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631.052 ΓÇó Ordinanza concernente il controllo dei movimenti transfrontalieri di liquidità
631.052Federal Council Ordinance1 mar 2009
dell’11 febbraio 2009 (Stato 1° gennaio 2022)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 130 della legge del 18 marzo 20051sulle dogane (LD),
ordina:
La presente ordinanza disciplina il controllo, eseguito dall’ Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)2, dei movimenti transfrontalieri di liquidità allo scopo di lottare contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (art. 95 cpv. 1bisLD).
Ai sensi della presente ordinanza si intende per:
1. denaro contante (banconote e monete svizzere ed estere in circolazione come mezzo di pagamento),
2. titoli al portatore, azioni, obbligazioni, assegni e carte valori analoghe trasferibili.
Il rifiuto di fornire informazioni o il rilascio di informazioni errate in relazione con l’articolo 3 capoverso 1 lettere a e b è considerato inosservanza di prescrizioni d’ordine ai sensi dell’articolo 127 capoverso 1 LD.
Le notifiche ai sensi dell’articolo 6 sono registrate in un’area specifica del sistema d’informazione del Corpo delle guardie di confine (allegato A 8 dell’O del 4 aprile 20073sul trattamento dei dati nell’AFD).
Nel singolo caso la DGD comunica dati estratti dal sistema d’informazione all’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (art. 23 della L del 10 ottobre 19974sul riciclaggio di denaro) come pure alle autorità di polizia competenti.
La DGD analizza regolarmente i contenuti del sistema d’informazione.
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La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2009.
RS 631.0 ↩
La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1 ), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
[RU 2007 1715; 2008 583n. III 2; 2009 709art. 105577art. 44 n. 1,6233III; 2012 3477all. n. 3; 2013 3111all. n. II 2,3835; 2015 4917all. n. 1; 2016 2667all. n. 2,4525n. I 4.RU 2017 4891art. 17]. Vedi ora dell’O del 23 ago. 2017 sul trattamento dei dati nell’UDSC (RS 631.061 ). ↩
RS 955.0 ↩
La mod. può essere consultata allaRU 2009 709. ↩