Ordinanza del DFF sulle agevolazioni doganali per le merci in base allo scopo d’impiego

631.012OADoDepartmental Ordinance1 mag 2007

(Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)

del 4 aprile 2007 (Stato 1° aprile 2026)

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF),

visto l’articolo 14 capoversi 1 lettera b, 2 e 5 della legge del 18 marzo 20051sulle dogane (LD);
visto l’articolo 54 dell’ordinanza del 1° novembre 20062sulle dogane (OD),

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Campo d’applicazione

La presente ordinanza si applica a:

  1. le merci per le quali il DFF ha ordinato un’aliquota di dazio ridotta;
  2. le merci tassate a un’aliquota di dazio ridotta secondo la legge del 9 ottobre 19863sulla tariffa delle dogane.
Art. 2 Definizioni

Nella presente ordinanza s’intendono per:

  1. merci fruenti di agevolazioni doganali: le merci che fruiscono di agevolazioni doganali in base allo scopo d’impiego giusta l’articolo 14 capoverso 1 LD;
  2. merci intatte: le merci fruenti di agevolazioni doganali che non sono state né lavorate né trasformate; le merci lavorate o trasformate in modo tale da non escludere ancora un impiego diverso da quello tassato sono equiparate alle merci intatte;
  3. impegno d’impiego: l’impegno di validità generale ad impiegare la merce solo per un determinato scopo, senza limitazioni per quanto concerne la quantità e la provenienza della merce nonché la durata;
  4. beneficiario: persona che:

1. per le merci fruenti di agevolazioni doganali ha depositato un impegno d’impiego accettato dalla Direzione generale delle dogane (DGD), oppure

2. prende in consegna nel territorio doganale una merce intatta fruente di agevolazione doganale, provvista di una riserva d’impiego.

Capitolo 2: Aliquote di dazio ridotte e franchigia doganale all’atto dell’imposizione

Art. 3 Aliquote di dazio ridotte

L’allegato 1 stabilisce le merci che possono essere trasportate nel territorio doganale alle aliquote di dazio ridotte, l’impiego previsto e le aliquote di dazio.

Art. 4 Franchigia doganale

Le merci secondo l’allegato 2 all’ordinanza del 26 ottobre 20114sulle importazioni agricole sono ammesse in franchigia doganale se sono state tassate alle aliquote di dazio delle linee tariffali «per l’alimentazione di animali» e se dalle analisi effettuate da Agroscope5risulta un contenuto energetico inferiore allo 0,5 per cento del fabbisogno alimentare giornaliero di un animale.

Art. 5 Domanda di riduzione delle aliquote di dazio per determinati impieghi
  1. La domanda di riduzione delle aliquote di dazio per determinati impieghi secondo l’articolo 14 capoverso 1 LD deve essere inoltrata alla DGD.
  2. La domanda deve contenere i seguenti documenti e dati:
    1. designazione della merce e relativa classificazione tariffale, unitamente a un eventuale campione;
    2. impiego previsto, all’occorrenza con descrizione del procedimento di fabbricazione e degli eventuali prodotti intermedi;
    3. motivazione economica dettagliata;
    4. quantità netta importata (in chilogrammi) durante gli ultimi due anni e possibili importazioni per l’anno in corso;
    5. possibilità d’approvvigionamento in Paesi con i quali esistono accordi di libero scambio;
    6. valore franco confine della merce non tassata, per 100 chilogrammi massa netta;
    7. percentuale dell’imballaggio rispetto alla merce trasportata nel territorio doganale;
    8. prezzo di vendita dei prodotti finiti, per 100 chilogrammi massa netta;
    9. all’occorrenza, percentuale in peso della merce trasportata nel territorio doganale rispetto al prodotto finito;
    10. aliquota di dazio ridotta sopportabile.
  3. La DGD può chiedere ulteriori dati e prove documentali se ciò è necessario per la valutazione della domanda.
  4. Essa sottopone, per parere, la domanda alle organizzazioni interessate e agli uffici federali.
Art. 6 Indicazioni particolari nella dichiarazione doganale
  1. All’atto del trasporto di merci nel territorio doganale il beneficiario deve essere indicato nella dichiarazione doganale quale importatore con il suo numero d’impegno, a condizione che le merci fruenti di agevolazioni doganali provenienti dall’estero siano direttamente condotte presso diversi clienti in Svizzera.
  2. Il beneficiario deve inoltre:
    1. essersi impegnato nei confronti dell’Amministrazione federale delle contribuzioni a importare le merci a proprio nome e a sottoporre all’imposta sul valore aggiunto le forniture per i clienti in Svizzera;
    2. munire i propri documenti di vendita e fornitura della riserva d’impiego secondo l’articolo 8.
  3. All’atto del trasporto di merci nel territorio doganale il beneficiario deve essere indicato nella dichiarazione doganale quale destinatario con il suo numero d’impegno, presso l’indirizzo del depositario o del trasformatore, a condizione che, su suo ordine, le merci fruenti di agevolazioni doganali siano dapprima condotte presso una terza persona per il deposito o la trasformazione.
Art. 7 Prova dell’impiego
  1. Su richiesta dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini6, il beneficiario deve comprovare di aver utilizzato le merci conformemente all’impegno d’impiego.
  2. Se utilizza le merci nella propria azienda, egli deve tenere un controllo della fabbricazione o addurre la prova in un altro modo confacente.
Art. 8 Consegna di merci intatte fruenti di agevolazioni doganali
  1. Per ogni consegna di merci intatte nel territorio doganale occorre apporre sui documenti di vendita e fornitura la riserva d’impiego secondo l’allegato 2.
  2. Chiunque non utilizza le merci consegnate intatte conformemente all’impegno d’impiego del beneficiario o alla riserva d’impiego deve inoltrare alla DGD una nuova dichiarazione doganale.

Capitolo 3: Modifica dello scopo d’impiego

Sezione 1: In generale

Art. 9 Impieghi assoggettati ad aliquote di dazio più elevate

La DGD può concludere con i beneficiari accordi relativi a una nuova dichiarazione doganale preliminare semplificata e a un pagamento semplificato della differenza di dazio (art. 14 cpv. 4 LD).

Art. 10 Impieghi assoggettati ad aliquote di dazio ridotte
  1. Chiunque intende utilizzare o cedere merci tassate per usi soggetti a dazi ridotti (art. 14 cpv. 5 LD) può chiedere alla DGD la restituzione della differenza.
  2. La restituzione può essere chiesta soltanto per:
    1. gli alimenti destinati ad animali di giardini zoologici, di laboratorio e altri;
    2. le merci che, per motivi di qualità, non possono essere utilizzate per lo scopo per il quale erano state tassate.
Art. 11 Restituzione minima

Gli importi inferiori a 200 franchi non vengono restituiti.

Art. 12 Rifiuto della restituzione o rimborso dell’importo versato

Se le premesse per la restituzione non sono adempite o lo sono solo parzialmente, la DGD rifiuta o riduce la restituzione oppure esige il rimborso dell’importo versato a torto.

