↩
Nuova denominazione giusta l’art. 1 del DCF del 23 apr. 1980 concernente l’adattamento delle disposizioni di diritto federale alle nuove denominazioni dei dipartimenti e uffici (non pubblicato). ↩
[RU 1950 II 728] ↩
[RU 1957 1084] ↩
Vedi RU 1957 1085 nota 2. ↩
[RU 1959 577] ↩
[RU 1961 118] ↩
[RU 1961 1069] ↩
[RU 1962 932] ↩
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