Ordinanza sugli emolumenti dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini

631.035Federal Council Ordinance1 mag 2007

del 4 aprile 2007 (Stato 1° luglio 2025)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 89 capoversi 2 e 3 della legge del 18 marzo 20051sulle dogane (LD),

ordina:

Art. 1 Principio
  1. L’ Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)2non riscuote alcun emolumento per le decisioni e le prestazioni che fornisce nell’ambito della sua attività ordinaria.
  2. L’UDSC riscuote gli emolumenti menzionati nell’appendice per le sue decisioni e prestazioni particolari.
Art. 2 Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti

Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20043sugli emolumenti (OgeEm).

Art. 3 Mancato versamento dell’anticipo

Se non si versa l’anticipo o la garanzia richiesta in virtù dell’articolo 10 OgeEm4, l’UDSC non fornisce alcuna prestazione.

Art. 4 Emolumenti forfetari

D’intesa con il contribuente, le direzioni di circondario possono riscuotere un emolumento forfetario per operazioni ufficiali dello stesso genere che si ripetono.

Art. 5 Casi particolari

Gli uffici doganali possono rinunciare per motivi validi alla riscossione totale o parziale di emolumenti, se la Direzione generale delle dogane vi acconsente.

Art. 6 Diritto previgente: abrogazione

L’ordinanza del 22 agosto 19845sulle tasse dell’Amministrazione delle dogane è abrogata.

Art. 7 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2007.

(art. 1 cpv. 2)