Sezione 2: Restituzioni per gli alimenti destinati ad animali di giardini zoologici, di laboratorio e altri

Art. 13 Merci ammesse in franchigia doganale
  1. Sono ammesse in franchigia doganale le merci secondo:
    1. 7 l’allegato 2 all’ordinanza del 26 ottobre 20118sulle importazioni agricole, se sono state tassate alle aliquote di dazio delle linee tariffali «per l’alimentazione di animali»;
    2. 9 l’allegato 2 cifra 1 all’ordinanza del DEFR10del 7 dicembre 199811concernente le agevolazioni doganali, i valori di resa e le ricette standard, se sono state tassate alle aliquote di dazio delle linee tariffali «per l’alimentazione umana», «per usi tecnici» o «per la fabbricazione di derrate alimentari».
  2. Esse sono ammesse in franchigia doganale se sono destinate all’alimentazione di:
    1. animali che vivono in un giardino zoologico o in un circo;
    2. animali utilizzati a scopo scientifico o tecnico;
    3. animali che vivono liberi in riserve di caccia (inclusi gli uccelli);
    4. pesci, cani, gatti e altri animali che vivono in abitazioni, locali annessi, recinti ecc. non destinati alla produzione di alimenti, ad eccezione degli animali da reddito nell’agricoltura.
  3. Per animali da reddito nell’agricoltura s’intendono gli animali delle specie equina, bovina, ovina, caprina e suina nonché i conigli e il pollame domestico.
Art. 14 Aventi diritto

Le persone che trasformano, miscelano, condizionano o utilizzano nella propria azienda merci di cui all’articolo 13 o le trasportano nel territorio doganale imballate per la vendita al minuto possono presentare una domanda di restituzione.

Art. 15 Domanda di restituzione
  1. La domanda di restituzione deve comprendere un mese civile o un trimestre civile, sempre che la DGD non abbia autorizzato un periodo di conteggio diverso.
  2. Essa deve essere inoltrata per scritto alla DGD il mese civile o il trimestre civile successivo al periodo di conteggio secondo il capoverso 1, unitamente ai seguenti documenti:
    1. gli originali delle decisioni d’imposizione concernenti le singole materie prime e una loro copia o, se l’acquisto ha avuto luogo presso un importatore, la fattura di vendita completata con le indicazioni relative all’imposizione (numero della decisione d’imposizione, data, ufficio doganale e aliquota di dazio);
    2. una prova dell’impiego delle singole materie prime;
    3. una ricapitolazione dei quantitativi, secondo il genere di foraggio, fabbricati o venduti.
  3. Se la domanda non soddisfa le esigenze, la DGD assegna al richiedente un breve termine per completarla.
Art. 16 Computo della quantità che dà diritto alla restituzione
  1. La quantità che dà diritto alla restituzione è calcolata:
    1. sulla base del controllo della fabbricazione o della statistica di vendita;
    2. secondo la massa lorda, se le materie prime sono consegnate intatte.
  2. La DGD stabilisce il genere di conteggio d’intesa con il richiedente.
  3. Fanno stato:
    1. per il computo secondo il controllo della fabbricazione: la quantità delle materie prime effettivamente utilizzate;
    2. per il computo secondo la statistica di vendita: le quote delle materie prime utilizzate conformemente alla formula di produzione (ricetta).
  4. Per il computo secondo il controllo della fabbricazione la DGD può prendere in considerazione la perdita comprovata dovuta alla fabbricazione, mentre per il computo secondo la statistica di vendita può prendere in considerazione, in assenza di una prova specifica, una perdita del quattro per cento al massimo.
Art. 17 Prova dell’impiego
  1. Il richiedente deve comprovare che le merci per le quali chiede la restituzione sono state utilizzate o vendute conformemente all’articolo 13 capoverso 2.
  2. Valgono come prove dell’impiego:
    1. i controlli di magazzino, i controlli della fabbricazione e le statistiche di vendita;
    2. le ricette per la fabbricazione dei prodotti contenenti:
    1. l’esatta indicazione delle percentuali di ogni materia prima, 2. l’indicazione circa la provenienza delle materie prime; c. i documenti di vendita e di fornitura.
  3. Per le merci consegnate per le quali è stata accordata o viene accordata una restituzione occorre apporre sui documenti di vendita e di fornitura la riserva d’impiego secondo l’allegato 2.12
Art. 18 Controllo della fabbricazione e statistica di vendita
  1. Il controllo della fabbricazione deve contenere almeno i seguenti dati concernenti il prodotto:
    1. la ricetta;
    2. la quantità prodotta;
    3. la data di fabbricazione.
  2. La statistica di vendita deve contenere almeno i seguenti dati concernenti il prodotto:
    1. la ricetta;
    2. la quantità venduta;
    3. la data della fatturazione;
    4. l’elenco dei clienti.

Sezione 3: Restituzione per le merci che, per motivi di qualità, non possono essere utilizzate per lo scopo per il quale erano state tassate

Art. 19 Merci che danno diritto alla restituzione
  1. Danno diritto alla restituzione le merci fruenti di agevolazioni doganali che, per motivi di qualità, dopo l’imposizione per un determinato scopo d’impiego non possono più essere utilizzate per lo scopo per il quale erano state tassate, senza colpa della persona abilitata a disporne.
  2. Sono escluse le merci per le quali viene versata una prestazione assicurativa o una controprestazione equivalente.
Art. 20 Domanda di restituzione
  1. La domanda di restituzione deve essere inoltrata alla DGD prima che la merce venga utilizzata diversamente ed entro tre anni dall’emanazione della decisione d’imposizione.
  2. Il richiedente deve comprovare il diritto alla restituzione secondo l’articolo 19.
Art. 21 Controlli

L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini può verificare mediante controlli a domicilio se sussiste il diritto alla restituzione secondo l’articolo 19.

Art. 22 Consenso preliminare per un impiego diverso
  1. La merce può essere utilizzata o consegnata per uno scopo diverso solo previo consenso della DGD.
  2. Se una merce è utilizzata o consegnata per uno scopo diverso senza il consenso della DGD, il diritto alla restituzione decade.

Capitolo 4: Disposizioni comuni

Sezione 1: Obblighi generali del beneficiario

Art. 23 Contabilità merci
  1. Il beneficiario deve tenere un registro delle scorte e dei movimenti delle merci fruenti di agevolazioni doganali.
  2. Il registro deve contenere i seguenti dati: a. merci in entrata: 1. quantità (massa netta secondo la decisione d’imposizione), 2. data e numero della decisione d’imposizione, ufficio doganale, 3. quantità eccedenti (scorte che superano il saldo contabile); b. merci in uscita: 1. quantità prelevate per la fabbricazione, 2. quantità non utilizzate conformemente all’impegno d’impiego, 3. consegna di merci intatte fruenti di agevolazioni doganali, 4. quantità riesportate intatte, 5. quantità mancanti (saldo contabile che supera le scorte), 6. data e numeri degli ordini di fabbricazione, dei bollettini di consegna del materiale, dei documenti di vendita e fornitura e simili.
  3. Dal registro si deve poter desumere in qualsiasi momento la scorta di merci fruenti di agevolazioni doganali.
Art. 24 Cambiamento dell’iscrizione della ditta

Il beneficiario deve notificare immediatamente per scritto alla DGD qualsiasi cambiamento dell’iscrizione della ditta nel Registro svizzero di commercio, in particolare il cambiamento della ragione sociale o del domicilio oppure un’eventuale liquidazione.

