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631.016 ΓÇó Ordinanza del DFF concernente il traffico di perfezionamento
631.016Departmental Ordinance1 mag 2007
del 4 aprile 2007 (Stato 1° gennaio 2022)
Il Dipartimento federale delle finanze,
visti gli articoli 43 capoverso 2, 168 capoverso 3, 170 capoverso 3 e 173 capoverso 3 dell’ordinanza del 1° novembre 20061sulle dogane (OD);
d’intesa con il Dipartimento federale dell’economia per quanto concerne l’articolo 3,
ordina:
L’ordinanza del DFF del 19 giugno 19957concernente la concessione di agevolazioni doganali sui prodotti agricoli di base nel traffico di perfezionamento attivo è abrogata.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2007.
RS 631.01 ↩
RS 632.10 ↩
La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1 ), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF del 14 feb. 2012, in vigore dal 1° mar. 2012 (RU 2012 787). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFF del 14 feb. 2012, in vigore dal 1° mar. 2012 (RU 2012 787). ↩
Introdotto dal n. I dell’O del DFF del 14 feb. 2012, in vigore dal 1° mar. 2012 (RU 2012 787). ↩
[RU 1995 3206; 2000 2667; 2002 411; 2004 5049; 2005 1043,3553] ↩