Tariffa degli emolumenti

CifraTassa
1 Emolumenti calcolati secondo la tariffa oraria
1.1 Un emolumento è riscosso per:
– operazioni ufficiali fuori dell’area ufficiale, – scorte doganali, sorveglianze e controlli, – la predisposizione o la tenuta di controlli che spettano al contribuente ma che questi non ha eseguito o ha eseguito in modo non conforme alle prescrizioni – rettificazioni e annullamenti, anche nelle procedure con il sistema e-dec Importazione (e-dec) o con il nuovo sistema di transito informatizzato (NCTS), – analisi chimico-tecniche, – domande d’intervento dell’UDSC in materia di proprietà intellettuale (cifra 12)
per ogni impiegato e per quarto d’ora:
a. durante l’orario d’apertura degli ufficifr. 22.–
b. fuori dell’orario d’apertura degli ufficifr. 27.–
La frazione di un quarto d’ora conta come un quarto d’ora intero.
1.2Un emolumento ridotto è riscosso per:
10.21Un emolumento è riscosso per la regolarizzazione di libretti A.T.A5 % dei tributi d’entrata al minimo fr. 20.–
al massimo
fr. 100.–
1.22il controllo, fuori dell’area ufficiale, di bestiame da pascolo al confine
per ogni impiegato e per quarto d’ora:
a. durante l’orario d’apertura degli ufficifr. 11.–
b. fuori dell’orario d’apertura degli ufficifr. 13.50
1.23l’apposizione da parte della dogana di piombi o di contrassegni doganali, intesi a garantire la sicurezza doganale o l’identità dei prodotti, allorché la loro quantità è di oltre 20 pezzi per invio,
per ogni impiegato e per quarto d’ora:
a. durante l’orario d’apertura degli ufficifr. 11.–
b. fuori dell’orario d’apertura degli ufficifr. 13.50
1.3Non è riscosso alcun emolumento:
1.31per operazioni ufficiali necessarie a cagione di un errore dell’UDSC;
1.32nella procedura doganale con e-dec per:
1.321per correzioni di dichiarazioni doganali effettuate prima dell’esame formale delle dichiarazioni doganali selezionate (bloccate o libere/con);
1.322per la trasformazione, dopo la scadenza, di imposizioni provvisorie in imposizioni definitive appurate automaticamente dal sistema e-dec;
1.33per l’imposizione nella procedura doganale d’esportazione e di transito NCTS:
1.331per l’annullamento di annunci di transito che sono trattati automaticamente nel sistema NCTS,
1.332per correzioni e annullamenti effettuati prima della stesura della decisione d’imposizione all’esportazione,
1.333per correzioni effettuate su ordine dell’ufficio doganale,
1.334per il trattamento di tutte le liste internazionali e della lista nazionale di casi in sospeso «Entrate in transito non liqui date »;
1.34per visite fuori dell’area ufficiale, controlli aziendali e controlli presso speditori/destinatari autorizzati o in depositi doganali aperti su ordine dell’ufficio doganale;
1.35per l’imposizione durante gli orari d’apertura degli uffici doganali d’esposizione;
1.36per l’apposizione da parte della dogana di piombi e di contrassegni doganali, secondo la cifra 1.23 (al massimo 20 pezzi per invio);
1.37nel traffico ferroviario, sempre che non si debba impiegare del personale dell’UDSC: – per l’accettazione di treni, – per il controllo di treni, – per il controllo di caricamenti;
1.38nel traffico aereo: per operazioni ufficiali in correlazione diretta:
– con la riparazione di aeromobili in servizio;
1.39per analisi chimico-tecniche ordinate dall’UDSC.
2Imposizione fuori dell’orario d’apertura degli uffici doganali: per imposizione
2.1Un emolumento è riscosso per: l’imposizione fuori dell’orario d’apertura degli uffici doganalifr. 30.–
per imposizione
2.2Nessun emolumento è riscosso:
2.21per le merci nel traffico turistico e di corriere diplomatico o consolare;
2.22per il traffico attraverso brevi tratti di territorio svizzero o estero;
2.23per il transito diretto nel traffico ferroviario e per via d’acqua;
2.24per il transito internazionale con libretti A.T.A.;
2.25per l’importazione e l’esportazione di giornali e riviste;
2.26per l’attestazione di passaggi del confine su documenti d’ammissione temporanea rilasciati per diversi passaggi;
2.27nel traffico ferroviario e per via d’acqua, sempre che non si debba impiegare del personale:
2.271per treni e natanti speciali con passeggeri,