Sezione 2: Situazioni particolari

Art. 25 Obbligo di notifica

Il beneficiario deve notificare per scritto alla DGD:

  1. le merci fruenti di agevolazioni doganali distrutte per caso fortuito o per forza maggiore;
  2. le quantità mancanti;
  3. ogni irregolarità in correlazione con merci fruenti di agevolazioni doganali.
Art. 26 Pagamento posticipato dell’obbligazione doganale
  1. Nei casi di cui all’articolo 25 il beneficiario deve pagare posticipatamente la differenza di dazio tra l’aliquota ridotta e quella normale.
  2. In casi debitamente motivati la DGD rinuncia alla riscossione posticipata, segnatamente se:
    1. le quantità mancanti rientrano nelle abituali perdite di deposito della rispettiva merce; oppure
    2. è provato che le merci sono state distrutte per caso fortuito o per forza maggiore.

Sezione 3: Notifica dei valori di resa degli alimenti per animali, dei semi oleosi e delle merci dalla cui trasformazione derivano alimenti per animali nonché del frumento (grano) duro

Art. 27
  1. Le imprese di trasformazione devono notificare alla DGD le rese conseguite dagli alimenti per animali, dai semi oleosi e dalle merci dalla cui trasformazione derivano alimenti per animali nonché dal frumento (grano) duro conformemente alle disposizioni dei relativi disposti di natura non doganale.
  2. La notifica deve essere effettuata sul modulo previsto a tal fine.
  3. Essa deve avvenire entro i seguenti termini:
    1. per il frumento (grano) duro: nel trimestre civile successivo a quello in cui è stata effettuata la trasformazione;
    2. per le altre merci: entro la fine di febbraio dell’anno successivo a quello in cui è stata effettuata la trasformazione.

Capitolo 5: Disposizioni finali

Art. 28 Diritto previgente: abrogazione

Le seguenti ordinanze sono abrogate:

  1. Ordinanza del 20 settembre 199913sulle agevolazioni doganali;
  2. Ordinanza del 20 maggio 199614concernente la restituzione di dazi riscossi sugli alimenti per animali di giardini zoologici, di laboratorio e altri.
Art. 29 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2007.

Allegato 1

(art. 3)

