Ordinanza concernente il controllo dei movimenti transfrontalieri di liquidità

631.052Federal Council Ordinance1 mar 2009

dell’11 febbraio 2009 (Stato 1° gennaio 2022)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 130 della legge del 18 marzo 20051sulle dogane (LD),

ordina:

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina il controllo, eseguito dall’ Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)2, dei movimenti transfrontalieri di liquidità allo scopo di lottare contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (art. 95 cpv. 1bisLD).

Art. 2 Definizioni

Ai sensi della presente ordinanza si intende per:

  1. persona tenuta a dare informazioni: persona soggetta all’obbligo di dichiarazione ai sensi dell’articolo 26 LD;
  2. liquidità:

1. denaro contante (banconote e monete svizzere ed estere in circolazione come mezzo di pagamento),

2. titoli al portatore, azioni, obbligazioni, assegni e carte valori analoghe trasferibili.

Art. 3 Obbligo di informare
  1. Nell’ambito dei movimenti transfrontalieri, la persona tenuta a dare informazioni deve fornire, su esplicita richiesta dell’ufficio doganale, indicazioni su:
    1. la sua persona;
    2. l’importazione, l’esportazione e il transito di liquidità per un importo minimo di 10 000 franchi o il rispettivo controvalore in valuta estera;
    3. la provenienza delle liquidità e lo scopo d’impiego previsto;
    4. l’avente economicamente diritto.
  2. In caso di sospetto di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo, l’ufficio doganale può esigere informazioni anche se l’importo delle liquidità non supera il limite di 10 000 franchi o il rispettivo controvalore in valuta estera.
Art. 4 Sequestro provvisorio
  1. L’ufficio doganale può sequestrare provvisoriamente le liquidità in virtù dell’articolo 104 LD.
  2. Il sequestro provvisorio è ammesso a prescindere dall’importo delle liquidità.
Art. 5 Disposizione penale

Il rifiuto di fornire informazioni o il rilascio di informazioni errate in relazione con l’articolo 3 capoverso 1 lettere a e b è considerato inosservanza di prescrizioni d’ordine ai sensi dell’articolo 127 capoverso 1 LD.

Art. 6 Notifica da parte degli uffici doganali
  1. Gli uffici doganali notificano alla Direzione generale delle dogane (DGD):
    1. i dati personali e l’indirizzo della persona tenuta a dare informazioni;
    2. l’importo delle liquidità;
    3. indicazioni sulla provenienza delle liquidità e sullo scopo d’impiego previsto;
    4. i dati personali e l’indirizzo dell’avente economicamente diritto;
    5. informazioni sul sequestro provvisorio (art. 4);
    6. se la persona tenuta a dare informazioni ha rifiutato di fornire l’informazione o ha fornito un’informazione errata;
    7. indicazioni su veicoli, cose e dati sulla fattispecie.
  2. La notifica è ammessa a prescindere dall’importo delle liquidità.
Art. 7 Sistema d’informazione

Le notifiche ai sensi dell’articolo 6 sono registrate in un’area specifica del sistema d’informazione del Corpo delle guardie di confine (allegato A 8 dell’O del 4 aprile 20073sul trattamento dei dati nell’AFD).

Art. 8 Assistenza amministrativa

Nel singolo caso la DGD comunica dati estratti dal sistema d’informazione all’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (art. 23 della L del 10 ottobre 19974sul riciclaggio di denaro) come pure alle autorità di polizia competenti.

Art. 9 Analisi

La DGD analizza regolarmente i contenuti del sistema d’informazione.

Art. 10 Modifica del diritto vigente

.5

Art. 11 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2009.

Footnotes

  1. RS 631.0

  2. La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1 ), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

  3. [RU 2007 1715; 2008 583n. III 2; 2009 709art. 105577art. 44 n. 1,6233III; 2012 3477all. n. 3; 2013 3111all. n. II 2,3835; 2015 4917all. n. 1; 2016 2667all. n. 2,4525n. I 4.RU 2017 4891art. 17]. Vedi ora dell’O del 23 ago. 2017 sul trattamento dei dati nell’UDSC (RS 631.061 ).

  4. RS 955.0

  5. La mod. può essere consultata allaRU 2009 709.

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