2.272per merci soggette a rapido deterioramento;
2.28nel traffico aereo:
2.281per aeromobili militari, aeromobili al servizio dell’Ufficio federale dell’aviazione civile, aeromobili di Governi stranieri dell’ONU e delle sue organizzazioni, in missione ufficiale,
2.282nel traffico di linea: per gli aeromobili e il bagaglio dei passeggeri,
2.283nel traffico fuori linea: per gli aeromobili e per il bagaglio dei passeggeri, sempre che non si debba impiegare del personale,
2.284per il transito in caso di chiusura momentanea di un aeroporto,
2.285per merci soggette a rapido deterioramento;
2.29nel traffico della zona di frontiera e nel traffico delle zone franche dell’Alta Savoia e del Paese di Gex.
3Uso di bilance, gru e altri congegni appartenenti all’UDSC
3.1Un emolumento è riscosso per:
3.11pesature su bilance a ponte e bilance pesaruotefr. 30.–
per pesatura
3.12pesature su altre bilancefr. 2.–: per 100 kg o frazione di essi al massimo
fr. 25.– per invio
3.13l’uso di gru e altri congegnifr. 5.– per 100 kg o frazione di essi al massimo
fr. 50.– per invio
3.14l’uso di un carrello elevatore da parte del contribuentefr. 10.–
per ¼ d’ora
al minimo fr. 10.–
3.2Nessun emolumento è riscosso per:
3.21tarature su bilance a ponte e bilance pesaruote;
3.22pesature/tarature su bilance a ponte e bilance pesaruote, per verificazioni del peso ordinate dalla dogana o dalla polizia, sempre che il peso accertato non sia contestato;
3.23pesature su bilance site in magazzini o su rampe: – effettuate dal contribuente, a suo rischio e pericolo (senza accertamento da parte della dogana), – nel traffico con imprese pubbliche di trasporto, – per pesature di controllo, allorquando la differenza di peso non supera il 3 per cento del peso annunciato, – nel regime di transito nazionale o d’ammissione temporanea, – per merci nel traffico turistico e nel traffico di confine;
3.24l’uso di gru e simili: – all’atto della presentazione in dogana, – per ordine dell’ufficio doganale.
4Uso di locali e aree ufficiali dell’UDSC in vista del deposito di merci o per la sosta di veicoli
4.1Un emolumento è riscosso per:
4.11il deposito di merci, per 100 kg o frazione di essi, per giornofr. 2.–,
al minimo,
fr. 7.–
4.12la sosta di veicoli carichi o vuoti per giorno e per veicolo o convoglio d’un peso totale:
a. sino a 3,5 tfr. 25.–
b. di più di 3,5 tfr. 50.–
4.13il trasbordo di merci da un veicolo all’altro, per 100 kg o frazione di essifr. 2.–,
al minimo,
fr. 7.–
4.2Nessun emolumento è riscosso per:
4.21veicoli e convogli sull’area d’attesa dell’ufficio doganale prima della dichiarazione sommaria;
4.22veicoli e convogli asportati dalle aree ufficiali il giorno successivo a quello della presentazione in dogana;
4.23merci, nonché per veicoli e convogli, fintanto che non possono essere asportati a cagione di una visita o di altri provvedimenti ordinati dall’ufficio doganale;
4.24merci scaricate sulla rampa o nel magazzino doganale ai fini dell’imposizione secondo il peso netto, di un esame, di un prelevamento di campioni o di una pesatura e successivamente ricaricate sullo stesso veicolo;
4.25merci alle quali la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione rinuncia;
4.26merci del traffico turistico lasciate in custodia della dogana;
4.27merci sequestrate, sempre che non siano trattenute nell’ambito della collaborazione dell’UDSC, in virtù della legislazione applicabile in materia di proprietà intellettuale.
5Rilascio di autorizzazioni e proroghe di termini
5.1Un emolumento è riscosso per:
5.11il rilascio di autorizzazioni: secondo le circostanze, l’importanza e il tempo investitoda fr. 20.–
a fr. 1000.–
5.12la proroga di terminifr. 30.–
per proroga
5.2Un emolumento ridotto è riscosso per:
5.21autorizzazioni rilasciate per l’impiego, su territorio doganale svizzero, di un veicolo a motore o di un natante che non è in libera praticafr. 25.–
5.22autorizzazioni rilasciate per il passaggio del confine con cavalli nel terreno interstiziale (mod. 13.01)fr. 10.–
5.23la proroga di termini di dichiarazionefr. 10.–
5.3Nessun emolumento è riscosso:
5.31nell’ambito dell’ammissione temporanea: per autorizzazioni rilasciate dagli uffici doganali e dalle direzioni di circondario;
5.32nel traffico di perfezionamento attivo o passivo: per autorizzazioni rilasciate dagli uffici doganali;
5.33per autorizzazioni di passaggio del confine nel terreno interstiziale: – nel traffico della zona di frontiera, – nel traffico di pascolo al confine, – per singoli passaggi del confine;
5.34per la proroga di termini:
5.341– per merci del traffico turistico e i certificati d’annotazione per cavalli (mod. 13.01),
5.342– per invii destinati al corpo diplomatico,
5.343– allorquando il termine di dichiarazione non ha potuto essere osservato a causa di un errore di un’impresa pubblica di trasporto;
5.35per la concessione di termini suppletivi giusta gli articoli 52 e 53 della legge federale del 20 dicembre 19686sulla procedura amministrativa nonché gli articoli 61 e 68 della legge federale del 22 marzo 19747sul diritto penale amministrativo.
6Fideiussioni
6.1Un emolumento è riscosso per: l’accettazione
di fideiussioni
fr. 30.–
per fideiussione
6.2Un emolumento ridotto è riscosso per:
la stesura, la sostituzione o il rinnovo di certificati relativi alla fideiussione nel transito comunefr. 10.–
per certificato
6.3Nessun emolumento è riscosso per:
6.31l’accettazione di fideiussioni isolate;
6.32l’accettazione di atti costitutivi della fideiussione nella procedura del transito comune;
6.33l’accettazione di fideiussioni concernenti l’imposta sugli oli minerali.
7Merci fruenti di un’agevolazione doganale secondo il loro impiego e di un’agevolazione fiscale in materia di imposizione degli oli minerali e della tassazione sulla base di un vincolo d’impegno
7.1Un emolumento è riscosso per:
7.11il controllo all’atto delle imposizioni effettuate in base a un impegno circa l’usofr. –.15 per 100 kg peso lordo, ma almeno fr. 7.– per invio
7.12l’accettazione di una dichiarazione di garanzia o di una dichiarazione particolare in virtù della legislazione sull’imposizione degli oli mineralifr. 100.–
7.13Il trattamento di domande relative alle agevolazioni fiscali per biocarburanti secondo la legislazione sull’imposizione degli oli minerali:
a. domande concernenti carburanti secondo l’articolo 12b capoverso 2 dell’ordinanza sull’imposizione degli oli minerali:
– domande per carburanti prodotti esclusivamente a partire da materie prime che figurano nella lista positiva della Direzione generale delle dogane8fr. 100.–
– altre domandefr. 300.–
b. domande concernenti altri carburantifr. 1000.–
7.2Nessun emolumento è riscosso per:
7.21merci fruenti di un’agevolazione doganale che sono imposte in base alla designazione dell’impiego nella dichiarazione doganale d’importazione;
7.22merci fruenti di un’agevolazione doganale e per le quali la riscossione di un emolumento risulterebbe sproporzionata;
7.23l’accettazione di una dichiarazione di garanzia per l’olio da riscaldamento extra leggero destinato alla propulsione di gruppi elettrogeni statici o di motori di impianti d’accoppiamento calore-forza;
7.24l’accettazione di una dichiarazione di garanzia o di una dichiarazione particolare per il gas naturale destinato alla propulsione di turbine a gas, motori a gas di gruppi elettrogeni statici o di motori per impianti d’accoppiamento calore-forza.
8Restituzioni
8.1Un emolumento è riscosso per:
8.11restituzioni effettuate in base alla legislazione sull’imposizione degli oli minerali5 % dell’importo da restituire al minimo fr. 30.–
al massimo
fr. 500.–
8.12restituzioni effettuate nell’ambito del traffico di perfezionamento attivo secondo la procedura speciale per la lavorazione di prodotti e di materie prime agricole5 % dell’importo da restituire
al minimo fr. 30.– al massimo
fr. 1000.–
8.13altre restituzioni5 % dell’importo da restituire o dell’importo da cui è sgravata la fideiussione al minimo fr. 30.– al massimo
fr. 500.–
8.2Un emolumento ridotto è riscosso:
8.21per le restituzioni sui carburanti impiegati nell’agricoltura, nella silvicoltura, nell’estrazione della pietra naturale o nella pesca professionale3 % dell’importo
da restituire al
minimo fr. 25.–
al massimo
fr. 500.–