Agevolazioni doganali in base allo scopo d’impiego

Voce di tariffaDesignazione della merceImpiegoDazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo
0103. 10 90 91 90Animali vivi della specie suinaper la ricerca o la medicina10.—
0201. 30 99Muscoli di manzo preparati, freschi o refrigerati, disossatiper la fabbricazione di carne secca1190.––
0202. 30 99Muscoli di manzo preparati, congelati, disossatiper la fabbricazione di carne secca1190.––
0206. 22 90 29 90 41 91 41 99 49 91 49 99 90 90Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina e ovina, congelateper la fabbricazione di foraggio per animali diversi da quelli da reddito
(Per animali da reddito nell’agricoltura s’intendono gli animali delle specie equina, bovina, ovina, caprina e suina nonché i conigli e il pollame domestico)
—.10
0207. 14 99 27 99 45 99 55 99 60 99Carni e frattaglie commestibili di animali di volatili della voce 0105, congelatiper la fabbricazione di foraggio per animali diversi da quelli da reddito
(Per animali da reddito nell’agricoltura s’intendono gli animali delle specie equina, bovina, ovina, caprina e suina nonché i conigli e il pollame domestico)
—.10
0208. 10 00 90 10Carni e frattaglie commestibili di conigli o di lepri o di selvaggina, congelatiper la fabbricazione di foraggio per animali diversi da quelli da reddito
(Per animali da reddito nell’agricoltura s’intendono gli animali delle specie equina, bovina, ovina, caprina e suina nonché i conigli e il pollame domestico)
—.10
0301. 91 00Piccole trote arcobaleno (Oncorhynchus mykiss ) d’un peso unitario non eccedente 100 g e d’una lunghezza non superiore a 20 cmper l’allevamento ittico di pesci destinati al consumo2.40
0402.
99 10
Latte concentrato, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, condizionato in imballaggi fino a 2 litri, espressamente concepiti per l’utilizzo in macchine da caffè automaticheper la preparazione di bevande a base di caffè come cappuccino, latte macchiato o caffelatte190.––
0404. 10 00Siero di latte in polvere, demineralizzatoper la fabbricazione di prodotti alimentari50.—
0404. 10 00Siero di latte in polvere, demineralizzatocome foraggio di complemento per animali giovani50.—
0405. 10 19Burro di capraper la fabbricazione di prodotti farmaceutici20.—
0407. 11 10 19 10Uova da incubareper la produzione di pulcini da ingrasso1.—
0407. 21 10 29 10Uova di volatili, in guscio, freschecome uova di trasformazione destinate all’industria alimentare35.—
0407. 21 10 29 10Uova di volatili, in guscio, freschecome uova di trasformazione destinate all’industria alimentare, per l’ottenimento di tuorli liquidi destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce di tariffa 2103.90001.—
0408. 19 10Tuorli liquidiper la fabbricazione industriale di prodotti della voce di tariffa 2103.90001.—
0511. 99 19Merci di questa voceper la fabbricazione di foraggio per animali diversi da quelli da reddito
(Per animali da reddito nell’agricoltura s’intendono gli animali delle specie equina, bovina, ovina, caprina e suina nonché i conigli e il pollame domestico)
—.10
0601. 10 10Cipolle di tulipani, allo stato di riposo vegetativoper la produzione di fiori da recidere mediante forzatura—.10
0809. 21 10 21 11 29 10 29 11Ciliegieper la fabbricazione di liquori—.10
0809. 40 12 40 13 40 92 40 93Prugneper la fabbricazione di liquori—.10
0811. 10 00 20 90 90 10 90 29Frutta, anche cotta in acqua o al vapore, congelata, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
Osservazione:
Per poter essere ammessa all’aliquota ridotta la frutta deve subire un procedimento di lavorazione. Il semplice imballaggio in recipienti più piccoli non costituisce una lavorazione ulteriore ai sensi dell’ordinanza
per l’ulteriore lavorazione industriale—.10
0811. 90 90Altra frutta, anche cotta in acqua o al vapore, congelata, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificantiper la fabbricazione di prodotti della voce di tariffa 2007—.10
1001. 19 29Frumento (grano) duroper la fabbricazione di grano soffiato o tostato11.—
1001. 19 29Frumento (grano) duro
Osservazione:
L’agevolazione doganale è concessa se mediamente, durante un trimestre civile, almeno il 64 % dei prodotti della macinazione è ottenuto da grano duro e utilizzato conformemente all’impegno circa l’uso.
per la fabbricazione di boulgour6.37
1001. 19 29Frumento (grano) duro
Osservazione:
L’agevolazione doganale è concessa se mediamente, durante un trimestre civile, almeno il 64 % dei prodotti della macinazione è ottenuto da grano duro e utilizzato conformemente all’impegno circa l’uso.
per la fabbricazione di grano duro precotto5.28
1001. 19 39Frumento (grano) duro
Osservazione:
L’agevolazione doganale è concessa se mediamente, durante un trimestre civile, almeno il 64 % dei prodotti della macinazione è ottenuto da grano duro e utilizzato conformemente all’impegno circa l’uso.
per la fabbricazione di enzimi per foraggiesente
1001. 99 29Frumento (grano) tenero
Osservazione:
L’agevolazione doganale è concessa soltanto se dal frumento viene estratto almeno il 75 % di farina, poi trasformata in amido.
per la fabbricazione di amido––.10
1001. 99 29Frumento (grano) teneroper la fabbricazione di succedanei del caffè2.—
1001. 99 29Frumento (grano) teneroper la fabbricazione di farine gonfianti2.—
1001. 99 29Frumento (grano) teneroper la fabbricazione, per estrusione, di succedanei soffiati del pane grattugiato o di legante/farcitura della voce di tariffa 1904.10902.—
1001. 99 29Farroper la fabbricazione di prodotti per soffiatura o tostatura2.—
1002. 10 00Segala da seminaper taglio verdeesente
1002. 90 29Segalaper la fabbricazione di succedanei del caffè2.—
1003. 90 49Orzoper la fabbricazione di estratti di malto per alimenti1.85
1004. 10 00Avena Strigosa Schreb.per la concimazione verde—.10
1005. 90 29Granoturcoper la fabbricazione di pop-corn per l’alimentazione umana—.50
1007. 90 29Sorgo a graniper la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento3.00
1008. 10 29Grano saracenoper la fabbricazione di derrate alimentari, senza residui per il foraggiamento—.60
1008. 10 29Grano saracenoper la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamentoesente
1008. 29 29Miglioper la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamentoesente
1008. 30 20Scagliolaper la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamentoesente
1008. 40 29Fonio (Digitaria spp.)per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento4.50
1008. 50 29Quinoa (Chenopodium quinoa )per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento4.50
1008. 60 39Triticaleper la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento5.50
1008.
90 27
Altri cerealiper la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento4.50
1101. 00 43Farina di speltaper la fabbricazione industriale di amido, glutine e glucosio—.75
1101. 00 48Farina di frumentoper la fabbricazione industriale di amido, glutine e glucosio—.75
1102. 20 10Farina di granturcoper l’alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento20.—
1102. 90 51Farina di risoper l’alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento20.—
1102. 90 61Farine di altri cerealiper l’alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento20.—
1103. 11 19Semolino di grano duro, in recipienti eccedenti 5 kgper la fabbricazione di paste alimentari4.50
1103. 11 19Semolino di grano duro, in recipienti eccedenti 5 kgper usi tecnici4.50
1103. 11 99Semole e semolini di frumento (grano), altriper usi tecnici40.—
1103. 13 90Semole e semolini di granoturcoper l’alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento4.50
1103. 19 19Semole e semolini di segala, di frumento segalato o di triticaleper l’alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento40.—
1103. 19 29Semole e semolini di avenaper l’alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento10.—
1103. 19 39Semole e semolini di risoper l’alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento4.50
1103. 19 99Semole e semolini di altri cerealiper l’alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento10.—
1103. 20 19Agglomerati in forma di pellets di frumentoper usi tecnici40.—
1103. 20 29Agglomerati in forma di pellets di segala, di frumento segalato o di triticaleper usi tecnici40.—
1103. 20 99Agglomerati in forma di altri cerealiper l’alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento10.—
1104. 12 90Cereali schiacciati o in fiocchi di avenaper l’alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento10.—
1104. 19 29Cereali schiacciati o in fiocchi di orzoper l’alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento10.—
1104. 19 99Cereali schiacciati o in fiocchi di altri cerealiper l’alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento10.—
1104. 22 20Altri cereali lavorati di avenaper l’alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento10.—
1104. 22 20Altri cereali lavorati di avenaper la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento13.80
1104. 22 20Avena per farina, mondata, contenente ancora circa 10 per cento di grani non mondatiper la fabbricazione di prodotti finiti di avena per l’alimentazione umana—.60
1104. 23 90Altri cereali lavorati di granoturcoper l’alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento10.—
1104. 23 90Cosiddetto tritello di granoturco, cioè chicchi di granoturco spezzati grossolanamente, degerminati e mondatiper la fabbricazione di corn flakes—.20
1104. 23 90Cereali di granoturco spezzatiper usi tecnici1.—
1104. 29 13Altri cereali lavorati di spelta, mondati o perlatiper usi tecnici40.—
1104. 29 18Altri cereali lavorati di frumento (grano), di segala, di frumento segalato o di triticale, mondati o perlatiper usi tecnici40.—
1104. 29 22Altri cereali lavorati di miglioper la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento0.00
1104. 29 22Altri cereali lavorati di miglioper l’alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento10.—
1104.
29 32
Altri cereali lavorati di orzoper la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento9.60
1104. 29 32Altri cereali lavorati, di orzoper la fabbricazione di derrate alimentari, senza residui per il foraggiamento10.—
1104. 29 99Altri cereali lavorati di altri cerealiper l’alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento10.—
1104. 30 89Germi di frumentoper la sgrassatura parziale, per l’alimentazione umana28.80
1104. 30 89Germi di frumentoper l’alimentazione umana, ma non per la sgrassatura parziale26.13
1104. 30 89Germi di frumento (compreso il farro), segala, frumento segalato o triticale, interi, schiacciati, in fiocchi o macinatiper usi tecnici10.—
1107. 10 12Malto, non torrefatto, non frantoper l’alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento1.50
1107. 10 12Malto, non torrefatto, non frantoper la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamentoesente
1107. 10 12Malto, non torrefatto, non frantoper la fabbricazione di estratti di malto per alimenti1.85
1107. 10 93Malto, non torrefatto, frantoper l’alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento10.—
1107. 20 12Malto, torrefatto, non frantoper l’alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento1.50
1107. 20 12Malto, torrefatto, non frantoper la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamentoesente
1107. 20 12Malto, torrefatto, non frantoper la fabbricazione di estratti di malto per alimenti1.85
1107. 20 93Malto, torrefatto, frantoper l’alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento10.—
1108. 11 90Amido di frumentoper la fabbricazione di destrina e glucosio1.—
1108. 11 90Amido di frumentoper altri usi tecnici1.70
1108. 12 90Amido di granoturcoper la fabbricazione di destrina e glucosio1.—
1108. 12 90Amido di granoturcoper altri usi tecnici1.50
1108. 13 90Fecola di patateper usi tecnici1.—
1108. 14 90Fecola di maniocaper usi tecnici1.—
1108. 19 99Altri amidiper usi tecnici1.—
1201. 90 23 90 24Fave di soiaper l’estrazione di oli e la fabbricazione industriale di prodotti della voce di tariffa 2103.9000—.10
1205. 10 53 10 54 90 53 90 54Semi di colzaper l’estrazione di oli e la fabbricazione industriale di prodotti della voce di tariffa 2103.9000—.10
1206. 00 23 00 24 00 53 00 54Semi di girasoleper l’estrazione di oli e la fabbricazione industriale di prodotti della voce di tariffa 2103.9000—.10
1501. 10 91 10 99Strutto, fuso o pressatoper la fabbricazione di grassi commestibili13.15
1501. 10 99Sugnacome mezzo ausiliario nella fabbricazione del prosciutto13.15
1501. 10 91 10 99 20 91 20 99 90 91 90 99Grasso di maiale (incluso lo strutto) e grasso di volatiliper usi tecnici1.—
1502. 10 91 10 99 90 91 90 99Grassi di animali della specie bovina, ovina o caprina, greggi o fusi, anche pressatiper la fabbricazione di grassi commestibili8.15
1502. 10 91 10 99 90 91 90 99Grassi di animali della specie bovina, ovina o caprina, greggi o fusi, anche pressatiper usi tecnici1.—
1503. 00 91 00 99Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina e olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparatiper usi tecnici1.—
1504. 10 98 10 99 20 91 20 99 30 91 30 99Grassi e oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamenteper usi tecnici1.—
1506. 00 91 00 99Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamenteper usi tecnici1.—
1507. 10 90 90 18 90 19 90 98 90 99Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamenteper usi tecnici1.—
1507. 10 90 90 18 90 19 90 98 90 99Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamenteper la fabbricazione industriale di prodotti della voce di tariffa 2103.90001.—
1507. 90 98Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamenteper raffinazione successiva e poi fabbricazione di grassi ed oli commestibili
(La raffinazione successiva comprende una o più delle seguenti fasi della raffinazione: desacidificazione, decolorazione, deodorizzazione)
133.15
1508. 10 90 90 18 90 19 90 98 90 99Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamenteper usi tecnici1.—
1508. 10 90 90 18 90 19 90 98 90 99Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamenteper la fabbricazione industriale di prodotti della voce di tariffa 2103.90001.—
1508. 90 98Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamenteper raffinazione successiva e poi fabbricazione di grassi ed oli commestibili
(La raffinazione successiva comprende una o più delle seguenti fasi della raffinazione: desacidificazione, decolorazione, deodorizzazione)
133.15
1509. 20 91 20 99 30 91 30 99 40 91 40 99 90 91 90 99Olio di oliva e sue frazioni, anche
raffinati, ma non modificati chimicamente
per usi tecnici1.—
1509. 20 99 30 99 40 99 90 99Olio di oliva e sue frazioni, anche
raffinati, ma non modificati chimicamente
per la fabbricazione industriale di prodotti della voce di tariffa
2103.9000
1.—
1510. 10 90 90 91 90 99Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle olive, anche raffinati, ma non modificati chimicamente e
miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni della voce 1509
per usi tecnici1.—
1510. 10 90 90 91 90 99Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclu-sivamente dalle olive, anche raffinati, ma non modificati chimicamente e
miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni della voce 1509
per la fabbricazione
industriale di prodotti della voce di tariffa 2103.9000
1.—
1511. 10 90Olio di palma, greggioper la fabbricazione di prodotti della voce di tariffa 2104.1000—.10
1511. 10 90Olio di palma, greggioper la fabbricazione di paste da spalmare delle voci di tariffa 2106.9050, 2106.9073 o 2106.90746.—
1511. 10 90 90 18 90 19 90 98 90 99Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamenteper usi tecnici1.—
1511. 10 90 90 18 90 19 90 98 90 99Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamenteper la fabbricazione industriale di prodotti della voce di tariffa 2103.90001.—
1511. 90 18Frazioni dell’olio di palmaper raffinazione successiva e poi fabbricazione di prodotti della voce di tariffa 2104.1000
(La raffinazione successiva comprende una o più delle seguenti fasi della raffinazione: desacidificazione, decolorazione, deodorizzazione)
—.10
1511. 90 18 90 19Frazioni dell’olio di palmaper la fabbricazione industriale di prodotti della voce di tariffa 2104.100010.––
1511. 90 18Frazioni dell’olio di palma, anche raffinate, non modificate chimicamente, aventi un punto di fusione più elevato di quello dell’olio di palmaper raffinazione successiva e poi fabbricazione di grassi ed oli commestibili
(La raffinazione successiva comprende una o più delle seguenti fasi della raffinazione: desacidificazione, decolorazione, deodorizzazione)
132.70
1511. 90 18Frazioni dell’olio di palma, non modificate chimicamente, aventi un punto di fusione più elevato di quello dell’olio di palma, raffinati
Osservazione:
L’agevolazione doganale è accordata solo se le frazioni subiscono un procedimento di fabbricazione per effetto della loro miscelazione con altre materie prime e sostanze. Un semplice travaso – dopo la rifusione – in recipienti più piccoli o in determinate forme per la vendita al minuto non basta.
per la fabbricazione di grassi o di oli commestibili137.65
1511. 90 19Frazioni dell’olio di palma, non modificate chimicamente, aventi un punto di fusione più elevato di quello dell’olio di palma, raffinati
Osservazione:
L’agevolazione doganale è accordata solo se le frazioni subiscono un procedimento di fabbricazione per effetto della loro miscelazione con altre materie prime e sostanze. Un semplice travaso – dopo la rifusione – in recipienti più piccoli o in determinate forme per la vendita al minuto non basta.
per la fabbricazione di grassi o di oli commestibili138.30
1511. 90 98Olio di palma, altro che greggioper raffinazione successiva e poi fabbricazione di prodotti della voce di tariffa 2104.1000
(La raffinazione successiva comprende una o più delle seguenti fasi della raffinazione: desacidificazione, decolorazione, deodorizzazione)
—.10
1511. 90 98 90 99Olio di palma, altro che greggioper la fabbricazione industriale di prodotti della voce di tariffa 2104.100010.—
1511. 90 98Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamenteper raffinazione successiva e poi fabbricazione di grassi ed oli commestibili
(La raffinazione successiva comprende una o più delle seguenti fasi della raffinazione: desacidificazione, decolorazione, deodorizzazione)
133.15
1512. 11 90 19 18 19 19 19 98 19 99 21 90 29 91 29 99Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamenteper usi tecnici1.—
1512. 11 90 19 18 19 19 19 98 19 99 21 90 29 91 29 99Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamenteper la fabbricazione industriale di prodotti della voce di tariffa 2103.90001.—
1512. 19 98 29 91Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamenteper raffinazione successiva e poi fabbricazione di grassi ed oli commestibili
(La raffinazione successiva comprende una o più delle seguenti fasi della raffinazione: desacidificazione, decolorazione, deodorizzazione)
133.15
1513. 11 90 19 18 19 19 19 98 19 99 21 90 29 18 29 19 29 98 29 99Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamenteper usi tecnici1.—
1513. 11 90 19 18 19 19 19 98 19 99 21 90 29 18 29 19 29 98 29 99Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamenteper la fabbricazione industriale di prodotti della voce di tariffa 2103.90001.—