8.22nel traffico postale, in caso di riesportazione di prodotti lasciati in custodia della Posta o dell’impresa concessionaria, per la restituzione di tributi d’entrata addebitati sul conto PCD (procedura accentrata di conteggio dell’UDSC), della Posta o dell’impresa concessionariafr. 1.– per invio,
al minimo ½ ora per domanda
(mod. 25.74)
8.23per l’ammissione posticipata in franchigia di masserizie di trasloco, di corredi nuziali e di oggetti ereditati5 % dell’importo da restituire,
al minimo fr. 25.– al massimo
fr. 150.–
8.3Nessun emolumento è riscosso:
8.31in caso di restituzioni di imposizioni nel traffico turistico e in quello di confine;
8.32in caso di restituzioni o di sgravi della fideiussione: – in seguito all’appuramento regolare di documenti di transito nazionale o di documenti d’ammissione temporanea, – in seguito alla sostituzione di documenti d’ammissione temporanea con i moduli 15.30, 15.40 o 15.52, – in seguito all’ammissione in franchigia di veicoli a motore per invalidi;
8.33in caso di allibramenti/conteggi:
8.331di tributi garantiti nel regime di transito nazionale o nel regime di ammissione temporanea,
8.332nel regime di transito nazionale, allorquando i tributi garantiti non sono allibrati/conteggiati ma si procede all’imposizione definitiva secondo la voce o il gruppo di tariffa entrante in considerazione nel caso specifico,
8.333di tributi garantiti per merci imposte provvisoriamente allorquando l’imposizione provvisoria è espressamente prescritta o è stata effettuata a causa dell’IVA;
8.34trattandosi di restituzioni risultanti da errori commessi dall’UDSC;
8.35trattandosi di condono di tributi secondo l’articolo 86 della legge sulle dogane (LD);
8.36trattandosi di restituzioni dell’imposta sugli autoveicoli in virtù dell’articolo 19 capoverso 2 della legge federale del 21 giugno 19969sull’imposizione degli autoveicoli (incluse le restituzioni in caso di riduzione posticipata della controprestazione) e di restituzioni di tale imposta riscossa all’atto della reimportazione (merci indigene di ritorno);
8.37in caso di restituzioni e condoni dell’IVA: – vincolati a una modifica della controprestazione secondo l’articolo 54 capoverso 2 della legge federale del 12 giugno 200910concernente l’imposta sul valore aggiunto (LIVA), – vincolati all’adeguamento dell’imposta riscossa sulle forniture di restituzione, – in seguito alla stima troppo alta della base di calcolo dell’imposta effettuata dall’UDSC, – vincolati a beni di ritorno di origine svizzera secondo l’articolo 53 capoverso 1 lettera f LIVA11, – vincolati a condono dell’imposta secondo l’articolo 64 LIVA12;
8.38in caso di restituzioni dell’imposta sugli oli minerali: – vincolate al recupero di vapori di idrocarburi in depositi autorizzati o alla reimmissione di merci in un deposito autorizzato secondo l’articolo 18 capoverso 1 lettere a e b della legge del 21 giugno 199613sull’imposizione degli oli minerali (LIOm), sempre che il computo avvenga con la dichiarazione fiscale periodica, – vincolate a condoni dell’imposta secondo l’articolo 26 LIOm, – vincolate alla rettificazione posticipata di una dichiarazione fiscale periodica, – vincolate alla trasformazione di un deposito di scorte obbligatorie in un deposito autorizzato, – vincolate ad un risciacquo con carburante imposto.
9Attestazioni, autenticazioni, duplicati, fotocopie e fotografie
9.1Un emolumento è riscosso per:
9.11la stesura di certificati d’ammissione (riconoscimento di chiusure) concernente veicoli e contenitorifr. 40.–
per certificato
9.12la stesura e l’autenticazione dei moduli 13.20 A, 15.10 e 15.15 all’atto dell’imposizionefr. 20.– per mod.
9.13la stesura immediata, all’atto dell’uscita dalla Svizzera, delle prove del pagamento concernenti la tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazionifr. 10.– per prova
9.14la stesura di altre attestazioni e autenticazionifr. 25.–
per documento
9.15la stesura di duplicati e di documenti sostitutivi di decisioni d’imposizione, d’autorizzazioni per il traffico di perfezionamento nonché dei moduli 13.20 A, 15.10 e 15.15; dichiarazione di imposizione all’esportazionefr. 30.–
per documento