1513. 19 98 29 98Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamenteper raffinazione successiva e poi fabbricazione di grassi ed oli commestibili
(La raffinazione successiva comprende una o più delle seguenti fasi della raffinazione: desacidificazione, decolorazione, deodorizzazione)
140.50
1513. 21 90Olio di palmisti, greggioper la fabbricazione di paste da spalmare delle voci di tariffa 2106.9050 o 2106.90746.—
1513. 29 18Frazioni dell’olio di palmisti o di babassù, anche raffinati, non modificate chimicamente, aventi un punto di fusione più elevato di quello dell’olio di palmisti o di babassùper raffinazione successiva e poi fabbricazione di grassi ed oli commestibili
(La raffinazione successiva comprende una o più delle seguenti fasi della raffinazione: desacidificazione, decolorazione, deodorizzazione)
147.35
1514. 11 90 19 91 19 99 91 90 99 91 99 99Oli di colza, di ravizzone o di senape, e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamenteper usi technici1.—
1514. 11 90 19 91 19 99 91 90 99 91 99 99Oli di colza, di ravizzone o di senape, e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamenteper la fabbricazione industriale di prodotti della voce di tariffa 2103.90001.—
1514. 19 91 99 91Oli di colza, di ravizzone o di senape, e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamenteper raffinazione successiva e poi fabbricazione di grassi ed oli commestibili
(La raffinazione successiva comprende una o più delle seguenti fasi della raffinazione: desacidificazione, decolorazione, deodorizzazione)
133.15
1515. 11 90 19 91 19 99 21 90 29 91 29 99 30 91 30 99 50 19 50 91 50 99 60 91 60 99 90 13 90 18 90 19 90 28 90 29 90 38 90 39 90 98 90 99Altri grassi e oli di origine vegetale o microbica (compreso l’olio di ioioba)
e loro frazioni, fissi, anche raffinati,
ma non modificati chimicamente
per usi tecnici1.—
1515. 29 91 29 99 50 91 50 99 90 98 90 99Grassi e oli di granturco, sesamo e altri oli vegetali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamenteper la fabbricazione industriale di prodotti della voce di tariffa 2103.90001.—
1515. 19 91 29 91 30 91 50 91 90 18 90 28 90 38 90 98Altri grassi e oli vegetali (compreso l’olio di ioioba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamenteper raffinazione successiva e poi fabbricazione di grassi ed oli commestibili
(La raffinazione successiva comprende una o più delle seguenti fasi della raffinazione: desacidificazione, decolorazione, deodorizzazione)
133.15
1516. 10 91 10 99 20 92 20 93 20 97 20 98 30 93 30 99Grassi e oli di origine animale,
vegetale o microbica e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o
elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati
per usi tecnici1.—
1516. 10 91 20 93Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, diversi dagli oli di cocco o di salmisti, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparatiper raffinazione successiva e poi fabbricazione di grassi ed oli commestibili
(La raffinazione successiva comprende una o più delle seguenti fasi della raffinazione: desacidificazione, decolorazione, deodorizzazione)
132.70
1516. 10 91 20 93Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, diversi dagli oli di cocco o di salmisti, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, raffinati, ma non altrimenti preparati, raffinati
Osservazione:
L’agevolazione doganale è accordata solo se le frazioni subiscono un procedimento di fabbricazione per effetto della loro miscelazione con altre materie prime e sostanze. Un semplice travaso – dopo la rifusione – in recipienti più piccoli o in determinate forme per la vendita al minuto non basta.
per la fabbricazione di grassi o di oli commestibili137.65
1516. 10 99 20 98Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, diversi dagli oli di cocco o di salmisti, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparatiper raffinazione successiva e poi fabbricazione di grassi ed oli commestibili
(La raffinazione successiva comprende una o più delle seguenti fasi della raffinazione: desacidificazione, decolorazione, deodorizzazione)
133.30
1516. 10 99 20 98Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, diversi dagli oli di cocco o di salmisti, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, raffinati, ma non altrimenti preparati, raffinati
Osservazione:
L’agevolazione doganale è accordata solo se le frazioni subiscono un procedimento di fabbricazione per effetto della loro miscelazione con altre materie prime e sostanze. Un semplice travaso – dopo la rifusione – in recipienti più piccoli o in determinate forme per la vendita al minuto non basta.
per la fabbricazione di grassi o di oli commestibili138.30
| 1517. 90 62 90 63 90 67 90 68 90 71 90 79 90 81 90 89 90 91 90 99 | | --- |Miscele liquide o preparazioni alimentari liquide di grassi o di oli di origine animale, vegetale o microbica o di
frazioni di differenti grassi o oli di
questo capitolo
per usi tecnici1.—
1518. 00 19Miscele non alimentari di oli vegetaliper usi tecnici1.—
1518. 00 97Miscele non alimentari di grassi animaliper usi tecnici1.—
1602. 50 98Carne di manzo, cotta e congelata, in cubi di una lunghezza laterale di circa 2 cmper la fabbricazione di minestra gulasch––.10
1602.
50 98
Carne di manzo, cotta e congelata, in cubi di una lunghezza laterale di circa 2 cm o macinataper la fabbricazione di prodotti della voce di tariffa 2103.9000––.10
1701. 12 00 13 00 14 00 99 99Zucchero cristallizzato, allo stato solido, non lavorato, senza aggiunta di aromatizzanti o di colorantiper la fabbricazione di mannite, sorbite, dei loro esteri e di acido gluconicoesente
1701. 12 00 13 00 14 00Zuccheri greggi, allo stato solido, non lavorati, senza aggiunta di aromatizzanti o di colorantiper la raffinazioneesente
1702. 30 29 30 38Glucosio, allo stato solido,
chimicamente puro o no
per usi tecnici—.80
1702. 30 48Sciroppo di glucosioutilizzato come sostanza nutritiva per i batteri nell’ambito della fabbricazione di prodotti farmaceutici—.10
1904. 90 90Grani di cereali, frantumati e preparati
Osservazione:
Aliquota di dazio per le merci provenienti dall’Unione europea (UE) e dall’Associazione europea di libero scambio (AELS) (O del 18 giu. 2008 15 sul libero scambio 1) e di altri partner di libero scambio (O del 27 giu. 1995 16 sul libero scambio 2): fr. 4.80.
per la fabbricazione di corn flakes e prodotti simili6.––
2001. 10 10Cetriolini, in recipienti eccedenti 10 kgper l’ulteriore lavorazione industriale3.––
2001. 90 91Cetriolini, in recipienti eccedenti 50 kgper l’ulteriore lavorazione industriale3.—
2001. 90 98Peperoncini (capsicum annuum L. ), in recipienti eccedenti 50 kgper l’ulteriore lavorazione industriale3.—
2005. 40 10 51 10 99 11Legumi da granella, sgranati, precotti o evaporati, disseccati, in recipienti di più di 5 kgper la produzione di minestre e salse pronte per la cottura o il consumo4.50
2008. 19 10 20 00 30 10 30 90 70 10 70 90 80 00 99 11 99 96Polpeper l’ulteriore lavorazione industriale—.10
2008. 40 10 50 10 50 90 93 10 93 90 99 19 99 97Polpeper la fabbricazione di prodotti della voce di tariffa 2007—.10
2008. 99 99Aloe veraper la fabbricazione di sostanze di base per l’ulteriore lavorazione10.—
2009. 61 11Succhi d’uva, non concentrati, non fermentati, senza aggiunta di alcole, in recipienti di capacità eccedente 3 lper la fabbricazione di succhi d’uva analcolici o miscele analcoliche di succo d’uva con altri succhi di frutta15.—
2009. 81 10 89 89Altri succhi di frutta diversa dalla frutta tropicale, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificantiper la fabbricazione di prodotti della voce di tariffa 2007—.10
2009. 89 81Succhi di frutta tropicali, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificantiper l’ulteriore lavorazione industriale—.10
2103. 10 00Salsa di soiaper l’ulteriore lavorazione10.—
2103. 90 00Salseper la fabbricazione industriale di prodotti della voce di tariffa 2103.900010.—
2106. 10 11Concentrato di proteine di soiaper l’alimentazione di animali—.10
2106. 10 19Concentrato di proteine di soiaper l’alimentazione di animali—.10
2106. 90 30Idrolizzati di proteine ed autolizzati di lievitoper l’ulteriore lavorazione (preparazione di condimenti per minestrone ecc.)20.—
2106. 90 74 90 75 90 76Preparazioni alimentariper la fabbricazione di gomme da masticare—.10
2204. 22 41 22 42 29 43 29 44Vini per la lavorazione industriale, bianchi o rossiper l’ulteriore lavorazione, diversi dalla fabbricazione di bevande alcoliche4.––
2302. 30 10Crusche di frumentoper usi dietetici per l’alimentazione umana70.—
2309. 90 81 90 82 90 89Preparazioni foraggere senza valore nutritivo
Osservazione:
Indicare nella dichiarazione per l’importazione il nome del prodotto secondo il permesso della Stazione federale di ricerca Agroscope Liebefeld‑Posieux ALP.
per usi come ausiliare tecnologico per alimenti
(Per animali da reddito nell’agricoltura s’intendono gli animali delle specie equina, bovina, ovina, caprina e suina nonché i conigli e il pollame domestico)
esenti
2513. 20 90Sabbia di granato naturaleper utilizzo industriale come abrasivo per taglio a getto d’acqua o sabbiatura—.16
2915. 21 00Acido aceticoper la fabbricazione di cheteni o dichetene—.10
3823. 11 90Acido stearicoper la fabbricazione di materie ausiliarie tessili1.—
3823. 11 90Acido stearicoper spalmare la carta detta «autocopiante»1.—
3824. 99 99Preparazioni a base di caolino (slurry)per l’ulteriore lavorazione––.03
3906. 90 90Copolimero aggiunto di acrilonitrile-metacrilato su elastomero di butadine/ acrilonitrileper la fabbricazione di fogli d’imballaggio—.10
3920. 10 00Massa fibrosa costituita da fibrille di polietilene, sotto forma di lastre rettangolari inzuppate d’acquaper la fabbricazione di fibre-cemento3.80
3920. 62 00Altre lastre, altri fogli e pellicole di di poli(etilenetereftalato) non alveolari, non rinforzati né stratificati, né parimenti associati a altre materie, senza supportoper la fabbricazione di film antistatici o con trattamento di superficie, su uno o ambedue i lati10.—
3920. 62 00Altre lastre, altri fogli e pellicole di di poli(etilenetereftalato) non alveolari, non rinforzati né stratificati, né parimenti associati a altre materie, senza supportoper la fabbricazione di pellicole fotografiche, anche con semplice spalmatura di uno strato adesivo per l’emulsione sensibilizzata10.—
4703. 11 00 19 00 29 00Paste chimiche di legno, al solfato, diverse da quelle per dissoluzioneper la fabbricazione di carte e cartoni, pannolini e simili—.35
4703. 21 00Paste chimiche di legno, al solfato, diverse da quelle per dissoluzioneper la fabbricazione di carte e cartoni, pannolini e simili—.10
4705. 00 00Paste chimiche di legno, trattate chimicamente, termicamente e meccanicamente (CTMP = Chemical Thermo‑Mecanical Pulp)per la fabbricazione di carte e cartoni, pannolini e simili—.10
4804. 11 00 19 00Carta e cartone Kraftper la fabbricazione di cartone di imballaggi o di display—.10
4810. 13 10Cartone di cellulosa, in rotoli di peso eccedente 150 g per m2per la fabbricazione di ritagli d’imballaggi per sigarette, cosiddetti «hinge lid (HL)»6.—
4810. 39 10Cartone Kraft, patinato su una facciaper la fabbricazione d’imballaggiesente
5007. 20 10Tessuti honan e altri tessuti simili dell’Asia orientale, interamente di seta selvatica, greggi, scruditi o imbianchitiper la tingitura e la stampatura200.—
5107. 20 92Filati di lana pettinataper la fabbricazione di fili e corde di gomma ricoperti di materie tessili della voce di tariffa 5604.1000 o di spago, corde e funi della voce di tariffa 5607—.10
5205. 12 90 24 90Filati di cotone, contenenti, in peso, almeno 85 % di cotoneper la fabbricazione di fili e corde di gomma ricoperti di materie tessili della voce di tariffa 5604.1000 o di spago, corde e funi della voce di tariffa 5607—.10
5206. 24 90 44 90Filati di cotone, contenenti, in peso, meno di 85 % di cotoneper la fabbricazione di fili e corde di gomma ricoperti di materie tessili della voce di tariffa 5604.1000 o di spago, corde e funi della voce di tariffa 5607—.10
5208. 11 00 22 00 23 00Tessuti di cotoneper la confezione di coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) della voce di tariffa 6301 o biancheria da letto della voce di tariffa 6302—.10
5208. 12 00 13 00Tessuti di cotone, contenenti, in peso, almeno 85 % di cotoneper la fabbricazione di supporti per abrasivi––.10
5209. 11 00 12 00Tessuti di cotone, contenenti, in peso, almeno 85 % di cotoneper la fabbricazione di supporti per abrasivi—.10
5211. 11 00 12 00Tessuti di cotone, contenenti, in peso, meno di 85 % di cotoneper la fabbricazione di supporti per abrasivi—.10
5402. 11 00 19 00Filati da multifilamenti di poliammidi, aventi un titolo di 220 a 5500 decitexper la fabbricazione di corde, cordoncini, nastri e cinghie—.50
5402. 11 00 19 00 45 00 51 00Filati di filamenti sintetici (diversi dai filati per cucire), di poliammidi, greggi, imbianchiti od appannati in bianco, non testurizzati, non ritorti, di 16,7 decitex o meno, non condizionati per la vendita al minutoper l’avvolgimento a spirale10.—
5402. 20 00Filati da multifilamenti di poliesteri, aventi un titolo di 220 a 5500 decitexper la fabbricazione di corde, cordoncini, nastri e cinghie—.50
5402. 31 00Cordura, filati testurizzati, di poliammidi, aventi un titolo variante tra 180 e 370 dtexper la torcitura o la tessitura55.—
5402. 31 00 33 00 45 00Filati di filamenti sinteticiper la fabbricazione di fili e corde di gomma ricoperti di materie tessili della voce di tariffa 5604.1000 o di spago, corde e funi della voce di tariffa 5607—.10
5402. 32 00Cordura, filati testurizzati, di poliammidi, aventi un titolo di 560 dtexper la torcitura o la tessitura40.—
5402. 44 00 49 00 59 00Filati di filamenti sintetici (fili di elastomero), di poliuretano, greggi, imbianchiti od appannati in bianco, non testurizzati, non ritorti, non condizionati per la vendita al minutoper l’avvolgimento a spirale10.—
5403. 10 00Filati a alta tenacità di raion viscosaper la fabbricazione di fili e corde di gomma ricoperti di materie tessili della voce di tariffa 5604.1000 o di spago, corde e funi della voce di tariffa 5607—.10
5404. 11 00Monofili (fili di elastomero) di poliuretano, greggi, imbianchiti od appannati in biancoper l’avvolgimento a spirale10.—
5404. 11 00 12 00 19 00Monofili sintetici, della lunghezza di 1,5 m al massimo, anche in fasci, misti con altre fibreper la fabbricazione di spazzole e pennelli, scope e spolverini30.—
5404. 90 00Lamelle di polipropilene fibrillateper la fabbricazione di corde, cordoncini, nastri e cinghie—.50
5407. 10 00Tessuti ottenuti con filati a alta tenacità di nylon o di altre poliammidi o di poliesteriper la confezione di coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) della voce di tariffa 6301 o biancheria da letto della voce di tariffa 6302—.10
5509. 21 00 99 10 99 20Filati di fibre sintetiche discontinueper la fabbricazione di fili e corde di gomma ricoperti di materie tessili della voce di tariffa 5604.1000 o di spago, corde e funi della voce di tariffa 5607—.10
5510. 11 00Filati di fibre artificiali discontinueper la fabbricazione di fili e corde di gomma ricoperti di materie tessili della voce di tariffa 5604.1000 o di spago, corde e funi della voce di tariffa 5607—.10
5512. 11 00Tessuti di fibre sintetiche discontinue, contenenti, in peso, almeno 85 % di fibre discontinue di poliestere, greggio o imbianchitiper la fabbricazione di supporti per abrasivi—.10
5513. 11 00Tessuti di di fibre discontinue di poliestereper la confezione di coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) della voce di tariffa 6301 o biancheria da letto della voce di tariffa 6302—.10
5514. 11 00 12 00Tessuti di fibre sintetiche discontinue, contenenti, in peso, meno di 85 % di tali fibreper la fabbricazione di supporti per abrasivi—.10
5806. 32 00Nastri tessuti di fibre sinteticheper la fabbricazione di chiusure lampo104.—
5906. 91 00Stoffe a maglia di iuta, impregnate di gomma naturale mediante procedimento d’immersione, in pezzaper la fabbricazione di supporti antisdrucciolevoli per tappeti38.—
5911. 10 00Stoffe per carde, con intercalazione o spalmatura di gomma o di sostanze similiper la fabbricazione di guarniture di carde5.—
6006. 21 00 23 00Altre stoffe a maglia di cotoneper la confezione di coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) della voce di tariffa 6301 o biancheria da letto della voce di tariffa 6302—.10
6006. 31 00 33 00Altre stoffe a maglia di fibre sinteticheper la confezione di coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) della voce di tariffa 6301 o biancheria da letto della voce di tariffa 6302—.10
6210. 10 00Indumenti in stoffa non tessuta di polipropilene o polietilene, utilizzabili una sola voltaper utilizzo negli ospedali e nelle cliniche40.—
6307. 90 99Altri manufatti confezionati in stoffa non tessuta di polipropilene o polietilene, utilizzabili una sola voltaper utilizzo negli ospedali e nelle cliniche40.—
6307. 90 99Mascherine igieniche o mascherine chirurgiche del tipo II o IIR (norma europea EN14683)per la previdenza in caso di pandemia40.—
6309. 00 00Oggetti da rigattiere, di materie tessili, recanti tracce apprezzabili di uso e presentati alla rinfusa o in balle, sacchi o imballaggi similiper la sfilacciatura o per la fabbricazione di strofinacci—.03
6403. 19 00Calzatureper la fabbricazione di pattini da ghiaccio e pattini a rotelle48.—
7106. 92 90Argento, altroper la fusione e per il recupero dei metalli preziosi8.—
7108. 13 00Oro, semilavoratoper la fusione e per il recupero dei metalli preziosi8.—
7110. 11 00Platino, greggio o in polvereper la fusione e per il recupero dei metalli preziosi8.—
7110. 21 00 29 00Palladioper la fusione e per il recupero dei metalli preziosi8.—
7113. 11 00Minuterie e oggetti di gioielleria e loro parti, di argentoper la fusione e per il recupero dei metalli preziosi8.—
7113. 19 00Minuterie e oggetti di gioielleria e loro parti, di altri metalli preziosiper la fusione e per il recupero dei metalli preziosi8.—
7114. 11 90Oggetti di oreficeria e loro parti, di argentoper la fusione e per il recupero dei metalli preziosi8.—
7114. 19 90Oggetti di oreficeria e loro parti, di altri metalli preziosiper la fusione e per il recupero dei metalli preziosi8.—
7115. 90 10Altri lavori di argento, anche dorato o platinatoper la fusione e per il recupero dei metalli preziosi8.—
7115. 90 20Altri lavori di oro o di platinoper la fusione e per il recupero dei metalli preziosi8.—
7217. 10 10Fili di ferro o di acciai non legatiper la fabbricazione di punte di filo di ferro—.10
7225. 19 90Lamiere di acciai al silicio dette «magnetici», di larghezza di 600 mm o piùcostruzione di parti elettriche di macchine ed apparecchi—.20
7226. 11 90 19 90Lamiere di acciai al silicio dette «magnetici», di larghezza inferiore a 600 mmcostruzione di parti elettriche di macchine ed apparecchi—.20
7601. 20 00Leghe di alluminio greggioper la pressione, laminazione o trafilatura10.—
7605. 21 00Fili di alluminioper la trafilatura e ulteriore lavorazione industriale—.60
8408. 20 10Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel)per il montaggio nei carrelli a motore per l’agricoltura della voce di tariffa 870421.—
Allegato 2