9.16fotografiefr. 5.–
per fotografia
9.17fotocopie, al pezzofr. –.50
per fotocopia
9.2Un emolumento ridotto è riscosso per:
9.21la (sola) autenticazione dei moduli 13.20 A, 15.10 e 15.15 all’atto dell’imposizionefr. 7.–
9.22l’autenticazione del modulo 13.20 A, all’atto dell’imposizione se il numero di matricola è timbrato dalla persona soggetta all’obbligo di dichiarazione o se quest’ultima è autorizzata ad autenticare personalmente i modulifr. 5.–
9.23duplicati del modulo 13.20 A, conformemente alla cifra 9.22fr. 10.–
9.24la ripartizione di decisioni d’imposizionefr. 10.– per la nuova decisione d’imposizione
9.25le attestazioni di scarichi su moduli non ufficialifr. 10.–
9.3Nessun emolumento è riscosso per:
9.31duplicati di dichiarazioni allestite al momento dell’imposizione;
9.32duplicati di decisioni d’imposizione smarriti a causa di un errore delle imprese pubbliche di trasporto;
9.33le attestazioni, autenticazioni nonché per i duplicati o la riproduzione di documenti allestiti per autorità svizzere o estere;
9.34attestazioni d’imposizione UE nell’ambito della prima trasmissione via e-dec Importazione.
10Applicazione di accordi internazionali
10.1Convenzione del 20 maggio 198714relativa ad un regime comune di transito
10.11Un emolumento è riscosso per:
10.111l’autenticazione posticipata di documenti T2L;fr. 30.–
10.112l’autenticazione di duplicati di: – documenti di accompagnamento nel NCTS, – documenti T2L, – liste di carico, – ricevute, – documenti di accompagnamento a titolo di duplicato (stampa + timbro dell’ufficio doganale);fr. 25.–
per documento
10.113la ripartizione di documenti d’accompagnamento nel NCTS e di documenti T2Lfr. 10.– per ogni nuovo documento
10.114lo scarico posticipato di documenti T in caso d’inosservanza della procedura o del termineemolumento secondo la cifra 1
10.2Convenzione A.T.A. del 6 dicembre 196115; Convenzione del 26 giugno 199016relativa all’ammissione temporanea
10.21Un emolumento è riscosso per la regolarizzazione di libretti A.T.A dei tributi d’entrata5 % dei tributi d’entrata
al minimo fr. 20.–al massimo
fr. 100.–
10.3Accordi di libero scambio: ordinanza del 23 maggio 201217sul rilascio di prove dell’origine
10.31Un emolumento è riscosso per:
10.311l’esame preliminare dei certificati di circolazione delle merci (CCM),fr. 40.–
10.312l’esame posticipato, se la prova d’origine non è in ordineemolumento secondo la cifra 1 al minimo fr. 40.–
10.313il rilascio posticipato di CCMfr. 40.– per CCM
10.314la ripartizione di CCMfr. 25.– per ogni nuovo CCM
10.315il rilascio di duplicati di CCMfr. 25.–
per duplicato
10.4Sistema generale di preferenze (SGP): ordinanza del
30 marzo 201118sulle regole d’origine
10.41Un emolumento è riscosso per:
10.411il rilascio posticipato di COfr. 40.– per CO
10.412la ripartizione di COfr. 25.– per ogni nuovo mod.
10.413il rilascio di duplicatifr. 25.–
per duplicato
11 Tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) o tassa forfettaria sul traffico pesante (TFTP)
11.1 Un emolumento è riscosso per:
11.11 il rilascio:
11.111 – (immediato) di prove del pagamento (quietanza TTPCP, certificato TTPCP) all’uscita dalla Svizzerafr. 10.–
per prova
11.112 – di duplicati di documenti in correlazione con la riscossione della TTPCP e della TFTPfr. 20.–
per documento
11.12 altre attività in correlazione con la riscossione della TTPCP o della TFTP per:
11.121 – la correzione di dichiarazioni e tassazioni a causa di dimenticanze della persona assoggettata al pagamento della tassaemolumento secondo la cifra 1
11.122 – l’accettazione di fideiussioni generali a titolo di garanzia di un conto TTPCP o di un conto doganale nella procedura accentrata di conteggio dell’UDSCemolumento secondo la cifra 6
11.123 – il rilascio delle attestazioni di conformità da parte delle officine di montaggiofr. 20. –
per attestazione
11.13 le restituzioniemolumento secondo la cifra 8.13, tenuto conto della cifra 8.34
11.14 la riscossione posticipata della TFTP nel traffico di linea: onere supplementare a causa della presentazione in ritardo della dichiarazioneemolumento secondo la cifra 1
11.2 Nessun emolumento è riscosso per:
11.21 l’annullamento del documento del terminale di trattamento all’entrata
11.22 la concessione di autorizzazioni straordinarie per l’utilizzazione di uffici doganali non occupati o occupati solo temporaneamente
11.23 l’attestazione di passaggi del confine in caso di veicoli con libretto di bordo
11.24 il rilascio e la sostituzione di carte chip
11.25 il rilascio di diffide in caso di mancata osservanza del termine di dichiarazione o di pagamento
11.26 le restituzioni in correlazione con corse nel TCNA o per trasporti di legname greggio
11.27 le restituzioni della TFTP per le corse all’estero e per i veicoli noleggiati per l’Esercito o la protezione civile
12 Intervento dell’UDSC in materia di proprietà intellettuale (legge sul diritto d’autore, sulle topografie, sulla protezione dei marchi, sul design e sui brevetti)
12.1 Un emolumento è riscosso presso il richiedente di un intervento per:
12.11 trattazione di domande d’intervento dell’UDSCsecondo la cifra 1.1 almeno
fr. 1500.–, al massimo fr. 3000.–
12.12 ogni rinnovo di domande d’intervento dell’UDSCsecondo la
cifra 1.1 almeno
fr. 500.–, al
massimo fr. 1500.–
12.13 estensione delle domande d’intervento a merci, topografie, marchi, design o invenzioni supplementarisecondo la
cifra 1.1 almeno
fr. 750.–, al
massimo fr. 3000.–
12.14 ogni comunicazione al richiedente, incl. la ritenzione di invii sospettisecondo la
cifra 1.1 almeno
fr. 50.–
12.15 proroga del termine per la ritenzione degli invii sospettifr. 30.– per
proroga
12.16 trattazione di una domanda di rifiuto della consegna di campionifr. 100.–
12.17 prelievo di campioni e modelli e loro consegna o spedizione al richiedente al fine di valutare se vi sia una violazione del diritto della proprietà intellettuale. La merce viene distrutta dall’UDSC dopo la restituzione dei campioni e dei modellisecondo la
cifra 1.1 almeno fr. 100.–
12.18 elaborazione e invio di immagini digitali al richiedentesecondo la
cifra 1.1 almeno
fr. 50.–
12.19 organizzazione di ispezioni e partecipazione del personale delle dogane alle ispezionisecondo la
cifra 1.1 almeno
fr. 100.–
12.2
12.20 trattazione di un rifiuto di procedere alla distruzione opposto dal depositante, dal detentore o dal proprietariofr. 100.–
12.21 la distruzione di merce, risp. la sorveglianza della distruzione, incl. il prelievo di campioni come mezzi di provasecondo la
cifra 1.1 almeno
fr. 50.–
12.22 l’accettazione di fideiussioni (garanzia)fr. 30.– per
fideiussione
12.23 conservazione della merce ritenutasecondo la
cifra 4.1
12.24 consegna o spedizione di merci che violano il diritto della proprietà intellettuale al richiedente per scopi informativi e formativi. La merce viene distrutta dal richiedentesecondo la
cifra 1.1 almeno costi di imballaggio e spedizione
12.3 Un emolumento è riscosso presso il depositante, il detentore o il proprietario per:
12.31 campioni conservati oltre il termine di un annosecondo la cifra 4.1
12.4 Non è riscosso alcun emolumento per:
12.41 comunicazioni a titolari di un diritto senza domanda di intervento
12.42 l’accettazione di una dichiarazione di responsabilità

Footnotes

  1. RS 631.0

  2. La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1 ), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

  3. RS 172.041.1

  4. RS 172.041.1

  5. [RU 1984 960, 2003 1126]

  6. RS 172.021

  7. RS 313.0

  8. La lista positiva della Direzione generale delle dogane può essere scaricata gratuitamente dal sito dall’UDSC: www.ezv.admin.ch > Informazioni per ditte / Imposte e tributi / Importazione in Svizzera oppure Territorio svizzero > Imposta sugli oli minerali > Carburanti provenienti da materie prime rinnovabili > Prova delle esigenze ecologiche e sociali minime.

  9. RS 641.51

  10. RS 641.20 .Il rimando è stato adattato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512 ).

  11. Il rimando è stato adattato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512 ).

  12. Il rimando è stato adattato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512 ).

  13. RS 641.61

  14. RS 0.631.242.04

  15. RS 0.631.244.57

  16. RS 0.631.24

  17. RS 632.411.3

  18. RS 946.39