(art. 8 cpv. 1 e 17 cpv. 3)

Testo della riserva d’impiego (art. 8 cpv. 1)

La merce fornita è stata importata a un’aliquota di dazio ridotta. Essa può essere utilizzata solo per [17]. Un’eventuale modifica dello scopo d’impiego deve essere previamente notificata alla Direzione generale delle dogane e la differenza dei tributi d’entrata deve essere pagata a posteriori (art. 14 e 26 LD).

Testo della riserva d’impiego per gli alimenti destinati ad animali di giardini zoologici, di laboratorio e altri (art. 17 cpv. 3)

Per la merce fornita il dazio d’importazione è stato restituito nell’ambito degli articoli 13–18 dell’ordinanza del 4 aprile 2007 sulle agevolazioni doganali. Tale merce può essere impiegata solo per l’alimentazione di animali diversi da quelli da reddito nell’agricoltura. Un’eventuale modifica dello scopo d’impiego deve essere previamente notificata alla Direzione generale delle dogane e i tributi d’entrata devono essere pagati a posteriori (art. 14 e 26 LD).

Per animali da reddito nell’agricoltura s’intendono gli animali delle specie equina, bovina, ovina, caprina e suina nonché i conigli e il pollame domestico.

Footnotes

  1. RU 2007 1633 RS 631.0

  2. RS 631.01

  3. RS 632.10

  4. RS 916.01

  5. La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2014. Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

  6. La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1 ), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

  7. Nuovo testo giusta l’all. 7 n. 2 dell’O del 26 ott. 2011 sulle importazioni agricole, vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5325).

  8. RS 916.01

  9. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFF del 4 ago. 2010, in vigore dal 1° set. 2010 (RU 2010 3503).

  10. La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2013.

  11. RS 916.112.231

  12. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del DFF del 17 lug. 2007, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 3731).

  13. [RU 1999 2474; 2001 129; 2004 81,453,1841,2351,2965,3381,4127,4349,45634969; 2005 501,727,1247,1827,2125,2509,4237,4567,4729,4955,5731,5733; 2006 75,217,1073,1257,1431,2405,2407,2859,3245,3923,4129,4543,5349,5705; 2007 223,279,485,731,1301]

  14. [RU 1996 2122, 1997 1476, 1999 1068]

  15. RS 632.421.0

  16. RS 632.319

  17. Inserire lo scopo d’impiego per il quale la merce è stata tassata.

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